Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2004, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL TO, elettivamente domiciliato in Roma, via Principessa Clotilde, n. 7, presso l'Avvocato Mario Tonucci che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 227, depositata il 29.11.1999. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.10.2003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito, per il ricorrente, l'Avvocato Mario Tonucci;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria sulla domanda di rimborso della somma di Lire 27.039.000, pagata a titolo di ILOR per gli anni 1984 e 1985, il signor TO LL, agente e rappresentante di commercio, propose ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Firenze, che lo respinse con sentenza in data 20.9.1996, avendo giudicato non assolto dal ricorrente l'onere di provare la mancanza di organizzazione imprenditoriale e la prevalenza del lavoro personale.
Con sentenza depositata il 29.11.1999, la Commissione Tributaria regionale della Toscana rigettò poi l'appello interposto dallo stesso contribuente avverso la decisione di primo grado, perché dall'esame della documentazione da lui prodotta risultava la qualità imprenditoriale, desumibile dall'impiego di personale dipendente e di beni strumentali.
Per la cassazione di tale sentenza TO LL ricorre tempestivamente, con due motivi illustrati da successiva memoria, cui resiste, mediante notifica e deposito tempestivi di controricorso, l'amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 111 Cost. e 132 c.p.c. nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che, in contrasto con le norme citate, le quali dispongono che tutti i provvedimenti giudiziari e, in particolare, le sentenze debbano essere motivati, la presente decisione manchi assolutamente di motivazione oppure sia motivata in modo soltanto apparente o, comunque, insufficiente. Ciò perché il convincimento circa la qualità imprenditoriale dell'attività di rappresentanza commerciale da lui svolta - e, quindi, circa la presenza di un'organizzazione aziendale, tale da escludere l'esenzione del reddito dall'ILOR - non sarebbe giustificato da un ragionamento atto a chiarire l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
La censura è infondata.
Si osserva, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che la motivazione della sentenza impugnata contiene tutti gli elementi - e, in particolare, la "succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto", prescritta dall'articolo 36, D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, norma specificamente applicabile al processo tributario -
necessari e sufficienti per rendere conto delle ragioni della decisione (cfr., con riferimento all'articolo 132 c.p.c., Cass. nn. 10569/2001, 1390/1998). Tali motivi - in mancanza di controversia sul punto di diritto costituito dall'interpretazione della normativa che esenta dall'ILOR solo il reddito derivante da attività non organizzata in forma imprenditoriale del rappresentante o agente di commercio - sono infatti espressi nei termini seguenti: "Dall'esame della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, risulta che in effetti il contribuente svolge la propria attività avvalendosi di personale dipendente e di beni strumentali, tanto che appare difficile, per non dire impossibile, affermare l'assenza di una componente patrimoniale o, comunque, di una organizzazione imprenditoriale".
È quindi oltremodo evidente che il giudice d'appello ha fondato il proprio convincimento sulle risultanze della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, menzionata in sentenza (copia dei modelli 740/ 85, 740/ 86, DM 10/85; moduli INAIL di rilevazione delle presenze), dando atto di averla esaminata;
non essendo peraltro necessario esporre punto per punto in sentenza i risultati di tale esame.
D'altra parte, il convincimento ricavato dall'esame di prove documentali costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione, benché succinta, sia sufficiente e logica, come nel caso.
Il secondo motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della norma disciplinante l'onere della prova (articolo 2697 c.c.), sostenendo che incombeva all'amministrazione l'onere di provare la debenza del tributo, è, sotto un aspetto, inammissibile, essendo stato rigettato l'appello non per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellante, ma per avere il giudice raggiunto un convincimento contrario alla di lui pretesa proprio in base all'esame della prova documentale fornita (così implicitamente ritenendola ammissibile). Sotto altro aspetto, è infondato, poiché, trattandosi di rimborso di un tributo che il contribuente afferma di avere indebitamente versato, cioè della ripetizione di un indebito oggettivo, l'onus probandi incombe a lui medesimo (Cass. nn. 9604/2000, 5989/1997). Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - Tributaria, il 21 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004