Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2007, n. 27258
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Sentenza 16 maggio 2007

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In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il decorso del termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione, previsto dall'art. 2, comma primo bis e primo ter del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modifiche in L. 11 novembre 1983, n. 638), non rappresenta una condizione di procedibilità dell'azione penale ma indica solo il limite temporale ultimo per la trasmissione all'autorità giudiziaria della "notitia criminis" da parte dell'ente previdenziale.

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini dell'applicazione della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv., con modd., in L. 11 novembre 1983, n. 638), il "dies a quo" da cui decorre il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere alla regolarizzazione può decorrere anche dalla notifica del decreto di citazione a giudizio oltre che dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione da parte dell'ente previdenziale. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il principio, ha peraltro precisato che ai fini della decorrenza del predetto termine è sufficiente l'effettiva conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti, non essendo necessarie particolari formalità di notifica dello stesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2007, n. 27258
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27258
    Data del deposito : 16 maggio 2007

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