Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 2
Nel giudizio di liquidazione del danno che il Comune promuoveva contro l'autore di insediamenti abusivi per il ristoro delle conseguenze patrimoniali che l'opera abbia prodotto, dopo che questi sia stato condannato in sede penale anche al risarcimento di detto danno, non può il convenuto eccepire la richiesta, ed intervenuta, concessione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, atteso che la stessa influisce sui procedimenti penali in corso e sulle sanzioni amministrative, e non sulle contese risarcitorie.
Nel giudizio di liquidazione del danno cagionato al Comune per effetto della realizzazione di insediamenti abusivi, promosso dopo che l'autore degli stessi sia stato condannato in sede penale anche al risarcimento di detto danno, il pagamento di somme per contributi di concessione ex art. 37 della legge n. 47 del 1985 in caso di intervenuta sanatoria ai sensi della stessa legge, non ha carattere satisfattivo rispetto al credito risarcitorio del Comune per le spese di urbanizzazione a carico dell'ente locale per il recupero dell'insediamento, potendo solo incidere sul "quantum" di tale credito, nel caso in cui il giudice del merito valuti la idoneità totale o parziale dei contributi di cui si tratta a soddisfare l'esigenza ripristinatoria palesata con la domanda di risarcimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UI LO, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 252, presso lo studio dell'avvocato PAOLO NESTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco On.le Francesco Rutelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, difeso dall'avvocato RICCARDO MARZOLO giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
UI VI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 20663/99 proposto da:
UI VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 211, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO ANDRIANI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
COM ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, difeso dall'avvocato RICCARDO MARZOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
UI LO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1559/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Quarta Civile emessa il 25/2/1999, depositata il 19/05/99;
RG.503+512/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato NESTA PAOLO;
udito l'Avvocato RICCARDO ANDRIANI;
udito l'Avvocato RICCARDO MARZOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RA IC che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Roma, costituitosi parte civile nel procedimento penale per abusi edilizi instaurato
contro
LO e VI IN, ed ottenuta in detta sede sentenza irrevocabile di condanna generica degli imputati al risarcimento dei danni, con atto notificato il 15.5.1983 li conveniva davanti al Tribunale di Roma per la liquidazione.
I convenuti resistevano, eccependo che l'avvenuta concessione del condono ai sensi della legge n. 47 del 1985 ostava all'accoglimento della pretesa risarcitoria, poiché aveva determinato l'eliminazione dell'antigiuridicità della violazione urbanistica. Il tribunale, con sentenza del 17.9.1996, condannava LO IN al pagamento della somma di L. 50.234.748 e VI IN al pagamento della somma di L.107.430.782.
Pronunciando sugli appelli proposti dai predetti, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 19.5.1999, rigettava l'appello di VI IN, ed accoglieva parzialmente quello di LO IN, riducendo la condanna a L. 46.991.948, oltre interessi sul solo importo di L. 24.115.293; condannava gli appellanti alle spese. Avverso la sentenza LO IN ha proposto ricorso per cassazione (Rgn. 19235/99), affidato a quattro motivi, ai quali ha resistito, con controricorso, il Comune di Roma.
Ha altresì proposto ricorso VI IN (Rgn. 20663/99), sulla base di quattro motivi, ai quali ha resistito, con controricorso, il Comune di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n. 19235/99 2. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 29 e 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985, nonché omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), assume il ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha affermato che la concessione del condono edilizio opera esclusivamente sul piano penale ed amministrativo;
sostiene che con la legge sul condono edilizio si è voluto disciplinare ogni ambito dei rapporti insorti con la P.A. in ordine all'abuso, sotto il profilo amministrativo, penale ed anche civilistico, e che pertanto, anche sul piano degli effetti civili, il condono determina il venir meno dell'antigiuridicità del fatto, con conseguente preclusione dell'azione del comune per il risarcimento di danni.
