Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2002, n. 34621
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Sentenza 25 settembre 2002

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Tra la precedente formulazione del reato di bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 legge fallimentare e quella introdotta dall'art. 4 d.lvo 11 aprile 2002, n. 61, sussiste - come per le nuove fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 cod.civ. - un rapporto di continuità normativa, in quanto, nonostante le significative modifiche, riguardanti specialmente il rapporto di causalità tra il delitto di false comunicazioni sociali (od altro reato societario tra quelli specificamente richiamati dalla norma) ed il dissesto della società fallita, il legislatore non ha inteso mutare la normativa precedente, ma solo precisarla al fine di eliminare i dubbi interpretativi che erano sorti in sede di applicazione della stessa norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2002, n. 34621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34621
    Data del deposito : 25 settembre 2002

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