Sentenza 27 settembre 1995
Massime • 2
La norma dell'art. 135 cod. pen. non ha natura ne' sostanziale, ne' processuale, giacché, per quanto sia inserita nel codice penale, in base alla sua stessa formulazione, ha valore "per qualsiasi effetto giuridico" e, conseguentemente, ha natura sostanziale se deve essere utilizzata a tal fine e processuale nel caso opposto. (Fattispecie in cui, per un fatto commesso prima dell'entrata in vigore della legge 5 ottobre 1993 n. 402 - che ha elevato da lire 25.000 a lire 75.000 "pro die" l'importo da considerare in caso di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria - la S.C. ha ritenuto che, ai fini della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 53 della legge n. 689 del 1981, si dovesse far riferimento al criterio di ragguaglio vigente al momento del fatto, in quanto più favorevole al reo).
Il d.P.R. n. 915 del 1982 disciplina tutte le singole operazioni di smaltimento (es.: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio) dei rifiuti, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami, con esclusione di quelle fasi, concernenti i rifiuti liquidi (o assimilabili), attinenti allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla legge n. 319 del 1976, con l'unica eccezione dei fanghi e liquami tossici e nocivi, che sono, sotto ogni profilo, regolati dal d.P.R. n. 915 del 1982. (Fattispecie in tema di acque di lavorazione delle olive, in relazione alle quali la S.C. ha ritenuto che, essendo esse destinate ordinariamente all'abbandono, vanno annoverate tra i rifiuti, e in particolare tra quelli speciali, perché, giusta quanto disposto dall'art. 2, comma quarto, n. 1 d.P.R. n. 915, derivano dall'esercizio di impresa agricola sul fondo, e in ogni caso da attività agricola, ne' perdono tale loro natura allorché sono collegate all'attività di produzione industriale dell'olio, in quanto, sempre secondo la stessa disposizione, "derivanti da lavorazioni industriali", con la conseguenza che, mentre lo scarico di dette acque e le attività con esso strettamente collegate sono disciplinati dalla legge n. 319 del 1976, le fasi antecedenti sono regolate dal d.P.R. n. 915 del 1982).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/1995, n. 12310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12310 |
| Data del deposito : | 27 settembre 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Guasco Guido Presidente Reg. Gen.
2. Dott. Buogo Giorgio Consigliere N. 08608/95
3. Dott. Pisanti Fortunato Consigliere
4. Dott. Belfiore Santo Consigliere
5. Dott. Battisti Mariano Consigliere
6. Dott. Cosentino Giuseppe Consigliere
7. Dott. Lattanzi Giorgio Consigliere
8. Dott. Silvestri Giovanni Consigliere
9. Dott. Morgigni Antonio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN IT, n. 11 gennaio 1941 Canosa di Puglia;
avverso la sentenza 11 ottobre 1994 della Corte d'Appello di Bari. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. C. Aponte, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
L'undici ottobre 1994 la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Trani sezione di Canosa di Puglia, ha ridotto a mesi due, giorni dieci di arresto e lire 3.000.000 di ammenda la pena 'inflitta ad IT Forina in ordine al seguenti reati :. a) artt.2 cpv. n. 1, 16 lett. b, D.P.R. n. 915 del 1982 per avere, nella sua qualità di titolare di un opificio per la depurazione delle acque reflue della lavorazione delle olive, operato lo stoccaggio provvisorio di tali acque in serbatoi, privi di autorizzazione dell'Amministrazione provinciale di Bari;
b) art. 27 della stessa legge, perché, pur avendo ottenuto L'autorizzazione n. 59 del 31 gennaio 1991 al trasporto e stoccaggio di acque di vegetazione, provenienti dalla lavorazione delle olive, ne violava le prescrizioni, omettendo di realizzare le vasche di contenimento in ossequio al disposto del punto c dell'autorizzazione stessa, sboccando altresì un quantitativo di reflui superiore a quello consentito dal provvedimento, in Canosa fino al 19 marzo 1992. Ha inoltre sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria di lire 5.250.000.
