Sentenza 25 settembre 2002
Massime • 1
Tra la precedente formulazione del reato di bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 legge fallimentare e quella introdotta dall'art. 4 d.lvo 11 aprile 2002, n. 61, sussiste - come per le nuove fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 cod.civ. - un rapporto di continuità normativa, in quanto, nonostante le significative modifiche, riguardanti specialmente il rapporto di causalità tra il delitto di false comunicazioni sociali (od altro reato societario tra quelli specificamente richiamati dalla norma) ed il dissesto della società fallita, il legislatore non ha inteso mutare la normativa precedente, ma solo precisarla al fine di eliminare i dubbi interpretativi che erano sorti in sede di applicazione della stessa norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2002, n. 34621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34621 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE RENATO LUIGI - Presidente - del 25/09/2002
Dott. AMATO ALFONSO - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA GENNARO - Consigliere - N. 953
Dott. MALPICA EMILIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO MAURIZIO - Consigliere - N. 046317/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CH NZ N. IL 08/09/1945
avverso SENTENZA del 22/06/2001 CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Frasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito il difensore dell'imputato avvocato Di Giovanni Federico che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva:
TT RE, amministratore di diritto della società CIMA srl sino al 22 maggio 1995 e successivamente amministratore di fatto, e D'NO AR, amministratore della predetta società dopo il 22 maggio 1995, venivano tratti al giudizio del Tribunale di Treviso per rispondere di alcuni reati societari, di bancarotta semplice e di alcune ipotesi di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della CIMA srl dichiarato con sentenza del Tribunale di Treviso in data 5 ottobre 1995. Il D'NO, con sentenza emessa dal Tribunale di Treviso il 10 gennaio 2000, veniva condannato per tutti i reati contestati uniti dal vincolo della continuazione, mentre il TT, con la stessa sentenza, veniva assolto da tutti i reati con varie formule, ad eccezione di una ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria prevista dagli articoli 223 comma 1 L.F. e 2621 cc.. Al TT veniva contestato di avere omesso di operare nel bilancio del 1993 approvato in data 30 giugno 1994, una congrua svalutazione del credito, sorto sempre nel 1993, di circa un miliardo di lire vantato nei confronti della società AMP srl, società debitrice che era stata posta in liquidazione già il 2 settembre 1993 per essere poi dichiarata fallita il 5 maggio 1994, esponendo in tal modo in bilancio fatti non corrispondenti al vero sulle condizioni economiche della società CiMA srl, tenuto anche conto del fatto che nel patrimonio della società AMP srl dichiarata fallita non sussistevano poste attive.
Avverso la decisione di primo grado proponeva impugnazione il solo TT e la Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa in data 22 giugno 2001 rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado.
Osservava in particolare la Corte di merito che il TT inserendo nel bilancio della CIMA srl l'intero credito vantato nei confronti di una società dichiarata fallita aveva violato la disposizione dell'articolo 2426 cc. secondo la quale i crediti debbono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
nel caso di specie non era ragionevolmente prevedibile alcun recupero del credito.
Il TT proponeva ricorso per cassazione e deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione di legge perché il dato esposto in bilancio è veridico e l'articolo 2621 cc fa riferimento soltanto ai dati falsi. 2) Manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla pretesa sussistenza dell'elemento materiale del delitto contestato;
in particolare il ricorrente osservava che il bilancio era stato redatto in conformità dei criteri legali di valutazione posto che il credito verso società fallite si porta a perdita solo dopo la chiusura del fallimento e inoltre non è possibile portare a perdita o svalutare, un credito sorto nello stesso anno fiscale, e che, in ogni caso il ricorrente non poteva avere consapevolezza di atti e fatti relativi ad un fallimento dichiarato appena un mese prima della approvazione del bilancio. 3) Insussistenza dell'elemento psicologico e carenza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto. In particolare il ricorrente rilevava l'assenza di motivazione in ordine al suo presunto comportamento fraudolento, in ordine alla volontà di trarre in inganno ed alla intenzione di conseguire attraverso l'inganno un vantaggio, tenuto conto in particolare che anche se avesse eliminato dal bilancio la posta attiva costituita dal credito non avrebbe dovuto, come ipotizzato dalla Corte di merito, porre la società in liquidazione.
4) Mancata considerazione dei rapporti tra il delitto di falso in bilancio e quello di bancarotta di cui all'articolo 223 L.F.. Secondo il ricorrente tra il fatto criminoso societario ed il dissesto dell'impresa deve esistere uno stretto nesso eziologico o quanto meno il fallimento deve essere effetto previsto e voluto o almeno accettato, della condotta dell'agente.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Con motivi aggiunti depositati in data 10 settembre 2002 il TT, tramite il suo difensore, riproponeva gli argomenti discussi al punto quattro del ricorso tenendo conto delle modifiche al diritto societario introdotte con il decreto legislativo n. 61/02. Il ricorrente in particolare sottolineava che la nuova formulazione dell'articolo 223 L.F. richiedeva che tra le false comunicazioni sociali ed il fallimento vi fosse un rapporto causale, escluso nel caso di specie, sia pure indirettamente, dal giudice di primo grado. Quanto poi al reato di cui all'articolo 2621 cc il ricorrente riteneva che fosse intervenuta abrogazione e che, in ogni caso, il reato in questione, divenuto contravvenzione, si fosse prescritto il 31 dicembre 1998 li ricorrente per le ragioni enunciate chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La pretesa del ricorrente è parzialmente fondata.
