Sentenza 1 dicembre 2000
Massime • 1
Il responsabile di attrezzature sportive e ricreative destinate all'uso di una comunità è titolare di una posizione di garanzia a protezione dell'incolumità personale di coloro che le utilizzano riconducibile alla previsione dell'art. 2051 cod. civ. che pone a carico del titolare della custodia di cose la responsabilità per i danni provocati dalle stesse, sulla quale non influisce l'eventuale concessione della loro utilizzazione gratuita.(In applicazione di tale principio è stata affermata la responsabilità del direttore di un oratorio che aveva messo a disposizione di una scuola un campo di calcetto attrezzato con una pesante porta metallica priva di ancoraggio al suolo, alla quale un giovane si aggrappava provocandone il ribaltamento e venendone travolto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2000, n. 5816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5816 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI MARIANO - Presidente - del 01/12/2000
1. Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO - Consigliere - N. 2166
3. Dott. GALBIATI RUGGERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA - Consigliere - N. 25523/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) DURANTE AS N. IL 28/04/1943
avverso SENTENZA del 07/03/2000 CORTE APPELLO di TORINO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv.to Fabio Gianaria
Svolgimento del Processo
1. In data 21/9/1993, la classe 3^ C dell'Istituto Galileo Galilei di Nizza Monferrato si recava presso il vicino Oratorio Salesiano, in un'area all'aperto contigua all'accesso carraio dell'Oratorio, per lo espletamento della lezione di educazione fisica;
nell'area, con fondo bitumato, erano collocate 2 "porte" costituite da elementi metallici saldati tra loro da utilizzare per il gioco del calcetto: una di dette "porte" era priva di "ancoraggio" al suolo ed era solo appoggiata su questo.
Lo studente RI RA si aggrappava alla traversa della "porta" priva di ancoraggio, provocando il ribaltamento dell'intera struttura metallica che lo trascinava in avanti e lo colpiva al capo:
conseguiva un gravissimo traumatismo cranico parietale con fuoriuscita di materia cerebrale e concomitante arresto cardiocircolatorio e decesso del giovane.
MM NT, sacerdote, quale direttore dell'Oratorio Salesiano, veniva tratto a giudizio innanzi al Pretore di Acqui Terme - Sezione Distaccata di Nizza Monferrato - per rispondere del delitto di omicidio colposo, essendogli contestato di avere messo a disposizione degli alunni dell'Istituto scolastico una struttura metallica, del peso di Kg. 79, pericolosa perché instabile.
Il Pretore, a seguito dell'istruttoria dibattimentale svolta, assolveva l'imputato dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
2. Il P.M. e le parti civili (EP e LU RA ed CA NO, genitori e fratello della vittima) impugnavano la decisione. La Corte di Appello di Torino riteneva l'imputato responsabile per il reato ex art. 589 C.P. e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede.
La Corte di merito osservava che la "porta" caduta addosso a RI RA era l'unica, rispetto ad altre analoghe strutture insistenti nell'area, a non essere stata fissata al suolo e ciò per consentire il suo trasporto altrove nel caso di diversa utilizzazione della zona sportiva. Aggiungeva che la struttura in questione di per sè doveva considerarsi pericolosa per la sua instabilità e perché messa a disposizione di giovani ancora non del tutto "maturi" (il RA all'epoca del fatto aveva diciassette anni), pronti a compiere manovre ed atti esuberanti anche avulsi dai movimenti strettamente connessi al gioco (la vittima ricopriva il ruolo di portiere nella partita di calcetto in corso). Per cui. la condotta tenuta dall'allievo non poteva ritenersi "anomala o imprevedibile", mentre l'instabilità della porta già si era manifestata in precedenza con il ribaltamento di essa, fatto questo a conoscenza del Direttore dell'Oratorio tanto che costui in più di una occasione era intervenuto rimproverando i giovani. D'altro canto, il mancato "ancoraggio" al suolo della struttura metallica era sicuramente in rapporto eziologico con l'evento, poiché il ribaltamento di certo non sarebbe avvenuto se la "porta" fosse stata fissata;
altresì, doveva ravvisarsi nell'imputato la qualifica di garante, in quanto direttore dell'Oratorio, della sicurezza dell'area messa a disposizione dell'Istituto scolastico.