Ricorre l'imputato, deducendo: 1 capo 1) violazione di legge, poiché nessuna disposizione precederebbe l'autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio delle acque reflue e (1 capo 2) difetto di motivazione, non avendo la corte territoriale chiarito i motivi per i quali aveva ritenuto esatte le conclusioni pretorili;
2 capo 1) difetto di motivazione sulla seconda imputazione ed (2 capo 2) insussistenza dell'ipotesi contravvenzionale, poiché la prescrizioni dell'autorizzazione, rilasciata dalla Provincia di Bari e concernente la imposizione di vincoli violerebbe il principio di legalità, determinando una invasione delle attribuzioni statuali nel campo della legiferazione, in quanto le prescrizioni inserite nell'autorizzazione non sarebbero previste da alcuna legge vigente e pertanto la loro inosservanza non comporterebbe l'affermazione di responsabilità penale;
3) violazione dell'art.135 cod. pen., per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, operata sulla base del parametro di L. 75.000 per ogni giorno di detenzione. La Terza Sezione Penale. alla quale era stato assegnato il ricorso, ha rilevato che esiste un contrasto di giurisprudenza sulla concorrenza della legge 10 maggio 1976, n. 319 e del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 in tema di smaltimento di reflui liquidi o fangosi, poiché in talune decisioni si sostiene che in materia sarebbe applicabile unicamente la legge n. 319 del 1976 ed in altre si assume che quest'ultima regolerebbe soltanto lo scarico, mentre tutte le altre fasi sarebbero disciplinate dal menzionato D.P.R. n.915 del 1982. Con ordinanza in data 19 maggio 1995 ha quindi rimesso il ricorso a queste Sezioni Unite.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
A) Primo motivo, primo capo: esclusione della necessità dell'autorizzazione per lo stoccaggio di rifiuti speciali. 1) Lo stato della legislazione.
Prima di indicare i termini del contrasto avanzi ricordato e la soluzione da adottare, è indispensabile, sia pure in modo sufficientemente sintetico, esporre la normativa vigente, che è complessa e priva di organicità. A tal proposito va auspicato un sollecito intervento legislativo, che ponga ordine in questa delicata materia.
I a) La legge 10 maggio 1976, n. 319. Questa detta "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e, come si desume dallo stesso titolo, incentra tutta la sua disciplina in riferimento al momento terminale della protezione e tralascia la regolamentazione delle fasi antecedenti.
In tale prospettiva l'art.1 precisa che "la presente legge ha oggetto: a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque..... nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque..., e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.
Nella stessa prospettiva deve essere interpretato anche l'art. 2, che, nello stabilire le competenze dello Stato, alla lettera e) menziona ... e) la determinazione di norme tecniche generali. ...2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo ... e nel sottosuolo...; 3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dal cicli di lavorazione e dal processi produttivi Va poi ricordata la distinzione tra insediamenti produttivi e civili, di cui all'art.1 quater del D.L. 10 agosto 1976, n. 544 convertito con modificazione nella legge 8 ottobre 1976, n. 690: essa non assume però nell'odierna vicenda una significativa rilevanza.
Senza proseguire nella trascrizione delle successive disposizioni, concernenti i compiti degli enti territoriali e dei consorzi, è qui opportuno soltanto rilevare che la legge n. 319 del 1976 mira a disciplinare il rapporto che insorge tra il refluo e la sua immissione nell'ambiente e pertanto il momento terminale. Ib) La legge 5 marzo 1981, n. 62. Quest'ultima relazione (refluo-ambiente) compare altresì nel D. L.30 dicembre 1981, n. 801, convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 1981, n. 62 (intitolata "provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"), che all'art.2 dispone " ... le regioni ... sono tenute ... ad individuare, mediante apposito piano, le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni 'industriali o dal processi di depurazione".
Due sono i limiti di questa normativa, che, mentre all'epoca si presentava come fortemente innovativa, oggi appare invece superata e da raccordare con la restante legislazione: la tutela da un lato è posta non tanto nel confronti dell'intero corpo ricettore e dell'insieme degli scarichi, che in esso recapitano, ma dei singoli scarichi e dall'altro non considera le fasi antecedenti a quest'ultima.
Ic) D.P.R. 1 0 settembre 1982, n. 915. Innovativo fu, per contro, il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che, emanato in attuazione di tre direttive CEE (la n. 75/ 442, la n. 76/ 403 e la n. 78/ 319), all'art.1 fissa principi generali di ampio respiro in ordine allo smaltimento dei rifiuti in tutte le sue varie fasi specificamente menzionate (conferimento, raccolta. spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso ecc.): si preoccupa di ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
mira a garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ad evitare ogni rischio di inquinamento non soltanto dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, ma anche dell'aria, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori, tende alla salvaguardia della flora e della fauna e ad evitare ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio. All'art.2 comma 1 è stabilito che "per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono".
