Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2001, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
: Aula B 0205 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA di Cissazione Sezione Lavoro composta dai signori Magistrati: Oggetto: Prev. soc. R.G.m. 2052/1998 dr. Giovanni Prestipino Presidente Cron. 4287 dr. Alberto Spand Consigliere dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Luciano Vigolo Consiglieme Ud.25.10.2000 dr. Camillo Filadoro Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta cop ORE dal Sig.. SENTENZA per FEB. 200 sul ricorso proposto da: IL EL BO NE, nato il [...], rappresen- tato e difeso per" procura speciale a margine del ricorso dagli avvocati Paolo Rosa del foro di Trento e Giuseppe Gigli di Roma e presso il secondo elettiva- CANCELLERIA mente domiciliato in Roma alla via G. Pisanelli ņ. 4, ricorrente;
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CONTRO
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli In- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE fortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del Presidente UFFICIO COPIE avv. prof. Pietro Magno, rappresentato e difeso dagl Rilasciata copia legale al Sig. GIGLI avvocati Antonino Catania e Rita Raspanti in virtù differ diritti ✓ - 1 -- 2.7 FEB. 2001 IL EL procura in calce al controricorso, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Tren- - 22 dicembre 1997, m. 74/97, n. 67/97 R. G.L. to im data 18 e P.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 25 ottobre 2000; udito l'avv. Rita Raspanti per l'INAIL; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio Buonajuto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. - 2 - 1 Svolgimento del processo. Il RE di Trento, sulla scorta delle conclusioni del c.t.u., riconosceva 11'effetto invalidante della malattia contratta sul lavoro dal signor NE BO,, consistente im una intossicazione da isocianati, cam compromissione della funzione respiratoria. Appellava l'INAIL, non negando le conclusioni mediche della c.t.u., ma affermando che erano scorrette le conclusioni che lo stesso c.t. e poi il RE ne ave- vano tratto. L'appellato si costituiva in giudizio. Com sentenza in data 18 - 22 dicembre 1997 il Tribunale Кримdi Trento, in riforma della sentenza impugnata, rigetta- va il ricorso im primo grado del BO. Osservava il Tribunale che non era im discussione la imidoneità del BO alla specifica prestazione di lavoro presso um reparto verniciature, o presso il quale fosse- ro comunque presenti gli agenti irritativi prodottä dagli isocianati, perchè l'invalidità assicurata era quella generica, e mon specifica e pertanto relativa ad um tipo di lavorazione;
che il RE si era affi- dato ad afffermazioni generiche del c.t.u. sulla presen- za di agenti irritativi in numerosi ambienti di lavoro;
che la stessa parte nulla aveva dedotto al riguardo, per sopperire alle incongruenze delle conclusioni del c.t.u. -- 3- Auwerso detta sentenza, com atto notificato il 30 gennaio 1998, ill BO ha proposto ricorso per cassazione, affida- to a due motivi, ed illustrato da memoria. L' INAIL ha resistito con controricorso notificato I'Il marzo 1998. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando difetto assoluto di mro- tivazione: violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricor- rente deduce che è stato positivamente accertato che руме l'asma da isocianati, diagnosticata dall'Istituto di Me- dicina di Pavia,, ha sicura ed indubbia origine professio- nale;
che il c.tt.n. ha accertato che gli episodi di bron- co-spasmo hanno ormai stabilizzato nel Batt uno stato di sensibilizzazione che riduce parzialmente l'attitudine lavorativa generica;
che im sede di chiarimenti il c.t.u. ha chiarito che la patologia asma da isocianati ha ridotto anche la possibilità di inserimento lavorativo dell'assi- curato. Con il secondo motivo, denunziando violazione ed errata applicazione dei concetti di attitudine al lavoro, di in- capacità di lavoro specifica e generica di cui all'art. 74, 1° comma e 78, 1° comma t.u. 1124/1965 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce che il Tribunale ha equivocato tra incapacità di lavoro generica - 4- ed incapacità di lavoro specifica;
che nel caso di spe- cie il c.t.u.. ha prima affermato e poi riconfermato che l'esposizione a rischio isocianati ha cagionato al BO uno stato irreversibile di iperattività bronchiale, così diminuendone la capacità di lavoro generica. I motivi di ricorso vanno congiuntamente esaminati, essen- do oggettivamente connessi, ed essi sono infondati. Va premesso che il giudice del merito, che dissenta dal parere del c.t.u., è tenuto a fornire del proprio convin- cimento un'adeguata ed esauriente motivazione, mediante приве l'emunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti nonchè degli argomenti lo- gici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa va- lutazione (Cass. 20 marzo 1997 m. 2785). Va altresì osservato che anche com riguardo alle malattie professionali, l'accertamento relativo all'inabilità perma- nente va compiuto con riferimento alla capacità lavorativa cioè alla capacità di svolgere un qualunque lagenerica voro - e non già alla capacità lavorativa specifica rappor- tata al particolare lavoro svolto dall'assicurato, o alla capacità lavorativa attitudinale che tiene conto delle atti- vità lavorative confacenti alle attitudini dell'assicurato medesimo (Cass. 24 marzo 1998 m. 3124). Ciò premesso, osserva la Corte che la sentenza appare con- gruamente e logicamente motivata ed è perciò esente da - -U 5- -vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità Sulla base delle risultanze processuali il Tribunale ha invero escluso una diminuzione della capacità lavorativa generica del BO, avendo ragionatamente ritenuto che la sensibilizzazione del BO riguardasse gli isocianati come del resto accertato dal c.t.u. -, mentre ha ritenuto di nom condividere le generiche affermazioni del c.t.u. sulla presenza di agenti irritativi in mumerosi ambienti valutazione questa in fatto ed esente da cen- di lavoro sure in sede di legittimità, per la congruità e logicità della motivazione juck Ed implicitamente il Tribunale ha poi escluso che la sen- sibilizzazione agli isocianati avesse creato uno stato irreversibile, tale da diminuire la capacità lavorativa generica dell'assicurato. Il ricorso del BO si risolve im una diversa valutazio- ne degli effetti della sensibilizzazione agli isocianati, sulla base di una interpretazione della consulenza tecnica, le cui conclusioni sono state disattese dal Tribunale con ragionate considerazioni. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione ai sensi del- l'art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo il ricorso mani- festamente infondato e temerario.
P.Q.M.
-- 6 - La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2000. Il Presidente (dr. Giovanni Prestipino) Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Jonat Finall Sellie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 13 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE E DI CANCELLERIA R P U I E 0 3 A T S I A N T O D 1 S R 3 , S O . 5 C O A T L T . R L , A N O ' A S B L 3 E L I 7 P E D - S D 8 I - A I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A I G M D I A G E A , E O L D O T R T E I T T A S R L I I N L E G D S E E E R O D -7-