Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento sulla sussistenza del dolo o della colpa grave rilevanti nel giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione, sono utilizzabili le intercettazioni "ambientali" riportate nell'ordinanza coercitiva, ma successivamente non utilizzate in dibattimento, non essendo state sottoposte a perizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2008, n. 35003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35003 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 04/06/2008
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1263
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 24887/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE AI, N. IL 07/07/1969;
contro
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 09/01/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
TE ID, tratto in arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere, veniva poi scarcerato.
Con domanda presentata alla Corte di Appello di Milano il TE - assolto dai reati ascrittigli con sentenza della Corte d'Appello di Milano passata in giudicato - chiedeva quindi l'equa riparazione, per l'ingiusta detenzione subita.
La Corte d'Appello adita, provvedendo con ordinanza deposita il 2 maggio 2006, rigettava la domanda, ravvisando nel comportamento del TE gli estremi di una condotta sinergica, per colpa grave, alla produzione dell'evento restrittivo della libertà personale. La Corte stessa motivava il proprio convincimento con argomentazioni che possono così riassumersi: a) da conversazioni telefoniche intercettate era emerso che il TE era certamente consapevole della perpetrazione di illecite attività da parte dei suoi coaffittuari;
b) il TE aveva continuato a condividere con gli altri quell'abitazione - risultata essere un vero e proprio "covo" per delinquenti - esponendosi consapevolmente al rischio di essere accomunato nelle delittuose vicende;
c) il TE era risultato presente nelle occasioni oggetto delle intercettazioni. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il TE, tramite il difensore, deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave, sostenendo che: a) la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nel tenere conto delle intercettazioni ambientali intercettate, ed indicate nell'ordinanza cautelare, posto che dette intercettazioni non erano state sottoposte a perizia, da ritenersi necessaria perché le conversazioni erano di difficile percezione perché disturbate da rumori di fondo, e quindi non avevano fatto parte del materiale probatorio posto poi a disposizione dei giudici del merito nel processo di cognizione conclusosi con l'assoluzione dell'istante; b) la Corte stessa avrebbe erroneamente valutato il contenuto delle conversazioni intercettate.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha richiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso sul presupposto della manifesta infondatezza dei motivi. Si è costituito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, prospettando l'infondatezza del gravame.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate:
"in primis" mette conto evidenziare che dalla ordinanza impugnata non si rileva che la Corte d'Appello abbia valutato le intercettazioni non entrate a far parte del compendio probatorio esaminato dal giudice della cognizione: ed invero la Corte ha specificamente indicato le conversazioni con i relativi riferimenti cronologici. Ciò premesso, giova, anche in questa occasione, ricordare che la procedura per l'equa riparazione per ingiusta detenzione presenta connotazioni di natura marcatamente civilistica, come più volte riconosciuto nella giurisprudenza di legittimità, nonostante qualche decisione abbia ritenuto di dover sottolineare che il procedimento che qui interessa risulta pur sempre inserito nell'ambito della procedura penale. Sulla natura civilistica, o comunque di forte significato civilistico, si è espressa questa Corte anche a Sezioni Unite: "nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione" (Cass. SU 13 dicembre 1995, Sarnataro, RV 203638); "il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, trattandosi di controversia concernente il regolamento di interessi patrimoniali (attribuzione di una somma di danaro) tra il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato. Conseguentemente il carico delle spese va regolato secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. (Cass. SU 12 marzo 1999, Sciamanna, RV 213509).
Le precisazioni di cui sopra agevolano certamente l'individuazione di quella che è la "ratio" dell'istituto dell'equa riparazione: la necessità, cioè, di indennizzare con un riconoscimento di natura patrimoniale un soggetto - il quale abbia richiesto l'indennizzo assumendo di essere stato ingiustamente raggiunto da un provvedimento restrittivo della libertà personale - ove il giudice della riparazione accerti che quel soggetto effettivamente non aveva in alcun modo dato luogo, con il suo comportamento (immune anche da atteggiamenti di grave superficialità o trascuratezza) all'emissione dell'ordinanza coercitiva: in poche parole, deve trattarsi di un periodo di detenzione sofferto da una persona rimasta assolutamente estranea - da un punto di vista reale e storico, e non solo processuale - alla vicenda delittuosa nella quale era stato viceversa ritenuto, dunque ingiustamente, coinvolto.