I rifiuti vengono poi di in urbani, speciali, tossici e nocivi. Nello stesso articolo 2 al comma 4 n. 1) è precisato che "sono rifiuti speciali: i residui .... derivanti da lavorazioni industriali;
quelle derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani".
La vexata quaestio sorge, poiché il sesto comma dell'art.2 D.P.R. n.915 del 1982 recita: "resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lett. e), punti 2 e 3, della citata legge, purché non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto";
inoltre il comma so stabilisce che "le disposizioni del presente decreto non si applicano: .... d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
....."ed ancora il successivo art. 9 detta all'ultimo comma: "ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private".
1 d) Legge 24 marzo 1987, n. 119. Con questa legislazione bisogna poi raccordare il D.L. 26 gennaio 1987, n. 10 convertito con modificazioni in legge 24 marzo 1987, n.119, recante "disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari".
Esso disciplina gli impianti di molitura delle olive con riferimento allo scarico sul suolo (art. 2 comma 2 bis), per il quale occorre L'autorizzazione del sindaco, che può derogare al limiti di accettabilità della legge 10 maggio 1976, n. 319 (originariamente la legge prevedeva l'adeguamento alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 entro due anni, termine poi prorogato più
volte).
Gli scarichi di questi impianti "nelle acque superficiali e sotterranee interne e marine" (art. 2 comma 1) restano invece soggetti alla legge n. 319 del 1976. L'art.5 della legge sul frantoi prevede che "per la costruzione o l'adeguamento alle norme della legge 10 ma 'o 1976, n. 319, e successive modificazione ed integrazioni, di impianti di trattamento delle acque di scarico dei frantoi ... da parte di soggetti privati, operanti anche in forme associate, possono essere concessi contributi......".
Questa legge, che si presenta come integrativa della legge n. 319 del 1976, regola anche essa lo scarico e non menziona affatto la raccolta e lo stoccaggio.
I e) Legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante "disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 441 stabilisce che:
salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, devono essere considerati rifiuti speciali,
a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze".
I f) Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Il decreto de quo è intitolato "attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in a "coltura".
Esso dà talune definizioni. In particolare secondo l'art.2 lett. a) sono "fanghi i residui derivanti dai processi di depurazione:
1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili"; 2) "delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi" con "caratteristiche sostanzialmente non diverse", 3) "delle acque reflue provenienti da insegnamenti produttivi assimilabili per qualità alle prime.
All'art.16 comma 3 è statuito che "alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, previsti dal presente decreto, restano applicabili le sanzioni al sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915". I g) Legislazione regionale.
L'art.1 comma 1 lett. c), d) Legge Regionale Puglia 3 ottobre 1986, n. 30 dispone: "sono soggetti ad autorizzazione: ...c) l'esercizio di attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi;
d) l'esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti speciali.
L'atto 583 del 1987 del Consiglio della Regione Puglia, emesso in base all'art.3 della menzionata legge, prevede che il trasporto delle acque reflue debba essere autorizzato al sensi del D.P.R. n.915 del 1982. II) Lo stato della impugnazione.
Tra le prime decisioni (tutte della terza sezione penale della Cassazione) va ricordata la sentenza n. 11329 del 6 ottobre 1982, ric. Marzaduri, secondo la quale lo scarico di liquami, raccolti da un trasportatore mediante autobotte, è disciplinato dalla legge n.319 del 1976. Ad analoga conclusione pervenne in un caso identico la successiva pronunzia n. 1867 del 7 ottobre 1987, ric. Inguscio, secondo la quale il criterio distintivo tra le due normative innanzi ricordate (la legge n. 319 del 1976 ed il D.P.R. n. 915 del 1982) andrebbe fondato sulla natura liquida o solida del rifiuto, essendo insoddisfacenti gli altri criteri fondati sulla differenziazione tra "scarico" e "smaltimento", poiché spesso sono usati come sinonimi, ovvero sulla compatibilità tra ambiente e rifiato, in quanto l'art. 10 del D.P.R. n. 915 prevede per le discariche la semplice ricopertura e pertanto la suddetta compatibilità.