2.1. Il motivo non è fondato.
Ha affermato la corte territoriale, nel disattendere il contrario assunto degli appellanti, che il disposto condono edilizio e le inerenti sanatorie ottenute dai proprietari degli immobili esplicano la loro efficacia esclusivamente sul piano amministrativo e penale, ma non interferiscono, in mancanza di specifiche disposizioni di legge, nell'ambito della sfera privatistica dei diritti soggettivi facenti capo al comune e lesi dagli illeciti comportamenti degli appellanti, che nell'anno 1975 avevano edificato abusivamente gli edifici in questione.
La statuizione adottata dalla corte d'appello è corretta, in quanto si conforma alla giurisprudenza di questa S.C., che ha avuto modo di precisare:
- che l'obbligazione risarcitoria, irrevocabilmente accertata dalla statuizione penale in favore dell'ente costituitosi parte civile, non è in alcun modo alternativa rispetto a quelle previste dalla legge n. 47 del 1985 per la concessione della sanatoria degli abusi edilizi, poiché queste ultime sono imposte per la definizione delle sanzioni penali ed amministrative comminate per la violazione commessa, mentre la prima è stata accertata a ristoro della lesione del diritto del comune alla gestione del territorio conforme ai vigenti strumenti urbanistici;
- che l'assenza di alternativa - che comporta in primo luogo la inutilizzabilità della sanatoria, domandata ed ottenuta, per elidere le conseguenze sanzionatorie civili dell'illecito - è correlata precipuamente alla specificità degli interessi che procedimento di sanatoria e processo civile di risarcimento mirano a soddisfare: il primo è mirato al recupero, previo versamento di importi sanzionatori, riparatori e remuneratori, alla fruibilità patrimoniale di opere abusive compatibili con l'interesse generale;
il secondo ha ad oggetto la domanda di indennizzo che l'ente locale abbia proposto a ristoro delle conseguenze patrimoniali che l'opera abusiva abbia prodotto sulle opportunità pratiche dello stesso di gestire il territorio conformemente agli strumenti urbanistici esistenti;
- che il pagamento di somme per contributi di concessione ai sensi dell'art. 37 della legge n. 47 del 1985, lungi dall'attestare una alternatività satisfattiva rispetto al credito risarcitorio del comune che tali contributi riceva, può solo operare sul quantum di tale ultimo credito nel caso in cui il giudice del merito valuti la idoneità totale o parziale dei contributi stessi a soddisfare l'esigenza ripristinatoria palesata con la domanda di risarcimento (sent. n. 8398/97; n. 9618/91). Ai suindicati principi ritiene il Collegio di aderire, non avendo il ricorrente svolto argomenti idonei a giustificarne la riconsiderazione.
Il motivo risulta infatti incentrato sull'assunto che la legge n.47 del 1985 avrebbe disciplinato ogni ambito identificabile dei rapporti tra il comune ed i singoli responsabili degli abusi, e sul rilievo che soltanto per i diritti dei terzi, e cioè dei soggetti estranei al rapporto che si instaura tra comune e soggetto che chiede ed ottiene la sanatoria, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazioni, come precisato anche dall'art. 39 della legge n. 724 del 1994, e come ribadito nei singoli atti adottati dal comune. Ma tali prospettazioni sono contraddette dai menzionati principi.
3. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 37 della legge n. 47 del 1985, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), assume il ricorrente che erroneamente la corte d'appello, ai fini della liquidazione del danno, ha tenuto conto, quale unica voce di danno, delle spese che il comune deve sostenere per eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria degli insediamenti abusivi.
Sostiene che, essendo il comune obbligato per legge, alla stregua della legislazione regionale da adottare ai sensi dell'art. 29 della legge n. 47 del 1985, al recupero dei detti insediamenti, è escluso ogni nesso causale tra la violazione urbanistica e gli oneri gravanti sull'ente locale.
Afferma inoltre che, poiché il richiedente la sanatoria, ai sensi dell'art. 37 della citata legge, deve corrispondere oltre all'oblazione il contributo per le opere di urbanizzazione, con tale versamento resta soddisfatta ogni pretesa del comune per i menzionati oneri.
