Sentenza 7 aprile 2011
Massime • 1
È inammissibile la procedura di correzione dell'errore materiale, ex art. 130 cod. proc. pen., qualora nel decreto che dispone il giudizio sussista carente indicazione dei capi di imputazione, trattandosi di carenza che investe la stessa enunciazione dei fatti, espressamente sanzionata con la nullità, ex art. 429, comma secondo, cod. proc. pen..(Nella specie il Tribunale, investito del giudizio aveva dichiarato nullo detto decreto, restituendo gli atti al G.u.p. che, ritenuta la sussistenza di errore materiale, ne aveva disposto la correzione. La S.C. censurando la decisione impugnata rileva, tra l'altro, che, in tal caso, al G.u.p. era preclusa la possibilità ipotetica di correzione del decreto ormai privo di qualsiasi efficacia, potendo solo ripetere l'udienza preliminare per giungere eventualmente all'emissione di altro decreto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2011, n. 21050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21050 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 07/04/2011
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - N. 950
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 6442/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI LO N. IL 10/01/1970;
avverso la sentenza n. 1100/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 13/12/2010;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA Mario;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'a.s.r. per prescrizione in ordine al capo c) e rigetto del resto;
Udito il difensore Avv. Colaiacono Graziella.
RITENUTO
1 - DI DO ricorre contro sentenza della Corte di Brescia che, in riforma di sentenza del Tribunale di Bergamo del 12.3.08, ha dichiarato n.d.p. nei suoi confronti per i reati di violenza privata (a) e molestie (e), estinti per prescrizione e rideterminato in Euro 1.000 di multa la pena a lui inflitta per le residue imputazioni di minaccia (c) ai danni di EV MA (24.7.03) e minaccia ed ingiuria (d) ai danni di PE US (10.10.03).
Il ricorso deduce: 1^ - violazione art. 429 c.p.p., perché il Tribunale aveva dichiarato la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio per omessa indicazione dei capi c) e d) dell'imputazione e restituito gli atti al GUP che, ritenendo si trattasse di errore materiale, disponeva correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p.. L'eccezione della Difesa era respinta anche nei due gradi di giudizio di seguito svolti;
2^ e 3^ - vizio di motivazione circa ciascuno dei due reati;
4^ - violazione art. 62 bis - vizio di motivazione relativo.
2 - Il ricorso è ammissibile ed il reato sub c) è estinto per prescrizione (24.1.11).
Per quanto concerne l'imputazione residua (d), il 1^ motivo dello stesso ricorso è fondato ed assorbente. Argomentata (giusta Cass. Sez. 1^, 27.1.92 - n. 378 - di cui trascrive a massima del CED, rv. 189215) che la carente indicazione dei capi di imputazione nel decreto che dispone il giudizio non costituisce mero errore materiale, correggibile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., perché investe la stessa enunciazione dei fatti.
Ma prima si rileva che, nel caso di specie, il Tribunale già investito del giudizio aveva dichiarato nullo il decreto, facendo regredire il procedimento alla fase delle indagini perché non ravvisava mero errore materiale, che avrebbe potuto direttamente correggere.
Tanto deciso, al GUP era preclusa la possibilità ipotetica di correzione materiale del decreto ormai privato di qualsiasi efficacia, sicché poteva solo ripetere l'udienza preliminare per giungere eventualmente all'emissione di altro decreto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al capo c estinto per prescrizione, nonché la stessa sentenza e quella di primo grado, con trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Bergamo per il prosieguo.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011