Interessante è pure la sentenza n. 9875 del 18 settembre 1992, Crulli, nella quale si afferma che il riferimento ai rifiuti di qualsiasi genere, di cui all'art.9 del D.P.R. n. 915 del 1982 (secondo il quale "è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche o private"), non va esteso ai liquami e fanghi a base acquosa, poiché questi sono già regolati dalla legge n. 319 del 1976. Ad identiche conclusioni sono pervenute Cass. sez. III, 24 novembre 1987, n. 4727, ric. Nasciuti (applicazione della c.d. legge Merli per lo scarico in un fosso di liquami ed altri residui di macellazione) e Cass. sez. III, 3 marzo 1993, n. 2578, ric. D'Auria (spandimento di fanghi derivanti dalla lavorazione di vinacce).
Nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione della possibile concorrenza delle due leggi fondamentali suddette si rinviene nella sentenza n. 7180 del 27 maggio 1991, ric. Lombardi. In essa si constata che le due normative sono tra loro diverse, in quanto la legge n. 319 del 1976 menziona lo "scarico", mentre il D.P.R. n. 915 del 1982 introduce il concetto di smaltimento ossia di un'attività
complessa, comprendente anche raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento. Si conclude nel senso che lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi senza autorizzazione non è assorbito in quello di scarico senza autorizzazione.
Nello stesso filone interpretativo si inseriscono altre due sentenze la n. 9886 del 3 giugno 1991 ric. Bernabei e la n.953 del 22 aprile 1993, ric. P.M. in proc. Aiello. In particolare quest'ultima riguardava un caso sostanzialmente identico a quello odierno: la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di acque di vegetazione delle olive.
III) Soluzione adottata.
Il lungo exursus preliminare si è reso necessario per ridurre a chiara unità l'interpretazione giurisprudenziale in subiecta materia, nella quale il dettagliato esame delle fattispecie concrete ha evidenziato uno sviluppo ininterrotto dei vari passaggi ermeneutici.
Va innanzi tutto precisato che la individuazione teorica dei campi di intervento dei due provvedimenti legislativi fondamentali (legge n. 319 del 1976 e D.P.R. n. 915 del 1982) non può essere operata in base al mero dato lessicale, poiché i termini "smaltimento" e "scarico" non sempre sono usati in modo univoco, ma talora in senso intercambiabile (es. art. 2 e legge n. 319 del 1976 nel quale si menziona lo "smaltimento" dei fanghi).
Il primo criterio, di portata generale, è la precisazione secondo cui il D.P.R. n. 915 regola l'intera materia dei rifiuti. In essa, come cerchio concentrico minore, si inserisce la normativa attinente agli scarichi, che sono disciplinati dalla legge n. 319. Il secondo criterio, cui può farsi richiamo, sempre procedendo per grandi linee, è quello riguardante le caratteristiche (cosiddetta "natura") fisiche della sostanza, che, se solida, trova la sua collocazione nel decreto 915 e, per converso, sfugge alla legge del 1976 (tranne che per gli scarichi in mare).
Il terzo criterio, collegato con quello precedente, individua nella legge 319 la sedes della regolamentazione degli scarichi, costituiti da sostanze liquide o a prevalente contenuto acquoso. In tal senso dispone l'art. 2 ultimo comma lettera d) D.P.R. n. 915 (si richiama qui il precedente paragrafo 1, nel quale sono riportati i dati testuali).
D'altronde, la distinzione tra i due tipi di rifiuti ha il suo fondamento non in costruzioni meramente teoriche (a volte interessanti, ma pur sempre soggettive e quindi opinabili), ma in una puntuale catalogazione legislativa, contenuta nell'art.101 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale ha trasferito alle Regioni
le funzioni concernenti: "a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;
b) la ... disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali".
Il quarto criterio deriva dal tassativo dettato del sesto comma dell' art. 2 D.P.R. n. 915, il quale ha riservato alla disciplina della legge 10 maggio 1976, n. 319 anche liquami e fanghi, ivi compresi quelli residuati da cicli di lavorazione e dal processi di depurazione.
Il quinto criterio e determinato dalla inclusione, invece, nel D.P.R. n. 915 (art. 2 sesto comma ultima parte) dei liquami e fanghi, quando siano tossici e nocivi.