3.1. Il motivo è infondato.
Circa la sussistenza del nesso causale tra attività edilizia abusiva e danno sofferto dall'ente titolare della gestione del territorio, la corte d'appello ha rilevato che l'abusiva costruzione eseguita dall'appellante, unitamente alle altre costruzioni parimenti abusive già esistenti, aveva concorso a determinare lo "stravolgimento urbanistico della zona", trasformata di fatto da zona destinata ad aree private a verde e verde privato in una zona ad elevata edificabilità, e quindi a determinare una situazione che richiedeva, per far fronte ad una situazione di fatto radicalmente diversa da quella prevista nello strumento urbanistico, la predisposizione di specifiche varianti al piano regolatore e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria volte ad assicurare il recupero urbanistico dell'insediamento abusivo, con il conseguente onere finanziario.
Tale argomentata valutazione in punto di nesso di casuale non è scalfita dalla censura mossa dal ricorrente in riferimento all'art. 29 della legge n. 47 del 1985.
La pretesa esclusione del nesso causale tra attività edificatoria abusiva e danno subito dal comune in relazione agli oneri di gestione del territorio sul rilievo che l'art. 29 della legge n. 47 del 1985, nel prevedere che le ragioni dovranno disciplinare con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero degli insediamenti abusivi, pone a carico del comune un obbligo giuridico di procedere al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, è palesemente infondata, atteso che è sufficiente notare, per contestarne l'esattezza, che l'eventuale obbligo giuridico per il danneggiato di porre rimedio al danno (già verificatosi) consistente nell'alterazione all'assetto urbanistico prefigurato dal P.R.G. non può ovviamente incidere sul rapporto di causalità. E va comunque rilevato che la menzionata normativa regionale (così correttamente qualificata dalla corte d'appello a pag. 7, diversamente da quanto afferma il ricorrente) opera soltanto sul piano amministrativo, in quanto incide sui poteri di gestione del territorio dell'ente locale, e non anche sul piano civile del risarcimento del danno nei confronti degli autori degli abusi edilizi.
Per quanto concerne poi l'idoneità del versamento dei contributi per le opere di urbanizzazione ai fini della sanatoria a soddisfare anche la pretesa risarcitoria del comune relativa al danno consistente negli oneri finanziari sostenuti per l'urbanizzazione, richiamando quanto già osservato circa il rapporto tra obbligo contributivo ed obbligo risarcitorio, non può che ribadirsi che si tratta di valutazione da compiere caso per caso ed affidata al giudice del merito, al quale spetta stabilire, in sede di liquidazione del danno, se l'avvenuto versamento (allegato e provato) dei contributi di concessione, sia idoneo, in tutto o in parte, a risarcire il danno, determinato con riferimento alle spese che il comune deve sostenere per eseguire le opere di urbanizzazione necessarie al recupero (sent. n. 8398/97).
4. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), assume il ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha aderito al metodo analitico di liquidazione del danno utilizzato dal C.T.U.; sostiene che il detto metodo - consistente nel calcolare l'importo complessivo delle spese necessarie per il risanamento dell'insediamento abusivo per poi dividerlo per il totale dei metri cubi abusivamente realizzati, ottenendo così un importo riferito al singolo metro cubo, da moltiplicare, per la determinazione del danno imputabile ai singoli autori degli abusi, per il numero dei metri cubi realizzati -, ha condotto alla determinazione di una quota meramente virtuale dell'importo del risarcimento per ogni metro cubo realizzato, che prescinde dalle peculiarità delle singole opere abusive, che rilevano ai fini della quantificazione del contributo per la concessione in sanatoria, ed è svincolata da ogni considerazione del nesso tra condotta materiale del ricorrente e danno risarcibile;
afferma che la corte d'appello avrebbe dovuto far ricorso alla liquidazione equitativa del danno.
4.1. Il motivo non è fondato.
La corte d'appello ha fatto propria la determinazione del danno risultante dai calcoli compiuti dal C.T.U., ritenendo corretto il criterio dell'imputazione al singolo autore dell'abuso, quale corresponsabile dello stravolgimento urbanistico della zona unitamente agli altri costruttori, di una quota proporzionale del danno complessivamente subito dal comune, riferita alla cubatura dell'opera, senza ulteriori distinzioni.
