Sentenza 2 maggio 2005
Massime • 1
Rientra nella sfera di attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di disporre il sequestro preventivo dei beni ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., considerato che egli è competente ad adottare il provvedimento di confisca in virtù dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 356), e che pertanto si può ben ricorrere in fase esecutiva al sequestro preventivo per salvaguardare la conservazione dei medesimi beni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2005, n. 33964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33964 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 02/05/2005
Dott. MANNINO Saverio Felice Consigliere SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Consigliere N. 815
Dott. SERPICO Francesco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere N. 5425/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Reggio Calabria;
avverso l'ordinanza della Corte di assise d'appello di Reggio Calabria quale G.E. 28 gennaio 2005 n. 8;
nel processo a carico di:
BI PE n. 305/1969 R.G. Ass. App.;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., dr. PE FEBBRARO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorsoci;
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza della Corte di assise d'appello di Reggio Calabria quale G.E. 28 gennaio 2005 n. 8 nel processo a carico di BI PE n. 30/1999 R.G. Ass. App., ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- inosservanza delle norme processuali stabilite a pena d'inammissibilità nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte d'assise d'appello ha rigettato la domanda di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, affermando erroneamente che esso integra una misura cautelare adottabile solo nel corso delle indagini e quindi dal giudice competente a pronunciarsi nel merito, per cui non è possibile adottarlo in fase di incidente di esecuzione.
L'impugnazione è fondata.
L'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di Assise di Reggio Calabria in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ritenuto, che il giudice della fase esecutiva ha il potere di adottare un provvedimento ablativo qual è la confisca ex art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in L. 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal D.L. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in L. 8 agosto 1994 n. 501, ma non un provvedimento cautelare come il sequestro preventivo, adottabile soltanto dal giudice competente a pronunciarsi nel merito, con eguale disciplina nel caso in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies in quanto tale norma richiama al quarto comma le previsioni generali dell'art. 321 c.p.p. e, per di più, postula espressamente l'esistenza di un procedimento in corso. Rigorosi criteri logico-sistematici - conclude il Giudice dell'esecuzione - escludono la possibilità di adottare provvedimenti cautelari, il cui nomenjuris è collegato all'attività di accertamento di responsabilità penale ancora in corso, che in quanto tale necessita di misure che la cautelino sia sotto il profilo soggettivo, mediante misure personali, sia sotto il profilo obiettivo materiale, mediante misure reati, quando l'accertamento del fatto è stato definitivamente compiuto dal giudice della cognizione. In questa sua decisione il G.E. si è riportato all'orientamento espresso da Cass., Sez. 6^, 7 luglio 1999 n. 2667, ric. Aiello, secondo cui in tema di sequestro preventivo a norma dell'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, inserito dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, a prescindere dalla controversa questione se al giudice della esecuzione possa riconoscersi il potere di disporre la confisca non adottata nel procedimento di cognizione è comunque da escludere che rientri nella sfera delle attribuzioni di tale giudice il potere di disporre il sequestro preventivo, nemmeno quando questo serva a mantenere un vincolo sulla cosa in vista di una successiva confisca. Infatti, il sequestro preventivo integra una misura cautelare adottabile nel corso del procedimento dal giudice competente a pronunciarsi nel merito (art. 321 cod. proc. pen.), e non diversa disciplina è applicabile nel caso in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies, posto che tale articolo richiama, al comma quarto, le generali previsioni dell'art. 321 c.p.p. e, per di più, postula espressamente l'esistenza di un procedimento in corso. Anche da un punto di vista logico-sistematico può aversi una conferma a tale assunto. Infatti, quando l'accertamento sul fatto-reato è stato definitivamente compiuto dal giudice della cognizione, cessa ogni spazio di applicabilità di provvedimenti cautelari, che trovano giustificazione solo in quanto vi sia un procedimento in corso e, correlativamente, una responsabilità penale ancora tutta da accertare;
tanto che presupposto di ogni provvedimento cautelare è (tra gli altri) proprio un fumus di responsabilità.
A questi proposito si deve intanto osservare che il dubbio sulla competenza del giudice dell'esecuzione di disporre la confisca è stato successivamente risolto in senso positivo da Cass., Sez. U., 30 maggio 2001 n. 29022, ric. ER, secondo la quale la confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'articolo 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in L. agosto 1992 n.
356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in L. 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede de plano, a norma degli artt. 676 e 667 c. 4 c.p.p., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale.
L'ordinanza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria rinviene la conferma della soluzione adottata in Cass., Sez. U., 17 dicembre 2003 n. 920, ric. TE, nella quale vede il richiamo al soggetto indagato e non al condannato come riscontro della tesi dell'inoperatività del sequestro preventivo nella fase esecutiva, cioè nel momento in cui il procedimento si è già concluso. Anche su questo punto è d'obbligo la precisazione che la Cassazione a Sez. U. nel caso TE ha chiarito che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies cit. consistono, quanto al fumus commissi detteti, nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravita e, quanto al periculum in mora, coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sì a per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi. L'oggetto della pronuncia citata non riguardava pertanto neppure indirettamente il potere del giudice dell'esecuzione di disporre il sequestro preventivo dei beni oggetto di potenziale confisca ex art. 12 sexies cit. e il semplice richiamo all'indagato e non al condannato non consente di individuare un precedente in tal senso, considerando peraltro che nel caso di specie non vi era un condannato in quanto la procedura era ancora nella fase delle indagini preliminari.