Malgrado tutte queste classificazioni, più semplici perché fondate prevalentemente su dati testuali, rimane ancora incerta l'assegnazione delle distinte fasi di smaltimento all'uno ovvero all'altro provvedimento legislativo (n. 319 e n. 915). Una conclusione molto lineare sarebbe quella, secondo cui, individuata la sedes materiae, tutte le singole fasi dovrebbero essere comprese in quella specifica normativa e, se quest'ultima nulla prevede, la condotta, considerata illegale per l'altra legge, non sarebbe punibile. In parole più chiare, se la raccolta, la cernita, il trasporto. lo stoccaggio dei rifiuti liquidi non sono disciplinati dalla legge n. 319 del 1976, queste singole fasi sarebbero al di fuori di ogni previsione normativa e non sarebbero assoggettabili ad autorizzazione.
L'assunto, certamente suggestivo nella sua semplicità, non può però essere condiviso, se sottoposto ad un più meditato esame. Come già si è più sopra osservato, la legge n. 319 del 1976 mira a disciplinare il rapporto che il refluo e la sua immissione nell'ambiente e pertanto finalizza tutta la insorge tra i formulazione "dell'articolato" alla tutela del corpo ricettore. Il D.P.R. n. 915 rappresenta un momento successivo della politica ambientale, conforme alla disciplina dell'intera comunità europea, e consegue un più alto ed approfondito livello di protezione dell'ambiente, visto (art. 1 del citato decreto) in ogni suo aspetto: dalle esigenze igienico-sanitane, al rischio di inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo;
dal danno o pericolo per la salute o incolumità a quello per lo stesso benessere e la sicurezza dei singoli e della collettività, dalla salvaguardia di fauna e flora a quella del paesaggio. In definitiva presenta una ratio di tutela globale dell'ambiente. In tale prospettiva è diretto ad impedire qualsiasi commistione tra rifiuto ed ambiente in ogni momento successivo a quello in cui il rifiuto stesso viene ad esistenza.
Il sesto criterio fondamentale è, a questo punto, ancora più chiaro:
il decreto 915 del 1982 disciplina tutte le singole operazioni di smaltirnento (es.: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, ecc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami, con esclusione di quelle fasi, concernenti i rifiuti liquidi (o assimilabili), attinenti allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla legge n. 319 del 1976, con l'unica eccezione dei fanghi e liquami tossici e nocivi, che sono, sotto ogni profilo, regolati dal D.P.R. n. 915. Si è preferito usare la più ampia, espressione "fasi concernenti lo smaltimento dei rifiuti liquidi, attinenti allo scarico e riconducibili alla legge n. 319" in luogo di quella più comune e riduttiva di "scarichi", in quanto l'art. 2 comma 2 del D. L. 17 marzo 1995, n. 79 ("Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamento civili che non recapitano in pubbliche fognature") convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172 ha previsto che le regioni disciplinano con propria legge l'obbligo degli enti gestori del servizio di fognatura e di depurazione di prescrivere agli utenti adeguate forme di "pretrattamento" delle acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarle e in impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
Di conseguenza la nuova legge ha compreso nella disciplina della legge n. 319 anche questa fase di pretrattamento oltre a quella di trattamento vero e proprio. D'altronde deve ricordarsi che, in materia di frantoi, soltanto il trattamento delle acque di scarico del singolo frantolo (nella specie si tratta invece di acque provenienti da numerosissimi soggetti che le conferivano) è riservato dall'art. 5 del summenzionato D.L. n. 10 del 1987, convertito con modificazioni in legge n. 1 19 del 1987 n. 1 19, alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319. Le acque di lavorazione delle olive vanno annoverate tra i rifiuti, essendo destinate ordinariamente all'abbandono, ed in particolare tra quelli speciali, poiché derivanti dall'esercizio di impresa agricola sul fondo (art. 10 bis menzionato legge n. 441 del 1987) ed in ogni caso da attività agricola (art. 2 comma 4 n. 1 D.P.R. n. 915 del 1982); quando sono collegate all'attività di produzione industriale dell'olio, ugualmente rientrano in questa categoria, perché appunto "derivanti da lavorazioni industriali" (menzionato art. 2 comma 4 n. 1 D.P.R. n. 915 del 1982). Ne deriva che, mentre lo "scarico" di dette acque e le attività con esso strettamente collegate sono disciplinati dalla legge n. 319 del 1976, le fasi antecedenti sono regolate dal D.P.R. n. 915 del 1982.
Al riguardo - anche se l'inserimento di questo argomento interrompe la coerenza dei singoli passaggi della motivazione - deve essere affrontato L'altro tema sottoposto dal ricorrente all'esame della Corte e cioè la necessità dell'autorizzazione per tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti speciali.
