Sentenza 15 dicembre 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.) è necessario che sussista il nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo dell'art. 624 bis cod. pen., novellato dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 128 del 2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha, invece, innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, nesso già preteso dalla previgente normativa (art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen.).(In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità nei confronti degli imputati, in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., per essersi impossessati all'interno dei locali di una ditta di un borsello, senza curarsi di motivare l'assunto difensivo secondo cui i due imputati erano entrati nei locali della ditta allo scopo di noleggiare un apparecchio per il caffè ed avevano poi approfittato dell'occasionale presenza di altro cliente per impadronirsi del suo borsello).
Commentari • 2
- 1. Donna delle pulizie ruba nello studio legale: furto in abitazione se .. (Cass. 11744/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 marzo 2025
Furto in abitazione sussiste se l'ingresso nell'abitazione avviene per l'impossessamento della cosa mobile (nesso finalistico) e non un mero collegamento occasionale; integra quindi delitto di furto in abitazione quello commesso dal soggetto che abbia le chiavi dell'immobile per ragioni di lavoro quando si sia recato nello stesso fuori orario e quindi non già al fine di espletare l'attività per cui l'accesso era stato consentito mediante l'affidamento delle chiavi, ma al fine di commettere un furto. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 28 febbraio 2025 (dep. 25 marzo 2025), n. 11744 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna …
Leggi di più… - 2. Furto in abitazione con inganno: condanna aggravata dalla vulnerabilità della vittimahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2009, n. 14868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14868 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 15/12/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 2296
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 22401/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL RI N. IL 08/09/1938;
2) OC IG N. IL 11/03/1946;
avverso la sentenza n. 777/2008 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 13/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI Paolo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 13 gennaio 2009 la Corte d'Appello di Perugia, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto MA FR e LO LU responsabili, in concorso fra loro, del delitto di furto in abitazione per essersi impossessati, all'interno dei locali della ditta Chiccomatic, di un borsello di proprietà di ON ON.
I due imputati hanno proposto separati ricorsi di analogo contenuto, per il tramite dei rispettivi difensori, deducendo ciascuno due motivi.
Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge in riferimento alla qualificazione del fatto ex art. 624 bis c.p.;
sostengono che la loro presenza all'interno dell'esercizio commerciale non è stato il mezzo per compiere il furto, ma soltanto l'occasione del reato.
Col secondo motivo deducono vizio di motivazione in ordine non soltanto alla qualificazione del fatto, ma anche al concorso nel reato;
nello specifico il LO sottolinea che la materiale apprensione del borsello è stata opera del solo FR. I ricorsi sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Condivisibile è, invero, la censura che informa il primo motivo nella prospettazione di ambedue i ricorrenti.
La Corte di merito, nel disattendere il motivo di appello riguardante la - contestata - sussumibilità del fatto nella previsione di cui all'art. 624 bis c.p., ha fatto richiamo al principio giuridico secondo cui la norma incriminatrice (introdotta dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 2, comma 2) ha recepito una nozione di abitazione più ampia, rispetto a quella contemplata dalla precedente aggravante ex art. 625 c.p., n. 1, così da ricomprendere in essa tutti i luoghi nei quali le persone si intrattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata. Siffatta notazione, certamente corretta in quanto allineata alla giurisprudenza formatasi in tema (v. per tutte Cass. 18 settembre 2007 n. 43089), non esaurisce tuttavia la problematica sollevata dagli appellanti - in particolare dal LO, col suo primo motivo - e riproposta in questa sede di legittimità, col dedurre il rapporto di mera occasionalità fra la loro presenza nei locali della Chiccomatic e la commissione del furto.
In effetti il testo del nuovo art. 624 bis c.p., pur avendo ampliato l'area della punibilità in riferimento al luogo di commissione del reato, per nulla ha innovato rispetto al requisito del nesso finalistico fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile: nesso già valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla previgente norma di cui all'art. 625 c.p., n. 1 (v. Cass. 21 dicembre 2004 n. 2347/05; Cass. 11 febbraio
1988 n. 8926). Ed invero, la dizione "mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora", propria del testo attuale, chiaramente esprime una strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, non diversa da quella precedentemente espressa con le parole "per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio...".
Ben diversamente si è espresso il legislatore quando ha voluto prescindere dal nesso finalistico, correlando le aggravanti di cui all'art. 625 c.p., nn. 6 e 7 alla pura e semplice collocazione delle cose sottratte in determinati luoghi, uffici o stabilimenti. Nella sentenza impugnata è mancata la verifica di configurabilità del reato di furto in abitazione sotto il profilo fin qui considerato, la cui disamina era sollecitata dall'assunto difensivo secondo cui il FR e il LO erano entrati nei locali della Chiccomatic allo scopo di noleggiare un apparecchio per il caffè, ed avevano poi approfittato dell'occasionale presenza di un altro cliente per impadronirsi del suo borsello. Siffatta omissione concreta un vizio motivazionale cui deve conseguire l'annullamento in parte qua della sentenza.
Non è, invece, fondata la censura con cui i ricorrenti - e in particolare il LO - lamentano che si sia immotivatamente data applicazione all'art. 110 c.p., sebbene la materiale sottrazione del borsello fosse stata opera del solo FR. In proposito va ricordato che, perché possa configurarsi il concorso di persone nel reato, non si richiede necessariamente un contributo di ordine materiale, potendo sussistere un concorso morale tutte le volte che il compartecipe, presente alla consumazione dell'illecito, consapevolmente manifesti - anche per facta concludenza - la sua adesione, rafforzando così l'altrui proposito criminoso (v. da ultimo Cass. 8 aprile 2009 n. 26542). Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto che l'azione fosse stata compiuta di comune accordo, essendosi entrambi i coimputati immediatamente allontanati dai locali della ditta Chiccomatic: tant'è che il LO, una volta fermato, aveva ammesso il fatto e invitato telefonicamente il FR a riconsegnare quanto sottratto: donde la correttezza della statuita applicazione dell'art. 110 c.p.. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata per le sole ragioni esposte in accoglimento del primo motivo. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Firenze, sottoporrà a rinnovato esame la qualificazione giuridica del fatto sulla base del principio suesposto, tenendo ovviamente conto dei limiti tracciati dalla contestazione formulata nel capo d'imputazione ed, eventualmente, nel dibattimento.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010