Fatte queste precisazioni è necessario verificare il presupposto da cui parte la decisione impugnata, relativo al rapporto necessario fra il provvedimento cautelare e il procedimento di cognizione. In merito a tale questione bisogna considerare che la citata sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite relativa al caso TE ha confermato la conclusione cui era pervenuta quella, già citata, concernente il caso ER, che la confisca ex art. 12 sexies L. n. 306/92 è una misura di sicurezza atipica, con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla L. 12 maggio 1965 n. 575. L'assimilazione e il parallelismo della confisca ex art. 12 sexies L. n. 306/92 con la confisca prevista dalla legge antimafia comprende necessariamente anche la finalità del sequestro dei beni di illecita provenienza, che nella disciplina della L. n. 5 75/65 svolge funzione cautelare a garanzia della confisca.
In realtà, già sul piano generale il rapporto del sequestro non è con la fase della cognizione, bensì con il provvedimento che la misura cautelare è intesa ad assicurare, di cui la fase cognitiva ha la funzione di accertare la sussistenza dei presupposti. In questo senso appare evidente che una fase di cognizione deve necessariamente procedere l'emissione di un provvedimento ablativo anche in sede di esecuzione, non essendosi affrontata la relativa questione in sede di cognizione. In altri termini, il riconoscimento al giudice dell'esecuzione della competenza a adottare un provvedimento di confisca implica lo svolgimento di una fase corrispondente di cognizione, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti del provvedimento ablativo. L'individuazione di questa fase anche nel processo di esecuzione ristabilisce la relazione tra cognizione, sequestro preventivo e confisca e porta al superamento dell'ottica assunta nel provvedimento impugnato. Appare, pertanto, del tutto conseguente il diverso orientamento secondo il quale l'esigenza di disporre il sequestro preventivo può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e, pertanto, anche nella fase esecutiva. È poiché tale misura cautelare può essere disposta pure quando la cosa è suscettibile di confisca (art. 321 c. 2 c.p.p.), ciò può avvenire anche nel procedimento ex art. 12 "sexies" D.L. 8 giugno 1992 concernente provvedimenti di contrasto della criminalità
mafiosa. In tal caso il giudice è tenuto ad una serie di accertamenti e valutazioni - per verificare se sussistono le condizioni della misura da applicare - che consistono in un giudizio di merito (Cass., Sez. 2^, 21 giugno 1995 n. 3292 ric. Limoneti;
Sez. 5^, 18 settembre 1997 n. 3818 18/09/1997, ric. Cavallari ed altri). Orientamento confermato recentemente da Cass., Sez. 4^, 18 marzo 2003 n. 23165, ric. Guzzardo, per cui in materia di provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, rientra nella sfera di attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di disporre il sequestro preventivo dei beni ex art. 321 c.p.p., considerato che egli è competente ad adottare il provvedimento di confisca in virtù dell'art 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, e che pertanto si può ben ricorrere in fase esecutiva al sequestro preventivo per salvaguardare la conservazione dei medesimi beni. Anche l'elemento sistematico non suffraga la tesi sostenuta nel provvedimento impugnato. Infatti l'art. 12 sexies cit. dispone naturalmente con riguardo al processo di cognizione, ma non esclude sicuramente - com'è certo secondo la giurisprudenza citata e il tenore della stessa decisione impugnata - la competenza a ordinare la confisca che la norma, al primo comma, definisce come obbligatoria (è sempre ordinata) e perciò rimessa alla competenza del giudice dell'esecuzione ove quello della cognizione non l'abbia ordinata. In tal caso il richiamo dell'art. 12 sexies cit. al secondo comma dell'art. 321 c.p.p. opera con riferimento al procedimento di esecuzione (Cass., Sez. 3^, 11 luglio 2000 n. 2743, ric. Spierto C). Si riscontra, di conseguenza, una precisa contraddittorietà fra il riconoscimento della competenza del giudice dell'esecuzione a ordinare la confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 sexies cit. e l'esclusione del potere dello stesso giudice di ordinare il sequestro preventivo delle cose che ne sono potenzialmente l'oggetto. Sul piano sostanziale si deve peraltro tener conto che l'art. 12 sexies L. 7 agosto 1992 n. 356, ha l'effetto di ricollegare all'accertamento di determinati reati la misura di prevenzione di natura patrimoniale che l'art. 2 ter c.c. 3 e sgg. L. 31 maggio 1965 n. 575 ricollega alla misura di prevenzione personale. Misura di carattere patrimoniale che mantiene la configurazione preventiva praeter delictum in quanto la giustificazione credibile consiste nella prova della positiva liceità della provenienza dei beni e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Cass., Sez. U., 17 dicembre 2003 n. 920, ric. TE).
Di conseguenza, anche se la confisca non presuppone necessariamente il sequestro e non ne è condizionata (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2001 n. 44900, ric. Aiello), tuttavia il sistema sequestro-confisca fa parte della struttura della misura stessa e lo strumento cautelare ne è uno dei due capi-saldi (cfr. Cass., Sez. 6^, 27 novembre 2000 - 11 gennaio 2001 n. 3028, ric. Palini GP.). Per gli esposti motivi convergenti, in accoglimento del ricorso l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuova deliberazione.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2005