La giurisprudenza di legittimità (mass. 200518, 195899, 195262, 195119, 194983, 194714, 186312, 184715, 184309, 181261, 180375, 179910, 179113, 176754) è ormai costantemente orientata nel senso che occorre L'autorizzazione per ciascuna delle fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali, pur se non espressamente prevista dagli artt.6 lett. d), 13, 14, 15 D.P.R. n. 915 del 1982. Tale conclusione, condivisa dal collegio, si fonda sulla corretta correlazione, individuata tra l'art.
1 - nel quale sono indicate le specifiche e distinte operazioni dello smaltimento - e l'art.6 comma 1 lett. d - nel quale è previsto l'obbligo dell'autorizzazione per "lo smaltimento dei rifiuti ... speciali"; termine, nel quale sono comprese tutte le diverse operazioni, indicate appunto nell'art.1 medesimo, senza alcuna distinzione.
L'interpretazione qui data in ordine ai limiti del concorso delle due leggi de quibus è inoltre allineata con la più recente legislazione nazionale ed anche con quella della Regione Puglia. In particolare il D.L.vo n. 99 del 1992 ("utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura") ha espressamente statuito che alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi restano applicatili le sanzioni di cui al D.P.R. n. 915 del 1982 ; mentre all'utilizzazione (scarico-spandimento) senza autorizzazione si applica la sanzione di cui all'art.16 comma 4 dello stesso decreto legislativo. Il D. L.vo 27 gennaio 1992, n. 132 ("protezione delle acque sotterranee da sostanze pericolose") prevede altresì (artt.7 e 9) che tutte le operazioni di eliminazione e di deposito di acque reflue e rifiuti, contenenti sostanze pericolose, devono essere autorizzate ed il successivo D. L.vo 27 gennaio 1992, n. 133 ("scarichi 'industriali di sostanze pericolose") specifica (art. 11 comma 3) che per il trasporto non canalizzato delle acque di scarico si applicano le norme del D.P.R. n. 915 del 1982. La normativa regionale (legge regionale ed atto del Consiglio) citata poi - nel prevedere la necessità dell'autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi e per l'esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti speciali - è aderente, come sopra precisato, al dettato del D.P.R. n. 915 del 1982. B) Primo motivo, secondo capo e secondo motivo, primo capo:
difetto di motivazione.
Del tutto infondato è l'assunto del ricorrente, poiché la Corte territoriale nella parte iniziale della sentenza ha riportato l'esposizione dei fatti, sia pure ripercorrendo le indicazioni del Pretore ed aderendo alle stesse. In ordine poi alla lacunosità delle argomentazioni giuridiche, deve ritenersi che la motivazione sia congrua, pur se formulata in modo schematico.
C) Secondo motivo, secondo capo: illegittimità delle prescrizioni. L'assunto da cui muove il ricorrente è infondato.
L'art.6 lett. d) D.P.R. n. 915 del 1982 prevede il rilascio dell'autorizzazione per effettuare lo smaltimento, senza altra specificazione. Mentre per i rifiuti tossici l'art.16 disciplina, sia pure per grandi linee, il contenuto di queste prescrizioni, nulla è dettato per i rifiuti speciali. L'art.27 però sanziona l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione per ambedue i tipi di rifiuti.
Le clausole di autorizzazione, poi, possono essere regolate anche da previsioni legislative delle Regioni, che esercitano un potere concorrente" ovvero "integrativo".
Ne deriva che la Pubblica Amministrazione legittimamente può imporre prescrizioni con riferimento ad autorizzazione, concernente rifiuti urbani e/o speciali e per i rifiuti tossici.
Per questi ultimi il citato art. 16 del decreto 915 rende obbligatoria la loro formulazione in ogni atto abilitativo e ne indica, per ciascuna fase autorizzata, il contenuto minimo. Per i rifiuti speciali la loro articolazione è necessitata, quando vi siano disposizioni regionali. La Pubblica Amministrazione, 'inoltre, può sempre esercitare il proprio potere discrezionale, dettando autonome prescrizioni, sia quando esistano statuizioni regionali (ed allora diventano aggiuntive), sia qualora manchino. In altri termini si può - specificare che la legge: a) indichi in modo tassativo il loro contenuto;
b) si limiti a prevederne l'opposizione, senza dare alcuna precisazione ulteriore. In ambedue le ipotesi viene attivato il suddetto potere discrezionale della P.A., che nel primo si esercita come attività complementare rispetto a quella obbligatoria.
