Sentenza 16 maggio 2007
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In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il decorso del termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione, previsto dall'art. 2, comma primo bis e primo ter del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modifiche in L. 11 novembre 1983, n. 638), non rappresenta una condizione di procedibilità dell'azione penale ma indica solo il limite temporale ultimo per la trasmissione all'autorità giudiziaria della "notitia criminis" da parte dell'ente previdenziale.
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini dell'applicazione della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv., con modd., in L. 11 novembre 1983, n. 638), il "dies a quo" da cui decorre il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere alla regolarizzazione può decorrere anche dalla notifica del decreto di citazione a giudizio oltre che dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione da parte dell'ente previdenziale. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il principio, ha peraltro precisato che ai fini della decorrenza del predetto termine è sufficiente l'effettiva conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti, non essendo necessarie particolari formalità di notifica dello stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2007, n. 27258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27258 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 16/05/2007
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1471
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 22595/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
IT IN, N. IL 05/02/1960;
avverso SENTENZA del 12/10/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 ottobre 2004, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 26 maggio 2003, con la quale il Tribunale di Latina - sezione distaccata di Terracina - aveva condannato IN DI alla pena di mesi uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L: 11
novembre 1983, n. 638, come modificato dal D.L. 9 ottobre 1989, n.338, art. 1, comma 3, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389 e dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211, per avere omesso, quale presidente del c.d.a. della società Serfac, il versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti della società per un ammontare totale pari a L. 2.355.584, in Fondi nel mese di gennaio-febbraio 2000.
Con ricorso per cassazione tempestivamente depositato il 9 febbraio 2005 l'imputato impugna personalmente tale sentenza, deducendo la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) e b). Secondo il DI, il P.M. avrebbe esercitato l'azione penale sulla base di una denuncia del reato ex art. 2, comma 1 ter nulla perché non preceduta dalla contestazione da parte dell'INPS di cui alla seconda parte dell'art. 2, comma 1 bis dalla quale decorrono tre mesi per l'eventuale versamento delle ritenute omesse, unicamente in mancanza del quale può essere poi promossa l'azione penale. L'esaurimento del procedimento promosso con la contestazione dell'INPS e l'inutile decorso di tre mesi si porrebbe quindi come condizione di procedibilità dell'azione penale, per cui la citata iniziativa dell'INPS non potrebbe essere sostituita da una comunicazione proveniente da soggetti diversi dall'INPS, nel caso in esame rappresentata dall'ordinanza dal giudice resa all'udienza dibattimentale del 16 dicembre 2002, dopo avere accertato l'invalidità della comunicazione proveniente dall'INPS. Il ricorrente conclude pertanto chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata nonché di quella di primo grado, con le conseguenze di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente qualifica come condizione di procedibilità dell'azione penale in ordine al reato di omesso versamento agli enti preposti delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti l'inutile decorso del termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento di tale violazione, come previsto dalla seconda frase del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638. Una tale qualificazione è probabilmente ispirata dal contenuto della norma di cui al comma 1 ter dello stesso articolo di legge, il quale stabilisce che "la denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1 bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto".
Senonché tale norma non impone di attendere il termine indicato per l'esercizio dell'azione penale, ma indica il limite temporale ultimo per la trasmissione all'autorità giudiziaria della denuncia del reato da parte dell'ente previdenziale, che è il soggetto a più diretta conoscenza dell'omissione e della mancata riparazione nel termine indicato.
Secondo l'espressione usata dalla legge ("il datore di lavoro non è punibile"), trattasi viceversa di una condizione di punibilità, che in deroga alla regola di cui all'art. 158 c.p., comma 2 in materia di decorrenza della prescrizione di un reato la cui punibilità dipende da una condizione, stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione nel periodo dei tre mesi di cui al comma 1 bis, anziché l'avvio di esso successivamente a tale periodo.
Ciò posto, non potrebbe neppure sostenersi che l'imputato non sarebbe nel caso di specie punibile, in ragione della invalidità della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione da parte dell'INPS, per cui non sarebbero neppure iniziati a decorrere i tre mesi indicati dalla legge.
Secondo infatti la costante giurisprudenza di questa Corte, cui anche questo collegio aderisce, ai fini della decorrenza dei tre mesi in questione è sufficiente l'effettiva sicura conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dello stesso (cfr., per tutte, Cass. sez. 3^, 10 marzo 2005 n. 9818 e, da ultimo, sez. 3^, ud. 14 febbraio 2007, Sanarica). Nel caso in esame, la notizia certa dell'accertamento della violazione è sicuramente rappresentata per l'imputato dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio (in senso analogo, cfr. Cass. 22 ottobre 2004 n. 41277), e comunque dalla consegna della comunicazione avvenuta a mani dello stesso all'udienza del 16 dicembre 2002.
E poiché l'ultima udienza in primo grado è stata celebrata il 26 maggio 2003, l'imputato ha comunque fruito di tre mesi dalla contestazione per provvedere all'incombente, senza peraltro approfittare di tale opportunità di evitare la pena. Alla luce delle considerazioni svolte e poiché non ricorre alcuna ipotesi di estinzione del reato rilevabile d'ufficio (in particolare, la prescrizione del reato, qualificabile, secondo Cass. 11 luglio 2003 n. 29275 come omissivo istantaneo e che decorre dalla scadenza del termine per il versamento delle ritenute all'INPS, sarebbe maturata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 4, e art. 160 c.p. - nel testo previgente alla riforma di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251 - e tenuto conto della sospensione di tre mesi, non prima del mese di dicembre - giorno 16 - 2007), il ricorso va respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007