Sentenza 28 luglio 2003
Massime • 1
In tema di interpretazione degli atti unilaterali - regolati, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., alla stregua dei contratti - , vale il principio secondo il quale la interpretazione della volontà negoziale delle parti, compiuta dal giudice del merito, non è soggetta al sindacato di legittimità, quando sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., e congruamente motivata. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo la quale l'istanza presentata da una assicurata al Ministero della Pubblica Istruzione affinché venissero stornati e accreditati all'Inps i contributi trattenutile manifestava l'intento di ottenere una maggiorazione della pensione all'atto della sua liquidazione da parte dell'Inps).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11592 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ID LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MARIA ALIFANO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERO REY, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11/00 del Tribunale di BIELLA, depositata il 12/04/00 - R.G.N. 64/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 ottobre 1999, il Pretore di Biella accoglieva il ricorso proposto da LI GU, nei confronti dell'INPS, volto al riconoscimento della decorrenza del supplemento di pensione dal 1^ settembre 1996, con condanna dell'istituto al pagamento delle relative prestazioni e compensazione delle spese di lite. Con sentenza del 12 aprile 2000, il Tribunale di Biella respingeva l'appello proposto dall'istituto avverso detta decisione e compensava le spese del grado. Secondo i giudici di appello meritavano conferma le argomentazioni della sentenza di primo grado, secondo cui da un dato meramente formale come l'uso improprio del termine ricostituzione in luogo di supplemento non poteva farsi discendere un'incidenza negativa sul diritto sostanziale al riconoscimento del supplemento di pensione maturato in favore della GU per effetto della ricongiunzione dei periodi assicurativi. Quanto alla decorrenza del diritto, appariva corretta l'individuazione della data del 1^ settembre 1996, in cui avvenne il definitivo pensionamento dell'interessata, stante la già avvenuta presentazione da parte sua al Ministero della pubblica istruzione di domanda in data 18 aprile 1996, affinché venissero stornati e accreditati all'INPS i contributi che le erano gia stati trattenuti, così manifestando il chiaro intento di ottenere una maggiorazione della pensione all'atto della sua liquidazione da parte dell'istituto; ne' i ritardi burocratici nello spostamento dei contributi tra i vari enti potevano essere addebitati alla parte. L'oggettiva imprecisione nella stesura delle varie istanze giustificava la compensazione delle spese anche del secondo grado. Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione l'INPS, articolando un motivo;
resiste la GU con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istituto ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., della legge n. 322 del 1958, dell'art. 19 d.p.r. n. 488 del 1968, in relazione all'art. 360, numeri 3 e 5 c.p.c., premesso che il supplemento di pensione necessita di specifica domanda e che l'interessata aveva presentato il 4.12.1997 e il 19.1.1998 domanda di "ricostituzione" della posizione assicurativa e con successiva nota del 18.5.1998 chiedeva il supplemento di pensione, sosteneva di aver correttamente liquidato la prestazione dal seguente mese di giugno 1998, tenuto conto del comportamento complessivo della parte ex art. 1362, coma secondo, c.c.. Contesta, inoltre, che il supplemento di pensione potesse decorrere dal lo settembre 1996, data delle dimissioni della GU dalla scuola, in quanto la prima domanda all'istituto, pur rivolta all'ottenimento di altra prestazione, risale al 4 dicembre 1997.
La censura si rivela inammissibile, essendo articolato in doglianze prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata e, perciò, assimilabile ad un gravame privo dell'enunciazione dei motivi (specifici) richiesti dall'art. 366 n. 4 c.p.c. (Cass. 9 ottobre 1998 n. 9995; Cass. 13 ottobre 1995 n. 10695; Cass. 18 gennaio 1995 n. 1075). Infatti, la decisione impugnata fonda l'interpretazione della volontà dell'assicurata, non tanto (e non solo) sul tenore letterale delle istanze inoltrate all'istituto previdenziale, quanto sull'istanza dalla stessa presentata al Ministero della pubblica istruzione, affinché venissero stornati e accreditati all'INPS i contributi già trattenutile "con ciò manifestando il chiaro intento di ottenere una maggiorazione della pensione all'atto della sua liquidazione da parte dell'INPS".
Invece, le doglianze dell'istituto ricorrente si incentrano sulle istanze inviate dalla GU all'INPS e ne presuppongono l'errata interpretazione da parte del Tribunale, come emerge inequivocabii mente dal contesto del ricorso, nel quale si indicano tali istanze, se ne fornisce la "lettura" datane dall'istituto, si espone la tesi della controparte, ma non si precisa in alcuna maniera in cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla decisione di merito che si assume errata. Anche sotto tale profilo il motivo si rivela inammissibile (Cass. 14 agosto 1998 n. 8013). In ogni caso, rivestendo l'istanza oggetto del thema decidendum la natura di atto unilaterale, regolato ex art. 1324 c.c. alla stregua dei contratti in generale, vale il principio secondo cui l'interpretazione della volontà negoziale delle parti, compiuta dal giudice del merito, non è soggetta al sindacato di legittimità, quando sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 e seguenti e sia stata congruamente motivata (Cass. 16 settembre 2002 n. 13543; Cass. 22 marzo 2001 n. 4147; Cass. 27
febbraio 1998 n. 2190). Nella specie, l'interpretazione della dichiarazione negoziale in questione è stata compiuta dal giudice di appello in conformità ai canoni ermeneuticì statuiti ex lege ed è stata congruamente motivata. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso dell'istituto previdenziale. Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'istituto ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 10,00 oltre Euro 2000 (duemila) per onorario.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2003