Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/1995, n. 12310
CASS
Sentenza 27 settembre 1995

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La norma dell'art. 135 cod. pen. non ha natura ne' sostanziale, ne' processuale, giacché, per quanto sia inserita nel codice penale, in base alla sua stessa formulazione, ha valore "per qualsiasi effetto giuridico" e, conseguentemente, ha natura sostanziale se deve essere utilizzata a tal fine e processuale nel caso opposto. (Fattispecie in cui, per un fatto commesso prima dell'entrata in vigore della legge 5 ottobre 1993 n. 402 - che ha elevato da lire 25.000 a lire 75.000 "pro die" l'importo da considerare in caso di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria - la S.C. ha ritenuto che, ai fini della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 53 della legge n. 689 del 1981, si dovesse far riferimento al criterio di ragguaglio vigente al momento del fatto, in quanto più favorevole al reo).

Il d.P.R. n. 915 del 1982 disciplina tutte le singole operazioni di smaltimento (es.: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio) dei rifiuti, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami, con esclusione di quelle fasi, concernenti i rifiuti liquidi (o assimilabili), attinenti allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla legge n. 319 del 1976, con l'unica eccezione dei fanghi e liquami tossici e nocivi, che sono, sotto ogni profilo, regolati dal d.P.R. n. 915 del 1982. (Fattispecie in tema di acque di lavorazione delle olive, in relazione alle quali la S.C. ha ritenuto che, essendo esse destinate ordinariamente all'abbandono, vanno annoverate tra i rifiuti, e in particolare tra quelli speciali, perché, giusta quanto disposto dall'art. 2, comma quarto, n. 1 d.P.R. n. 915, derivano dall'esercizio di impresa agricola sul fondo, e in ogni caso da attività agricola, ne' perdono tale loro natura allorché sono collegate all'attività di produzione industriale dell'olio, in quanto, sempre secondo la stessa disposizione, "derivanti da lavorazioni industriali", con la conseguenza che, mentre lo scarico di dette acque e le attività con esso strettamente collegate sono disciplinati dalla legge n. 319 del 1976, le fasi antecedenti sono regolate dal d.P.R. n. 915 del 1982).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/1995, n. 12310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12310
    Data del deposito : 27 settembre 1995

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