Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2011, n. 21050
CASS
Sentenza 7 aprile 2011

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È inammissibile la procedura di correzione dell'errore materiale, ex art. 130 cod. proc. pen., qualora nel decreto che dispone il giudizio sussista carente indicazione dei capi di imputazione, trattandosi di carenza che investe la stessa enunciazione dei fatti, espressamente sanzionata con la nullità, ex art. 429, comma secondo, cod. proc. pen..(Nella specie il Tribunale, investito del giudizio aveva dichiarato nullo detto decreto, restituendo gli atti al G.u.p. che, ritenuta la sussistenza di errore materiale, ne aveva disposto la correzione. La S.C. censurando la decisione impugnata rileva, tra l'altro, che, in tal caso, al G.u.p. era preclusa la possibilità ipotetica di correzione del decreto ormai privo di qualsiasi efficacia, potendo solo ripetere l'udienza preliminare per giungere eventualmente all'emissione di altro decreto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2011, n. 21050
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21050
    Data del deposito : 7 aprile 2011

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