Sentenza 21 dicembre 2004
Massime • 1
Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 1 cod. pen. (prima della sua abrogazione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma terzo, legge 26 marzo 2001, n. 128), occorre un nesso finalistico tra l'ingresso nell'abitazione della persona offesa e l'impossessamento da parte del colpevole della cosa mobile da esso sottratta, e non un collegamento meramente occasionale. L'aggravante di abuso di relazioni domestiche è di regola incompatibile con l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 1 cod. pen., giacchè le relazioni domestiche presuppongono un rapporto in forza del quale l'agente ha libero accesso nel luogo abitato dalla parte offesa. Le due aggravanti possono concorrere qualora l'accesso nell'abitazione, nella forma in cui si è realizzato, non sia stato consentito dalla parte offesa, ma sia stato agevolato dalle preesistenti relazioni domestiche di cui l'agente ha, appunto, abusato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2004, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2004 |
Testo completo
SI RI
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21.12.2004 Udienza in data
1.670 P.U.
2 347/05 Sentenza n.
19.962/09 Reg. gen. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale composta dai signori dott. Aldo RIZZO Presidente
Consigliere dott. Pietro Antonio SIRENA
Consigliere dott. Giuliano CASUCCI
Consigliere dott. Fausto CARDELLA
dott. Giacomo FUMU Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ricorsi proposti da E' UC e NI MA Sui avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, sezione II penale, in data 10 maggio 2001.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere
Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Vincenzo Geraci, il quale ha concluso chiedendo
l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per il NI e il rigetto del ricorso dell'E'.
Sentito il difensore dell'E', avvocato Luigi Favino,
il quale ha invece chiesto l'accoglimento del ricorso
proposto dall'imputato, osserva:
motivi della decisione
Con sentenza del 29 dicembre 2000, il Tribunale di Busto
Arsizio dichiarò non doversi procedere nei confronti di ALBE' Luca in ordine al delitto di furto semplice in pregiudizio dello zio RA VA, così modificata
а luil'originaria imputazione di ricettazione i attribuita, per mancanza di querela;
con la stessa sentenza il tribunale predetto assolse NI MA dal delitto di ricettazione a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Avverso tale provvedimento propose impugnazione il
pubblico ministero, e la Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 maggio 2001, in accoglimento del gravame del rappresentante della pubblica accusa, dichiarò
1'E' responsabile del delitto di furto aggravato ex articolo 625, numero 1, C.P., e il NI responsabile di ricettazione e concesse le attenuanti generiche a
condannò il primo alla pena di entrambi gli imputati
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nove mesi di reclusione e di lire 600.000 di multa e il phere secondo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione
e di lire 2.000.000 di multa.
Ricorrono per cassazione personalmente 1'E' e il difensore del NI.
Il primo deduce, con unico motivo di impugnazione, la 6 lettera b) violazione dell'articolo 606, comma 1,
c.p.p., per inosservanza о applicazioneerronea dell'articolo 625, numero 1, C.P. Il ricorrente sostiene che i giudici della Corte di
appello di Milano avrebbero errato а ritenere
l'applicabilità della suddetta aggravante, essendo
pacifico in punto di fatto che egli si era introdotto
nell'abitazione dello zio con il consenso di quest'ultimo.
La censura è fondata.
Si deve anzitutto premettere che il numero 1
dell'articolo 625 C.P. è stato abrogato dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 26 marzo 2001, numero
128; sennonché la stessa legge con il comma 2 dell'articolo 2 su citato ha introdotto una autonoma
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fattispecie di furto in abitazione, oggi prevista dall'articolo 624 bis C.P.
Tale ultima disposizione di legge è, tuttavia, meno
favorevole di quella precedente per due ragioni;
di un'autonoma figura di anzitutto perché trattandosi differenza della normativa reato non consente a di effettuare il bilanciamento con le abrogata attenuanti;
e poi perché punisce il furto circostanze nell'abitazione con la stessa pena detentiva prevista dall'articolo 625 C.P., ma con una pena pecuniaria leggermente superiore nel minimo (euro 309,87 anziché
euro 103,29).
