Sentenza 21 novembre 2001
Massime • 3
In tema di intestazione di provvedimenti della Corte di assise, non si verifica nullità nel caso in cui essa rechi, oltre alla esatta indicazione del presidente e del relatore, i nominativi dei giudici popolari non corrispondenti a quelli che hanno firmato il provvedimento. (Fattispecie relativa ad ordinanza con la quale è stata disposta confisca ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 come conv. in legge 7 agosto 1992 n. 356).
La confisca, prevista dall'art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992 n. 356, in quanto misura di sicurezza applicabile all'intero patrimonio, non presuppone necessariamente il sequestro (nè deve immancabilmente esser preceduta dallo stesso), tutte le volte in cui i beni sono altrimenti individuabili al momento in cui il provvedimento deve essere eseguito; nell'omissione del previo provvedimento di sequestro viola l'art. 111 della Costituzione sotto il profilo dell'obbligo di informare l'accusato, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi della accusa sollevata a suo carico, atteso che detto obbligo può ritenersi soddisfatto con la formulazione della imputazione.
L'intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 cod.proc.pen. (il quale prevede tale effetto nel caso in cui, essendo stata applicata pena su richiesta delle parti, l'interessato non commetta delitti o contravvenzioni della stessa indole nel periodo di tempo da detto articolo indicato) non impedisce che, in sede esecutiva, venga disposta la confisca prevista dall'art. 12 sexies del decreto legge 8.6.1992 n. 306, convertito in legge 7.8.1992 n. 356, atteso che trattasi di misura obbligatoriamente applicabile ed assimilabile a quella di cui al comma secondo dell'art. 240 cod.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2001, n. 44900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44900 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 21/11/2001
Dott. GIORGIO LATTANZI - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - N. 5823
Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 50166/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per AI AC IP, n. Paternò 12.4.48 avverso ordinanza 17.11.00 della Corte d'Assise di Catania ex art.676 CPP - udita la relazione del consigliere Dott. M. ROTELLA;
- lette le conclusioni di rigetto del P.M. Dr. V. Monetti ritenuto
1 - Il 21.6.95, ad LO AC IP è stata applicata dalla C. Assise di Catania, ex art. 444 CPP, la pena di anni 2 di reclusione, condizionalmente sospesa, per concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso "famiglia catanese di Cosa Nostra".
Il 30.3.99 la Procura della Repubblica ha chiesto, ai sensi degli artt. 665 CPP - 12 sexies D.L. 306/92 alla stessa Corte, quale giudice dell'esecuzione, la confisca e, il 12.4.99, il sequestro preventivo di beni di pertinenza di LO, consistenti in a) azioni o quote sociali;
b) immobili;
c) depositi in conto corrente bancario ed altro.
Il 28.4.99 la C. d'Assise ha disposto il sequestro preventivo. Il 7.7.99 la Corte di Cassazione ha annullato il sequestro, perché il procedimento di merito non era più pendente. Si è proceduto, pertanto, per la confisca.
Le parti hanno prodotto tre diverse consulenze tecnico - contabili, circa la formazione e l'individuazione della provenienza dei redditi utilizzati da LO per l'acquisizione e la gestione dei beni esposti a confisca: a) Arancio, disposta dal Tribunale nel proc. di prevenzione a carico di RA GA (già suocero di LO e deceduto) e dello stesso LO, conclusosi nei confronti di costui con provvedimento n.d.p., per la preclusione della sospensione condizionale;
b) Pogliese, nell'interesse di LO, di aprile e giugno 98 e settembre 2000; c) Consoli 8.4.00 del P.M.. I consulenti sono stati uditi.
