Sentenza 22 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2001, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A LA CORTE SUB02587 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N.7543/00 Dott.Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron. 5328 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Ud. 21/11/00 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RA TT, elettivamente domiciliata in Roma, via Fortebraccio n. 20, presso l'avv. Umberto Chialastri, e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fino, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE contro dal Sig. per diritti L.6000 #22 FEB. 200T Società di Trasporti e Servizi FERROVIE DELLO STATO - per azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, IL CANCELLIERE nella qualità di procuratore speciale per atto notaio Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, CANCELLERIA elettivamente domiciliata in Roma, via Santa Maria Mediatrice n. 1, presso l'avv. Federico Bucci, che la 4782 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 3774 della Corte Suprema di Cassazione depositata il 15 aprile 1999. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. FATTO Con ricorso in data 5 dicembre 1989 al Pretore di Reggio Calabria la sig.ra TT BI impugnava il licenziamento a lei intimato dall'Ente Ferrovie dello Stato, alle dipendenze del quale aveva lavorato. Il giudice adito, con sentenza depositata il 16 maggio 1994, accolse la domanda, che fu invece rigettata dal Tribunale della stessa sede, su appello dell'ente soccombente - nel frattempo trasformatosi in società per azioni -> con pronuncia del 4 febbraio/5 aprile 1997. Ritenne il Tribunale: a) infondata l'eccezione 2 pregiudiziale sollevata dalla BI secondo la quale l'invito a riprendere servizio a lei rivolto dopo dalla datrice di lavoro dopo la sentenza di primo grado fosse dimostrativo di un'acquiescenza tacita alla sentenza;
b) inammissibile la doglianza concernente la nullità del licenziamento per A N tardività della sua intimazione, essendo stata formulata non con il ricorso introduttivo, ma solo con note difensive presentate il 13 marzo 1993; c) infondato il rilievo attinente alla intempestività della contestazione degli addebiti, in quanto il ritardo tra la conclusione dell'inchiesta amministrativa e la contestazione formale degli addebiti era giustificata per la complessità della struttura organizzativa dell'azienda; d) la testimonialisussistenza, attraverso le prove espletate, dei fatti addebitati alla lavoratrice, integranti, ai sensi dell'art. 62 ccnl, giusta causa di licenziamento. Il ricorso per cassazione proposto dalla BI avverso la sentenza del Tribunale è stato rigettato da questa Corte, con pronuncia del 15 aprile 1999 n. 3774. La BI richiede la revocazione di questa sentenza. Resiste l'altra parte con controricorso. 3 La ricorrente ha pure depositato memoria. DIRITTO Con il primo motivo la BI deduce nullità notifica dell'avviso di fissazione della dell'udienza per la discussione del ricorso per cassazione, deciso con la sentenza qui impugnata, poiché esso fu consegnata a tale sig. RO (così nel testo del ricorso per revocazione), che non era addetto al ritiro degli atti dello studio legale Murolo, ove la ricorrente aveva eletto ere il domicilio, may portiere dello stabile in cui era ubicato lo studio. La censura è infondata, poiché sull'avviso ex art. 377 cod. proc. civ. per l'udienza del 19 gennaio 1999, prodotto in copia dalla ricorrente, è invece scritto: NO EN addetto alla ricezione atti, e ciò basta a disattendere la doglianza. Si deve infatti rilevare che, nel caso di della notificazione degliesecuzione atti processuali civili ex art. 139 cod. proc. civ., l'ufficiale giudiziario, ove il destinatario dell'atto non viene trovato nella casa di abitazione O dove ha l'ufficio 0 esercita l'industria o il commercio, consegna a norma del secondo comma del medesimo articolo copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda e dà atto nella relata dichiarazione del della notificazione della consegnatario in ordine al rapporto con il destinatario, ma non è tenuto a fare ricerche in ordine alla effettività di tale rapporto;
mentre onere di chi contesti la relazione fra il consegnatario dell'atto e il soggetto cui questo deve essere notificato, dimostrare che la nella relata nondichiarazione riportata corrisponda al vero (v. fra le tante Cass. 20 luglio 1999 n. 7763, Cass. 20 luglio 1998 n. 7107, Cass. 2 aprile 1996 n. 3056 proprio con riferimento alla consegna effettuata a persona addetta allo studio legale del domiciliatario). Onere che non è stato adempiuto nella specie, in quanto la ricorrente si è limitata a dedurre una qualità (portiere) della persona, cui fu consegnata la copia notificata dell'avviso di fissazione dell'udienza, diversa da quella indicata nella relazione della notificazione. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della notificazione, perché priva della firma del portiere sull'originale del biglietto di 5 cancelleria. La doglianza è priva di fondamento, poiché la comunicazione dell'udienza di discussione è stata data con avviso notificato dall'ufficiale giudiziario, e le modalità della notificazione non contemplano, nella previsione di legge, la sottoscrizione di chi riceve la copia dell'atto, essendo la consegna attestata dall'ufficiale giudiziario. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la pronuncia, di cui si chiede la revocazione, è l'effetto di errori di fatto risultante dagli atti e documenti di causa. Sostiene la ricorrente che sul punto della durata del procedimento disciplinare lo stato giuridico pone un termine di decadenza, di centoventi giorni dal fatto, e che le Ferrovie dello Stato avevano avuto conoscenza dell'episodio, in base al quale era stato poi intimato il licenziamento, immediatamente dopo il suo accadimento, essendo intervenuta la Polizia ferroviaria e come era emerso da alcuni documenti (una lettera riservata inviata 1'11 febbraio 1988 dalla Direzione generale di Roma, una missiva del commissariato di P.S. di Reggio Calabria del 29 febbraio 1988); che il procedimento penale si era 6 concluso nel 1989 con il proscioglimento per intervenuta amnistia;
