Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11592
CASS
Sentenza 28 luglio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di interpretazione degli atti unilaterali - regolati, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., alla stregua dei contratti - , vale il principio secondo il quale la interpretazione della volontà negoziale delle parti, compiuta dal giudice del merito, non è soggetta al sindacato di legittimità, quando sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., e congruamente motivata. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo la quale l'istanza presentata da una assicurata al Ministero della Pubblica Istruzione affinché venissero stornati e accreditati all'Inps i contributi trattenutile manifestava l'intento di ottenere una maggiorazione della pensione all'atto della sua liquidazione da parte dell'Inps).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11592
    Data del deposito : 28 luglio 2003

    Testo completo