Con il decreto legislativo in data 11 aprile 2002 sono stata modificate le disposizioni in materia di falso in bilancio false comunicazioni sociali e bancarotta impropria disciplinata dall'articolo 223 L.F..
Senza alcuna pretesa di completezza sarà sufficiente osservare ai nostri fini che il nuovo articolo 2621 cc prevede il reato per le false comunicazioni sociali poste in essere dagli amministratori di società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.
Il reato consiste in una contravvenzione punita con l'arresto, ma la punibilità resta esclusa se la falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e se determinano una variazione del risultato economico di esercizio non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. Il reato previsto dall'art. 2621 cc così delineato si distingue per esclusione da quello di cui all'art. 2622 cc relativo alle false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. Nel primo, infatti, sono punite le false comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, nel secondo quelle che creano un danno ai soci o ai creditori.
L'art. 2621 cc prevede quindi un reato di pericolo, che tutela la regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali come interesse della generalità l'art. 2622 cc un reato di danno a tutela degli interessi dei soci e dei creditori. Secondo un orientamento giuriprudenziale (vedi Cass. Sez. 5^ 21 maggio 2002, Fabbri+1) vi sarebbe continuità normativa perché la nuova legge non ha determinato la soppressione del reato di falso in bilancio, ma soltanto una rilevante modifica dello stesso e ciò sia perché l'interesse tutelato sarebbe sostanzialmente identico, sia perché identici sarebbero i soggetti destinatari del precetto, non molto differente il dolo richiesto, anche se descritto in modo più puntuale nel nuovo testo della legge.
Differenze tra il vecchio testo della norma e le recenti innovazioni sono ravvisabili invece nella condotta, nella sanzione, nelle condizioni di punibilità, o meglio, di esclusione della stessa e nella necessità dell'elemento del danno nella ipotesi delittuosa prevista dall'art. 2622 cc.. Tali differenze rendono spesso la contestazione originaria del reato insufficiente con la conseguenza che essa, se ne ricorrono i presupposti di fatto, deve essere opportunamente integrata dai giudici di merito.
Inoltre il reato previsto e punito dal novellato articolo 2622 cc è perseguibile a querela di parte ed al giudice di legittimità non risulta se essa sia stata ritualmente presentata entro i tre mesi dalla entrata in vigore della legge in discussione.
Un discorso analogo deve essere fatto per il reato di bancarotta fraudolenta impropria previsto dall'articolo 223 comma 2^ n. 1 della legge fallimentare.
L'articolo 4 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, infatti nel riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano quelli societari introduce una fondamentale novità nella previsione del nesso causale tra commissione dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e dissesto della società integrando e così modificando il n. 1 del comma 2^ dell'articolo 223 L.F.. Alla precedente formulazione - hanno commesso alcuni dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, 2630 comma i cc. - sostituisce, infatti, la nuova - hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto delle società commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 del codice civile -. Limitandoci a considerare il reato oggetto del presente procedimento senza occuparci della sostanziale previsione di nuove ipotesi di bancarotta impropria e, viceversa, l'esclusione di quelle attinenti alla violazione degli articoli 2623 e 2630 cc -, appare evidente che non può essere sufficiente la commissione di un falso in bilancio (o di altri reati societari) in connessione semplicemente temporale con una sentenza dichiarativa del fallimento della società, ma il reato societario viene assunto come condotta volta a provocare il dissesto della società come evento sostanziale.
In realtà il legislatore ha voluto più che mutare la normativa precedente precisarla al fine di eliminare dubbi e perplessità nella interpretazione della norma, dal momento che parte della dottrina, in contrasto con la prevalente giurisprudenza, riteneva che un nesso causale tra il reato societario ed il fallimento fosse richiesto anche dall'articolo 223 L.F. nella precedente formulazione. Naturalmente - ed appare quasi superfluo rilevarlo - la riformulazione dei reati di false comunicazioni sociali in genere e di false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori, già descritta, si risolve indirettamente in differenze anche nell'ambito del reato di bancarotta impropria.
Da quanto esposto risulta evidente che anche nel caso della bancarotta impropria molti elementi tipici del reato sono presenti sia nella vecchia che nella nuova formulazione dell'articolo 223 L.F., anche se vi sono novità non certo marginali. Si può quindi ritenere che vi sia sostanziale omogeneità e continuità tra vecchia e nuova normativa sia sul reato di falso in bilancio, come si è già detto, sia in ordine al reato di bancarotta impropria;
da ciò discende che nel caso di specie deve farsi ricorso all'istituto della successione di leggi penali nel tempo e non a quello della abrogazione.
È evidente, peraltro, che la contestazione compiuta quando era vigente la vecchia formulazione delle norme in discussione è talvolta imprecisa o insufficiente - così è certamente nel caso di specie - rispetto alle esigenze poste dalla nuova normativa, cosicché appare necessario che il giudice di merito la possa integrare, ove ne ricorrano i presupposti di fatto.
Le conclusioni raggiunte rendono superfluo l'esame degli altri motivi di impugnazione.
Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata per consentire ai giudici di merito di tenere conto dei mutamenti legislativi con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per un nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2002