Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo a norma dell'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, inserito dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, a prescindere dalla controversa questione se al giudice della esecuzione possa riconoscersi il potere di disporre la confisca non adottata nel procedimento di cognizione, è comunque da escludere che rientri nella sfera delle attribuzioni di tale giudice il potere di disporre il sequestro preventivo, nemmeno quando questo serva a mantenere un vincolo sulla cosa in vista di una successiva confisca. Infatti, il sequestro preventivo integra una misura cautelare adottabile nel corso del procedimento dal "giudice competente a pronunciarsi nel merito" (art. 321 cod. proc. pen.), e non diversa disciplina è applicabile nel caso in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies, posto che tale articolo richiama, al comma quarto, le generali previsioni dell'art. 321 cod. proc. pen. e, per di più, postula espressamente l'esistenza di un procedimento "in corso". Anche da un punto di vista logico-sistematico può aversi una conferma a tale assunto. Infatti, quando l'accertamento sul fatto-reato è stato definitivamente compiuto dal giudice della cognizione, cessa ogni spazio di applicabilità di provvedimenti cautelari, che trovano giustificazione solo in quanto vi sia un procedimento in corso e, correlativamente, una responsabilità penale ancora tutta da accertare; tanto che presupposto di ogni provvedimento cautelare è (tra gli altri) proprio un "fumus" di responsabilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/1999, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 7/7/1999
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N.2667
3. Dott. Nicola Milo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.22204/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LO DO PO, n. a Paternò il 12 aprile 1948 avverso l'ordinanza in data 28 aprile 1999 della Corte di assise di Catania Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi per il ricorrente gli avv. Francesco Strano Tagliareni e Giuseppe Dante che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto
Con decreto in data 28 aprile 1999, la Corte di assise di Catania, decidendo quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, disponeva il sequestro preventivo ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, inserito dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1.994, n. 399, di beni immobili e mobili nella disponibilità di LO DO PO, al quale era stata dalla medesima Corte di assise, quale giudice della cognizione, precedentemente applicata, ex art. 444 c.p.p., con sentenza in data 21 giugno 1995, la pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p., quale appartenente alla famiglia catanese di "Cosa nostra".
Rilevava la Corte di merito che tale misura era applicabile anche dal giudice dell'esecuzione, con il rispetto della procedura in contraddittorio di cui all'art. 666 c.p.p. e che titolo idoneo a innestare il provvedimento di confisca, cui era preordinato il sequestro, era anche la sentenza di patteggiamento, espressamente richiamata dall'art. 12-sexies.
Quanto al merito, si osservava nel provvedimento che l'Aiello, sulla base di consulenza contabile disposta in un separato procedimento di prevenzione, risultava essere titolare di vari beni immobili, di quote azionarie in società immobiliari o di altra natura, di depositi in conti correnti bancari e altro, per un valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica. In particolare, si evidenziava nella consulenza che nel periodo 1976-1995 nella sfera personale dell'Aiello erano transitati capitali per complessive lire 146 miliardi e 122 milioni.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'Aiello, a mezzo del difensore, che ha denunciato, con un primo motivo, la violazione degli artt. 676 c.p.p. e 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, osservando che la confisca prevista dalla disposizione in esame, cui è preordinato il sequestro disposto dal giudice della esecuzione, è misura adottabile esclusivamente dal giudice della cognizione, con il provvedimento che definisce il giudizio di merito, essendo escluso che possa essere disposta in executivis, come affermato dalla Corte di cassazione. Infatti, il giudice dell'esecuzione è legittimato a disporre la sola confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., sempre che le cose siano state preventivamente sequestrate, e non quella di cui all'art. 12-sexies, la quale implica un accertamento - quello della mancata giustificazione della provenienza dei beni e della loro sproporzione rispetto al reddito - che può essere effettuato solo dal giudice del merito. E ciò tanto più nel caso in esame, nel quale l'imputato può avere ritenuto conveniente patteggiare la pena proprio in considerazione del mancato sequestro dei suoi beni e della conseguente sottrazione di essi alla confisca.
Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del medesimo art. 12-sexies nonché dell'art. 321 c.p.p., non avendo la Corte di assise motivato circa le esigenze cautelari che imponevano il sequestro. Tale provvedimento, infatti, non è obbligatorio, come si desume dalla lettera dell'art. 321 comma 2 c.p.p., richiamato dal comma 4 dell'art. 12-sexies. Nella specie, d'altro canto, tale misura non era affatto necessaria, in quanto i medesimi beni erano già stati sottoposti a sequestro, nell'ambito di un procedimento di prevenzione, dal Tribunale di Catania, che aveva tra l'altro nominato gli stessi amministratori giudiziari.
Diritto
Il ricorso è fondato.
A prescindere dalla controversa questione se al giudice della esecuzione possa riconoscersi il potere di disporre la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, inserito dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399 (in senso positivo, Cass., sez. V, c.c. 18
settembre 1997, Cavallari, rv. 209042; in senso negativo, Cass., sez.IV, c.c. 8 luglio 1997, Montenegro, rv. 210095 e, con gli stessi estremi, ma in diversa sentenza, rv. 209061), è da escludere che rientri nella sfera delle attribuzioni di tale giudice il potere di disporre il sequestro preventivo, nemmeno quando questo serva a mantenere un vincolo sulla cosa in vista di una successiva confisca. Infatti, il sequestro preventivo integra una misura cautelare adottabile nel corso del procedimento dal "giudice competente a pronunciarsi nel merito" (art. 321 c.p.p.), e non diversa disciplina è applicabile nel caso in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies, posto che tale articolo richiama, al comma 4, le generali previsioni dell'art. 321 c.p.p. e, per di più, postula espressamente l'esistenza di un procedimento "in corso". Anche da un punto di vista logico-sistematico può aversi una conferma a tale assunto. Infatti, quando l'accertamento sul fatto- reato è stato definitivamente compiuto dal giudice della cognizione, cessa ogni spazio di applicabilità di provvedimenti cautelari, che trovano giustificazione solo in quanto vi sia un procedimento in corso e, correlativamente, una responsabilità penale ancora tutta da accertare;
tanto che presupposto di ogni provvedimento cautelare è (tra gli altri) proprio un fumus di responsabilità. Dopo il giudicato, dunque, se sussistono (in base al titolo esecutivo) i presupposti, della confisca, il giudice della esecuzione (restando qui impregiudicata la questione della confisca ex art. 12-sexies) dispone direttamente tale misura (ex art. 676 c.p.p.), non essendovi più una materia processuale "fluida" che dia ragione per rimandare tale decisione adottando interinalmente un provvedimento cautelare. Avendo dunque la Corte di assise di Catania, quale giudice dell'esecuzione, adottato un provvedimento che non le competeva, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con conseguente restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto. La presente decisione implica gli adempimenti di cui all'art. 626 del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 7 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 1999