3. Il prevenuto proponeva ricorso per Cassazione presentando due atti separati, uno sottoscritto dal difensore e l'altro da lui personalmente.
Il difensore sottolineava che il comportamento attuato dall'alunno, il quale si era aggrappato alla traversa con le mani ed i piedi, appariva del tutto anomalo rispetto all'attività sportiva in corso e tale da interrompere il nesso di causalità tra l'addotta instabilità della "porta" e l'evento che aveva coinvolto il giovane. In tal senso deponeva anche la circostanza per cui la stessa F.I.G.C. non richiedeva l'ancoraggio al suolo delle porte, per il gioco del calcetto. Osservava pure che non sussisteva alcuna prova che l'imputato DO NT fosse stato a conoscenza di inconvenienti già provocati dall'utilizzo della struttura.
MM NT, con il ricorso da lui sottoscritto prospettava quattro motivi di doglianza.
Con la prima censura, rilevava che la Corte di merito aveva ritenuto erroneamente provata la circostanza per cui esso imputato sarebbe stato a conoscenza di precedenti episodi relativi al ribaltamento della "porta", il che invece non corrispondeva al vero. Con la seconda censura, prospettava la violazione dell'art. 40 C.P. e dell'art. 1812 C.C. (Danni al comodatario per vizi della cosa). Evidenziava che il reato contestato nel caso di specie era qualificabile come reato omissivo improprio, con la conseguente necessità di individuare in capo al presunto responsabile un effettivo obbligo giuridico di impedire l'evento verificatosi. Peraltro, non era in concreto ravvisabile alcuna posizione di garanzia a carico del prevenuto ai fini di assicurare l'incolumità dei frequentatori dell'oratorio.
Con la terza censura, si ribadiva che il comportamento assolutamente anomalo del RA aveva messo in atto una serie causale relativa all'evento verificatosi autonoma, non più connessa con il comportamento colpevole attribuito all'imputato. Il quarto vizio denunciato concerneva il mancato accertamento, nel caso di ammessa responsabilità di esso prevenuto, dell'indubbio concorso di colpa esistente a carico della vittima, con la sua precisa quantificazione.
In conclusione, il ricorrente richiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Veniva prodotta in atti la dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile ad opera di EP RA ed CA NO in proprio e quali genitori del figlio minore LU RA, avendo questi ricevuto l'integrale risarcimento.
Motivi della decisione
4. Il ricorso va respinto perché infondato.
Giova premettere che l'indagine di legittimità del discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata.
In particolare, la Corte di Cassazione è tenuta a verificare la completezza e correttezza della motivazione della sentenza, ma non può effettuare una valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte di legittimità può esprimere un giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con un'esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova.
5. Nel caso di specie, in ordine alle singole doglianze espresse dal ricorrente con i due atti presentati, si rileva quanto segue. Circa la censura concernente la contestata conoscenza da parte del NT, direttore dell'Oratorio salesiano, dell'avvenuto ribaltamento in precedenza della "porta" in ferro, va detto che la Corte di merito è correttamente pervenuta alla conclusione positiva in base al dato evidenziato dai testi escussi che hanno confermato l'evenienza di per sè della ripetuta caduta a terra della struttura in ferro: dal che era comunque deducibile logicamente, alla luce delle ulteriori circostanze esposte dai testi stessi, che il Direttore dello Istituto, il quale era di frequente presente allo svolgimento della attività esterne, fosse effettivamente a conoscenza dell'instabilità della struttura e degli inconvenienti provocati.