che il giudice, con riguardo al procedimento disciplinare, non aveva, così come invece era tenuto a fare, valutato ogni inadempimento del datore di lavoro agli obblighi nouchi dal contratto, ✓ lanascenti dalla legge proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e sanzione adottata;
che il giudice non aveva considerato che la prognosi di guarigione (di un solo giorno) della vittima dell'aggressione, dr. NZ, era contenuta in un certificato rilasciato da un aiuto della persona offesa;
che il lasso di tempo fra fatto addebitato ad essa ricorrente dalle Ferrovie e il licenziamento, per la sua durata, stava a significare che il datore di lavoro non aveva ritenuto incompatibile la mancanza commessa dalla lavoratrice con la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cui il fatto addebitato non poteva costituire giusta causa di licenziamento;
che, in ordine al requisito della immediatezza della contestazione disciplinare, le sentenze erano apodittiche e non indicavano elementi o circostanze di fatto che rendessero plausibile il divario di tempo fra l'episodio e la contestazione dell'addebito. 7 La doglianza è inammissibile in relazione a tutti i profili nei quali è articolatą. Per quanto concerne il rinvenimento dei documenti, che si assume essere stati nascosti (v. pag. 2 del presente ricorso) dalla controparte ed essere stati rinvenuti dalla ricorrente solo in modo casuale, a prescindere dalla loro decisività o meno ai fini della risoluzione della controversia in senso favorevole alla BI, si tratta di un caso di revocazione che, previsto dall'art. 395 n. 3 cod. proc. civ., esula dall'ambito di esperibilità di tale mezzo d'impugnazione avverso le sentenze della Corte di cassazione, espressamente limitato dall'art. 391 bis cod. proc. civ. all'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 stesso codice. Relativamente agli altri profili, si tratta di doglianze che in massima parte sono riferite alla pronuncia del Tribunale (l'omissione delle valutazioni ad esso devolute in ordine alla gravità dei fatti posti a base del licenziamento, della tempestività della l'apprezzamento contestazione disciplinare, il giudizio medica,sull'attendibilità della certificazione l'accertamento dell'inadempimento del prestatore di lavoro) e che comunque non fanno riferimento ad un 8 errore di percezione del fatto da parte della sentenza qui impugnata. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 345 e dell'art. 414 cod. proc. civ. per avere ritenuto eccezione nuova la deduzione della tardività della comunicazione del licenziamento ex art. 66, punto 5, del ccnl. Si deduce che il licenziamento era stato intimato oltre il termine stabilito sia nello stato giuridico sia nel contratto collettivo di lavoro. Anche questa censura è inammissibile, poiché essa si riferisce al termine di contestazione del licenziamento e non alla modifica, non consentita nel rito del lavoro, dei fatti posti a fondamento della domanda, oggetto della rilevata decadenza. Non si tratta quindi di erronea percezione di atti di causa con supposizione di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrastabile, ovvero con supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, in cui deve concretarsi il motivo previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., ed anzi osserva il Collegio come la novità della domanda, denunciata come errore di fatto in questa sede, abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per e revocazione ha pronunciato, che, in quanto tale, non può, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, costituire oggetto del giudizio di revocazione, restando escluso dall'ambito di questa impugnazione il riesame del precedente giudizio di cassazione. Con il quinto motivo si denuncia nullità della sentenza per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel procedimento ex art. 700 a Catanzaro dai testi TA e NZ ed utilizzate nel procedimento di appello, poiché gli stessi, convocati davanti al Pretore del lavoro di Reggio Calabria, in primo grado si sono rifiutati di rispondere. èLa doglianza di difficile comprensione inammissibile, poiché si riferisce comunque alle sentenze di merito e non a quella qui impugnata. Con il sesto motivo si denuncia nullità della sentenza perché, a seguito della chiarificazione ordinata dal Pretore, la controparte ha accettato il contraddittorio sulla questione senza eccepire o riservare alcunché. Con il settimo motivo si denuncia violazione degli artt. 345 e 414 cod. proc. e si critica la sentenza qui impugnata per non avere ritenuto eccezione nuova la deduzione fatta in appello dalle 10 Ferrovie dello Stato sulla tardività della comunicazione del licenziamento ai sensi della contrattazione collettiva, pur avendo accettato il contraddittorio in primo grado senza eccepire alcunché. Anche queste due censure, che si riferiscono sotto diverso profilo alla medesima questione di inammissibili per lecui al quarto motivo, sono argomentazioni là esposte. Il ricorso va dunque rigettato e la BI, in quanto soccombente, è tenuta alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 42.000 oltre a lire 1.500.000=(unmilionecinquecentomila) per onorari. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. Vince Cress Autour IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 2 2 FEB. 2001 oggi, A IL COLLABORATORE M E R DI CANCELLERIA P U S