Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2000, n. 5816
CASS
Sentenza 1 dicembre 2000

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Il responsabile di attrezzature sportive e ricreative destinate all'uso di una comunità è titolare di una posizione di garanzia a protezione dell'incolumità personale di coloro che le utilizzano riconducibile alla previsione dell'art. 2051 cod. civ. che pone a carico del titolare della custodia di cose la responsabilità per i danni provocati dalle stesse, sulla quale non influisce l'eventuale concessione della loro utilizzazione gratuita.(In applicazione di tale principio è stata affermata la responsabilità del direttore di un oratorio che aveva messo a disposizione di una scuola un campo di calcetto attrezzato con una pesante porta metallica priva di ancoraggio al suolo, alla quale un giovane si aggrappava provocandone il ribaltamento e venendone travolto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2000, n. 5816
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5816
    Data del deposito : 1 dicembre 2000

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