6. In ordine alla seconda censura, va sottolineato che i giudici di appello, con argomentazione corretta e ragionevolmente correlata ai dati di fatto, hanno ritenuto che la "porta" in ferro non ancorata al terreno presentasse elementi di pericolosità appunto per sua instabilità e perché messa a disposizione di giovani che non di rado utilizzavano le attrezzature in modo non adeguato ed avventato. Il mancato intervento dell'imputato per disporre l'ancoraggio a terra della "porta" è stato esattamente ritenuto come un atto omissivo improprio, ai sensi dello art. 40 2^ comma C.P., in correlazione al mancato adempimento di un obbligo giuridico, non specificato normativamente dal giudice di appello, ma che questa Corte individua nello art. 2051 C.C., il quale pone a carico del titolare della custodia di cose la responsabilità per i danni provocati dai beni stessi. Ne discende che correttamente è stata attribuita al prevenuto, nella sua qualità di responsabile delle attrezzature sportive e ricreative dell'Oratorio, una posizione c.d. "di garanzia" consistente in un obbligo di protezione del bene dell'incolumità della persona rispetto a tutte le fonti di pericolo provenienti dall'utilizzazione delle strutture sportive installate nell'area dell'oratorio. Nè una siffatta conclusione viene sicuramente meno di fronte all'evenienza del carattere gratuito della concessione d'utilizzazione del complesso sportivo da parte del direttore dell'Oratorio, in favore dell'Istituto scolastico;
difatti, la fonte dell'obbligo succitata non pone alcuna distinzione in tal senso. (V. così, sul tema generale, Cass. 22/3/1995 Alluvione;
F. Ital. 1997, 1^, pag. 417 e seguenti - monografia -; Cass. Pen. 2000 pag. 1188 e segg. - monografia).
D'altro canto, deve ritenersi, in riferimento alla prospettazione dell'istante circa la ricorrenza nella fattispecie di altre posizioni di garanzia (peraltro, non oggetto di esame nel presente processo:
RM BO, l'insegnante di educazione fisica che aveva accompagnato la scolaresca presso l'Oratorio, è stata assolta con sentenza definitiva in primo grado), che, nel caso di coesistenza appunto di più posizioni di garanzia per evitare il verificarsi dell'evento, ciascun soggetto obbligato è per intero destinatario del "compito di tutela" demandatogli dal legislatore. In altre parole, ogni soggetto obbligato è per intero titolare dell'obbligo di attivarsi per impedire l'evento, per cui si ha esenzione di responsabilità solo qualora un altro dei coobbligati rimuova per intero la situazione di pericolo (v. così Cass. 6/12/1990 - Bonetti ed altri).
7. Sul terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte di merito ha in modo adeguato messo in rilievo la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi il fondamento della responsabilità colposa e cioè la prevedibilità e la prevenibilità dell'evento. In particolare, con argomentazione improntata a ragionevolezza, ha ritenuto prevedibile, con giudizio ex ante, il comportamento della vittima RI RA, il quale, nell'esuberanza della giovane età, si era appeso con le mani ed i piedi alla traversa della struttura in ferro. Difatti, non appare censurabile la valutazione espressa dal giudice di merito, secondo cui avrebbe dovuto rappresentarsi, specie ad opera di chi è in contatto con i giovani, la possibilità di un utilizzo anche assolutamente inconsueto della struttura mobile da parte di giovani il cui comportamento è contrassegnato in principio da vivacità e da atti inattesi ed improvvisi. Connesso al giudizio sulle prevedibilità è quello concernente la evitabilità dell'evento, riscontrata dai giudici di merito nell'ancoraggio, da eseguirsi necessariamente, della "porta" di ferro al suolo. Parimenti conforme a logica è la consequenziale configurazione del nesso di causalità, la cui indagine come è noto presenta caratteri tipicamente di fatto, ravvisata tra il comportamento colpevole omissivo dell'imputato e l'evento mortale verificatosi, rapporto eziologico giustificato altresì dall'applicazione di esatti criteri giuridici. Ancora infondato è il quarto motivo di censura, poiché, secondo la ricostruzione di fatto e giuridica della vicenda, come sopra esposta e compiuta dalla Corte di merito, l'adempimento da parte del ricorrente dell'obbligo di evitare situazioni di pericolo per gli utenti delle attrezzature sportive dell'Oratorio avrebbe evitato del tutto l'evento lesivo determinatosi.
In conclusione, ritiene questa Corte di Cassazione che i giudici di appello abbiano adeguatamente applicato le regole giuridiche, logiche, di esperienza concernenti la delibazione e valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Alla reveiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2001