Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 616
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Sentenza 17 gennaio 2003

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Nel giudizio di liquidazione del danno che il Comune promuoveva contro l'autore di insediamenti abusivi per il ristoro delle conseguenze patrimoniali che l'opera abbia prodotto, dopo che questi sia stato condannato in sede penale anche al risarcimento di detto danno, non può il convenuto eccepire la richiesta, ed intervenuta, concessione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, atteso che la stessa influisce sui procedimenti penali in corso e sulle sanzioni amministrative, e non sulle contese risarcitorie.

Nel giudizio di liquidazione del danno cagionato al Comune per effetto della realizzazione di insediamenti abusivi, promosso dopo che l'autore degli stessi sia stato condannato in sede penale anche al risarcimento di detto danno, il pagamento di somme per contributi di concessione ex art. 37 della legge n. 47 del 1985 in caso di intervenuta sanatoria ai sensi della stessa legge, non ha carattere satisfattivo rispetto al credito risarcitorio del Comune per le spese di urbanizzazione a carico dell'ente locale per il recupero dell'insediamento, potendo solo incidere sul "quantum" di tale credito, nel caso in cui il giudice del merito valuti la idoneità totale o parziale dei contributi di cui si tratta a soddisfare l'esigenza ripristinatoria palesata con la domanda di risarcimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 616
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 616
    Data del deposito : 17 gennaio 2003

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