La liquidazione del danno consegue quindi ad un apprezzamento di fatto del giudice del merito, che, in quanto sorretto da adeguata motivazione, non è sindacabile in questa sede.
Nè è sindacabile la scelta operata dal giudice del merito di far riferimento alle risultanze della C.T.U. in luogo di procedere ad una valutazione equitativa del danno.
5. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., nonché omessa motivazione su punto decisivo (art. 360, nn.3 e 5, c.p.c.), assume il ricorrente che la corte d'appello avrebbe omesso di detrarre dall'importo del risarcimento i contributi di concessione incassati dal comune per complessive L. 1.893.000.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente introduce in questa sede di legittimità una questione nuova che richiede accertamenti di fatto. Con l'appello aveva soltanto lamentato l'insufficiente detrazione di quanto versato a titolo di oblazione (e la censura è stata accolta dalla corte d'appello), e non anche il mancato computo delle somme dovute a titolo di contributo;
ne' ha sollevato la questione, in relazione ai contributi versati nel corso del giudizio, nelle conclusioni prese in grado di appello.
6. In conclusione, il ricorso è rigettato.
Ricorso n. 20663/99 7. Con i primi due motivi, tra loro strettamente connessi e suscettivi quindi di esame congiunto, il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2043, 2056, 1225 c.c.; legge n. 47 del 1985), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, svolge vari profili di censura avverso la sua condanna al risarcimento dei danni in favore del comune, pronunciata dalla corte d'appello muovendo dal principio secondo cui il condono edilizio esplica efficacia esclusivamente sul piano amministrativo e penale, e non interferisce nell'ambito della sfera privatistica dei diritti soggettivi facenti capo al comune e lesi dall'edificazione abusiva.
7.1. Il ricorrente, premesso che la responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. presuppone l'esistenza del nesso eziologico, assume che la corte d'appello non avrebbe motivato sull'esistenza del nesso causale tra l'abuso edilizio compiuto dall'attuale ricorrente e l'evento dannoso sofferto dal comune, individuato dalla corte d'appello negli oneri finanziari connessi alla predisposizione delle varianti al P.R.G. ed alla realizzazione di opere di urbanizzazione non originariamente previste. La censura va disattesa. Come già rilevato in sede di esame del ricorso n. 19235 (v. paragrafo n. 3.1.), la corte d'appello, svolgendo considerazioni espressamente riferite ad entrambi gli appellanti, ha adeguatamente motivato sul punto.
7.2. Il ricorrente addebita alla corte d'appello di non aver tenuto conto, sotto vari profili, dell'incidenza sui fatti della sopravvenuta legge n. 47 del 1985, in virtù della quale VI IN aveva ottenuto la sanatoria delle opere abusive.
7.2.1. Sostiene il ricorrente che il rilascio della concessione, presupponendo la verifica da parte della P.A. della conformità dell'opera agli strumenti urbanistici ed alle prescrizioni edilizie lascia presumere la inesistenza di lesività dell'interesse urbanistico. La censura è infondata. Valgono in proposito le osservazioni già svolte (v. paragrafo n. 2.1.) sulla inidoneità della sanatoria di cui alla legge n. 47 del 1985, in quanto operante solo sul piano amministrativo e penale, ad incidere sul piano dell'illecito civile, e quindi sulla obbligazione risarcitoria gravante sull'autore dell'abuso nei confronti del comune leso quale gestore del territorio.
7.2.2. Afferma il ricorrente che l'obbligo del comune, previsto dall'art. 29 della legge n. 47 del 1985, di procedere alla formazione, adozione ed approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi esistenti al 10.10.1983 discende da una legge successiva all'illecito, la cui approvazione non era prevedibile al momento in cui questo venne commesso, con conseguente esclusione della risarcibilità del danno connesso ai suindicati adempimenti ai sensi dell'art. 1225 c.c.. La censura è infondata. Si verte, nella specie, in tema di responsabilità da fatto illecito, in relazione alla quale non trova applicazione il criterio limitativo del risarcimento posto dall'art. 1225 c.c., in quanto non richiamato dall'art. 2056 c.c., che disciplina la valutazione dei danni da responsabilità extracontrattuale.