Non pare che possa ritenersi rispondente a siffatta "ratio", e a detti canoni ermeneutici, il riconoscimento di un indennizzo ad un soggetto il quale con il proprio comportamento - valutato dal giudice della riparazione sulla scorta di conversazioni intercettate - abbia creato tutti i presupposti per indurre l'autorità ad intervenire nei suoi confronti con un provvedimento di rigore, e sia poi stato assolto, certo doverosamente e legittimamente, in conseguenza dell'applicazione di norme e principi che regolano specificamente ed esclusivamente il giudizio penale.
Il giudice della riparazione opera su un piano completamente diverso rispetto al giudice della cognizione, e deve valutare non gli elementi probatori di accusa a carico dell'imputato - la cui ritenuta insussistenza processuale (eventualmente anche a causa di inutilizzabilità) in sede di cognizione, costituisce il presupposto per l'equa riparazione - bensì la condotta del soggetto interessato, desumendola evidentemente dallo stesso materiale già vagliato, ad altro fine, dal giudice della cognizione, eccezion fatta solo per quei comportamenti che siano stati espressamente esclusi dal giudice della cognizione (Sez. 3^, n. 20128 del 26/03/2004 Cc. - dep. 29/04/2004 - imp. Clerico, Rv. 228883; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001 Cc. - dep. 28/02/2002 - imp. Pavone, Rv. 220984).
Dunque, tra il materiale acquisito al processo di cognizione figura in primo piano - proprio con particolare riferimento all'equa riparazione - l'ordinanza cautelare nella quale sono riportati, appunto, gli esiti delle intercettazioni telefoniche, e cioè l'indicazione dei brani di conversazione di più significativa pregnanza accusatoria, che costituiscono elementi idonei a porsi come sicuro punto di riferimento per la valutazione della condotta del soggetto attinto dal provvedimento coercitivo stesso, anche ai fini della individuazione delle frequentazioni. Non vi è ragione, pertanto, per ritenere preclusa al giudice della riparazione la possibilità di trarre, da un atto (l'ordinanza cautelare) che esiste nel procedimento, gli elementi di valutazione della condotta sinergica all'evento detenzione, trattandosi di un provvedimento che da conto dell'esistenza reale, e ben collocabile cronologicamente nel tempo, di un comportamento non escluso storicamente dal giudice della cognizione (cfr. Sez. 4, n. 19253 del 2003 - cc 3 dicembre 2002, dep. 24 aprile 2003, Plaikner M ed altro, RV. 224501, secondo cui "... la sussistenza di colpa grave sinergica alla perdita della libertà, quale presupposto dell'esclusione del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, deve risultare o desumersi in primo luogo dal provvedimento con il quale la misura è stata disposta ..."). Ciò posto, e passando al vaglio del percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa ostativa al diritto all'equa riparazione, il Collegio rileva la congruità dell'apparato motivazionale dell'impugnato provvedimento, avendo la Corte di merito interpretato la condotta del TE, quale desumibile dalle conversazioni intercettate, con criteri di logicità ed adeguatezza, dando esaurientemente conto del proprio convincimento, attraverso l'esame delle telefonate. E muovendo da tali presupposti fattuali, la Corte d'Appello ha individuato in detta condotta - da valutare con riferimento al momento dell'arresto - gli elementi della colpa sinergica alla detenzione: l'intervento dell'Autorità scaturì proprio dalle telefonate intercettate, nonché, evidentemente, dal contesto ambientale in cui il TE si era mosso. Nè, chiaramente, può avere rilievo, per escludere la colpa grave dell'interessato, l'avvenuta assoluzione, che rappresenta, ovviamente, proprio il presupposto indispensabile del giudizio della riparazione.
Del tutto infondata alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, è la doglianza del ricorrente circa l'asserito vizio motivazionale in ordine alla valutazione, da parte della Corte di merito, del contenuto delle conversazioni intercettate.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2008