Perciò, in ottemperanza al disposto dell'articolo 2 C.P.,
essendosi i fatti di cui al presente processo verificati nel 1999, deve trovare applicazione la vecchia
disposizione del codice penale, più favorevole al reo.
Ciò posto, si osserva che risulta dalla stessa sentenza impugnata e da quella di primo grado che si 1'E' 5
introdusse nella casa del suo congiunto in quanto da
costui chiamato per soccorrerlo in occasione dell'irruzione che alcuni ladri avevano effettuato nell'abitazione della suddetta parte lesa.
Dunque non ricorrono, nel caso concreto, gli estremi per applicarsi l'aggravante di cui all'articolo 625, numero
1, C.P., dal momento che secondo la giurisprudenza di questa Corte per la sussistenza della circostanza in
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questione sono necessari sia l'introduzione "abusiva" nel luogo destinato ad abitazione per commettere il furto,
(cfr. Cass. pen., 9 ottobre 1964, in Cass. pen. mass., 1965, 249, 419), sia un nesso finalistico (e non un
collegamento puramente occasionale) tra l'ingresso nell'abitazione della persona offesa e l'impossessamento da parte del colpevole della cosa mobile ad essa
11 febbraio 1988, sottratta, (cfr. Cass. pen., sez. II,
Lo Faso, RV 179088). 4
Del resto, nella maggior parte delle occasioni in cui si verifica un furto all'interno di un'abitazione ad opera di un soggetto che si trova in quel luogo con il consenso del proprietario, trova applicazione l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 11, C.P., che sempre secondo la di questa Corte è di regolagiurisprudenza wwww incompatibile con quella prevista dall'articolo 625,
numero 1, C.P. (cfr.: Cass. pen., sez. II, 18 novembre
1983, Perego, RV 163373).
E però, anche se la circostanza aggravante prevista dal numero 11 dell'articolo 61 C.P. dovesse ricorrere nella fattispecie, il delitto di furto attribuito all'E'
me sarebbe sempre perseguibile querela ИН а (nel casopur concreto non proposta dalla parte lesa), in conformità al disposto dell'articolo 624, comma 3, C.P.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di E' UC perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
Il difensore del NI deduce la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorrente sostiene che essendo pacifico che l'E'
stava solo cercando di vendere al coimputato gli oggetti sottratti allo zio non si sarebbero realizzati gli
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estremi necessari per la sussistenza del reato di ricettazione;
e in linea subordinata che avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni di legge sul delitto tentato.
La censura principale è fondata.
Risulta, infatti, sia dalla sentenza assolutoria di primo grado, sia da quella di secondo grado, che l'E' stava
solo mostrando al NI i gioielli sottratti allo zio,
cercando di venderglieli;
né i giudici della Corte di
appello di Milano hanno potuto evidenziare alcun elemento dal quale risulti con certezza anzitutto che il suddetto yos 5 MILANI aveva acquistato gli oggetti che il coimputato cercava di alienare, condizione questa necessaria per ricettazione consumata; e poi che lo stessoaversi una
fosse a conoscenza dell'origine furtiva di quei beni.
E', infine, irrilevante ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione che l'E' stesse mostrando al www
NI i gioielli sottratti allo zio, mentre si trovava a bordo dell'autovettura di proprietà del coimputato, non potendosi desumere da tale circostanza, messa in rilievo
dai giudici della Corte territoriale, alcun elemento di fatto idoneo a dimostrare la conoscenza da parte del
nominato NI dell'origine furtiva di quegli oggetti e l'avvenuto trasferimento degli stessi in suo favore.
Era, dunque, corretta la soluzione adottata dal Tribunale
e la sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata senza rinvio anche nei confronti di NI MA perché il fatto a lui attribuito non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di E' UC, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 625, numero 1, C.P., perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela, nonché nei
confronti di NI MA perché il fatto non sussiste. Così deliberato in camera di consiglio, il 21 dicembre
2004.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Preto mene
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 GEN. 2005, EMA
IL CANCELLIERE Angelo Maria Cangemi
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