Le prescrizioni eventualmente stabilite ex lege costituiscono la c.d. "parte naturale" dell'atto, la quale, pur se non enunciata espressamente, opera anche nel silenzio dell'atto medesimo. Le altre sono espressione del menzionato potere discrezionale e rappresentano invece la "parte facoltativa od accidentale", che trova un limite nel divieto di alterare il contenuto tipico del provvedimento adottato.
Nella specie, sono il D.P.R. n. 915 e la legge regionale a legittimare la P.A. ad inserire discrezionalmente prescrizioni nell'autorizzazione ed a prevedere la sanzione per la loro violazione. Nell'avvalersi di questo potere , in particolare, la Provincia di Bari ha operato conformemente alla legislazione sia nazionale che regionale (innanzi citata), la quale ultima alla prima si richiama.
D) Terzo motivo: interpretazione dell'art.135 cod. pen. Questa Corte deve risolvere anche un secondo contrasto di giurisprudenza, pur se non rilevato dalla Sezione, che ha rimesso il ricorso. Bisogna cioè stabilire se l'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n.402, che ha elevato a lire 75.000 pro die l'importo da Considerare
in caso di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, abbia natura sostanziale - e pertanto la sua applicazione soggiaccia al principio del favor rei - ovvero natura processuale e sia di immediata applicazione anche al processi in corso per fatti antecedenti alla sua vigenza. In particolare, nella specie, se debba farsi riferimento, al fini sostitutivi della pena detentiva ex art. 53 della legge 24 novembre 198 1, n. 689 al precedente parametro di lire 25.000 ovvero a quello nuovo di lire 75.000.
A tal riguardo va ricordato che l'art. 53 da ultimo menzionato è stato modificato dall'art.5, comma 1, D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296, recante "nuove misure in tema di trattamento penitenziario", il quale così recita: "Il giudice .... quando ritiene di doverla (n.d.r.: la pena detentiva) determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'art. 57 della presente legge e dall'art.135 del codice penale." La tesi assolutamente maggioritaria è nel senso della natura sostanziale della nonna (mass, 197343, 197815 198098, 198187, 198786, 198786, 198834, 198917, 198952, 199645, 199905 200020, 200305, 200307, 200351, 200363, 200401, 200510, 200544, 200638 e molte altre non massimate, che qui per brevità non si indicano);
quella contraria si rinviene in sole tre pronunzie, che pervengono alla decisione senza una specifica indicazione di ragioni diverse dalla mera affermazione della natura processuale dell'art.135 cod. pen. (mass. 198848, 200480 e Cass. sez. III, 15 aprile 1994, n.
1202, ric. P.M. in proc. D'Antonio). Reputa il collegio di dovere seguire l'orientamento prevalente, con la precisazione che l'art. 135 cod. pen. non ha in realtà né natura sostanziale, né processuale. Essa è inserita nel codice penale, ma, in base alla sua stessa formulazione, ha valore "per qualsiasi effetto giuridico" e, quindi, sostanziale, se dove essere utilizzata a tal fine, e processuale, nel caso opposto.
L'art.53 della legge n. 689 ha natura sostanziale, poiché regola un sistema sanzionatorio parallelo a quello ordinano, stabilendo criteri e modalità per determinare la sanzione sostitutiva. Quest'ultima è strettamente colle alla norma incriminatrice, composta non solo dal precetto, ma anche dalla sanzione principale, alla quale appunto l'art. 53 si riferisce, integrandola e completandola.
Ne deriva che, nella specie, la legge sopravvenuta deve essere considerata meno favorevole (avendo portato a 75.000 lire il ragguaglio, contro le 25.000 antecedenti), in virtù dell'art.2 cod. pen., e conformemente al dettato dell'art.25 secondo comma Cost. La
pena pecuniaria va quindi, in virtù dell'art.620 lett. 1) cod. proc. pen., direttamente rideterminata da questa Corte e fissata, in attuazione del ragguaglio antecedente, in lire un milione e settecentocinquantamila di ammenda (pari a giorni settanta per lire venticinquemila).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla pena pecuniaria sostitutiva, che ridetermina nella misura di lire 1.750.000; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 27 settembre 1995.