7.2.3. Assume il ricorrente che, se è vero che l'art. 38 della legge n. 47 del 1985 esclude rilevanza civilistica al condono edilizio, è altrettanto vero che l'intera legge regola compiutamente ogni rapporto intercorrente tra il comune ed i responsabili degli abusi, anche sotto il profilo civilistico, rimanendo intangibili solo i diritti dei terzi, come stabilito dall'art. 39 della legge n. 742 del 1994, e come precisato negli atti di sanatoria rilasciati dal comune.
L'infondatezza della tesi discende dalle osservazioni già svolte in precedenza circa l'inidoneità della sanatoria ad incidere sui rapporti di natura privatistica tra comune ed autori dell'abuso edilizio (v. paragrafo n. 2.1.).
8. Con il terzo e quarto motivo, la cui intima connessione ne consente l'esame congiunto, il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2056, 1223 c.c.), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, critica la quantificazione del danno compiuta dall'impugnata sentenza, svolgendo varie censure.
8.1. Sostiene il ricorrente che la corte d'appello avrebbe erroneamente valutato il complessivo danno subito dal comune, sulla base della relazione del C.T.U., considerando non soltanto le opere già realizzate, ma anche quelle, ipotetiche ed eventuali, ancora da realizzare, e quindi non accertate ne' accertabili. La censura è infondata. Ha ritenuto la corte territoriale che anche le spese per opere future avevano carattere di certezza, ed integravano quindi danno (futuro) risarcibile. Ha invero rilevato che risultavano ampiamente documentate, dall'analitica relazione del C.T.U., tutte le spese per opere di urbanizzazione secondaria che il comune avrebbe dovuto ancora affrontare per completare il recupero urbanistico del nucleo abitativo abusivo che l'appellante ha contribuito a realizzare. Si verte quindi in tema di accertamento di fatto, congruamente motivato con riferimento alla C.T.U., e pertanto insindacabile in questa sede.
8.2. Il ricorrente addebita alla corte d'appello di non aver conteggiato i contributi di urbanizzazione che nelle more del giudizio sono stati versati dai singoli proprietari prima del rilascio delle concessioni in sanatoria.
La doglianza è inammissibile in quanto introduce questione implicante accertamenti di fatto che il ricorrente non deduce di aver svolto in sede di appello.
8.3. Il ricorrente ritiene censurabile la statuizione sugli interessi relativi alla quota di danno relativa alle opere ancora da realizzare, sul rilievo che gli interessi possono essere liquidati solo dal momento in cui il danno si è verificato, e non potevano quindi essere conteggiati dal momento del completamento della C.T.U. La doglianza è inammissibile perché pone questione nuova. La statuizione in oggetto è stata adottata dal giudice di primo grado, e non risulta appellata.
8.4. Il ricorrente svolge infine varie contestazioni circa la quantificazione del danno, addebitando alla corte d'appello: di non aver considerato che l'opera abusiva realizzata da VI IN si era inserita in un contesto già degradato da una precedente massiccia attività edilizia abusiva;
di non aver tenuto conto che le opere di urbanizzazione relative alla borgata Cinquina sono a servizio anche di altri insediamenti;
di non aver detratto le spese sostenute dal IN per la costruzione della cabina ACEA. Le censure sono infondate. Si tratta di questioni proposte in sede di appello con il terzo motivo, che la corte d'appello ha esaminato e disatteso svolgendo apprezzamenti di fatto non sindacabili in questa sede.
9. Il ricorso è rigettato.
10. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna i ricorrenti al pagamento in favore del resistente delle spese, che liquida per IN LO in euro 90,00, oltre euro 2.500,00 per onorari, e per IN VI in euro 90,00, oltre euro 3.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003