Nelle more dell'incidente tra il 16.12.99 ed il 22.5.00, i beni dissequestrati sono stati ceduti da LO a società o persone. La Corte ha ritenuto fittizie le cessioni, perché a) lo stesso LO spontaneamente (udienza camerale 3.10.00, quella stessa in cui il P.M. aveva dato comunicazione delle cessioni) asseriva di continuare a trattare con la SicilCassa per risolvere l'esposizione delle società, b) gli amministratori di esse continuavano ad essere quelli nominati prima della cessione, c) non era avvenuta alcuna modifica sostanziale dell'attività di gestione, d) tra gli apparenti acquirenti figuravano anche l'attuale convivente ed il fratello di LO, e) l'entità del prezzo di vendita indicato era incomparabile con il valore reale (v. in particolare s.r.l. Lachea), f) l'art. 12 sexies, diversamente da quanto previsto dall'art. 2 ter L. 575/65 e succ. mod., non prevede la citazione di terzo.
La Corte, ritenuta la misura di sicurezza applicabile anche in caso di esecuzione della sentenza di patteggiamento di pena (pg. 10), in materia di concorso esterno nel reato di associazione di stampo mafioso (11), escluso che ai fini della confisca occorra accertare l'esistenza di un rapporto di causalità tra condotta mafiosa e patrimonio illecitamente acquisito (12), essendo a tal fine sufficiente la prova indiretta costituita essenzialmente dall'accertata sproporzione esistente tra patrimonio e redditi disponibili (e in proposito dice sussistere anche prove dirette) e l'impiego nella gestione dei beni in oggetto di capitali di cui è accertata una provenienza ingiustificata (16), ha esaminato l'evoluzione del patrimonio societario di LO (stimato in quasi 87 miliardi di lire, con esposizioni bancarie per quasi 58), ed analizzato, a stregua delle consulenze, i movimenti, per stabilire di quali beni non è accertata la provenienza. Di questi ha disposto la confisca.
2 - Contro il provvedimento sono stati proposti i seguenti atti di ricorso:
2.1) a firma di AI, per violazione dell'art. 546/2 CPP, perché in testa al provvedimento impugnato sono indicati a penna i componenti del collegio, ma in calce le sottoscrizioni dei giudici popolari appartengono a persone diverse;
2.2) a firma dell'avv. Tagliareni, per 1^ - violazione di legge:
impossibilità della confisca in sede esecutiva (in assenza di sequestro e pertanto di potenziale confisca, l'imputato ha patteggiato, e lo avrebbe evitato;
la mancanza di sequestro impedisce l'applicazione della misura in sede esecutiva, perché il giudice non può esercitare la sua funzione d'ufficio e, nella specie, tra l'altro i beni immobili di cui ai punti 8 - 9 - 10 erano bensì stati indicati nella richiesta di sequestro, ma non anche in quella di confisca. Il rito adottato è abnorme, in quanto la decisione della S.C., che ha annullato il provvedimento di sequestro, reca: "dopo il giudicato, se sussistono (in base al titolo esecutivo) i presupposti della confisca, il giudice dell'esecuzione... dispone direttamente la misura ex art. 676 CPP", ed insomma, applicandosi l'art. 667/4, il giudice doveva emettere ordinanza da comunicare alle parti, che avrebbero potuto proporre opposizione, instaurando il procedimento d'esecuzione nelle forme previste dall'art. 666 CPP, senza che il giudice potesse svolgere alcuna attività supplementare); 2^ - violazione art. 12 sexies DL. 306/92 - manifesta illogicità dei criteri adottati, per l'accertamento dell'effettiva disponibilità dei beni, confiscati pur se alienati (e v. in particolare attribuzioni di valore: si trascura per esempio la precedente riduzione di capitale della società Gli Ulivi, ceduta alla Lachea);
3^ - violazione art. 2 CP - 25 Costituzione, perché la norma istitutiva della misura è del 1992 e, data la natura in parte sanzionatoria, non è possibile applicarla a situazioni verificatesi prima della sua introduzione (Cass., 6^, 775/95); 4^ - violazione art. 12 s. menzionato e s. mod., 240 CP, 678, 666 e 667 CPP, in subordine sua illegittimità costituzionale per violazione art. 24 (violazione del diritto di difesa) e 111 Cost. (mancata informativa delle sue iniziative penali da parte del P.M.): in sede cognitiva il P.M. non aveva richiesto sequestro preventivo sulle cose confiscabili e prestato il suo consenso alla richiesta di patteggiamento;
pertanto poteva, come ha fatto in origine ed è stato disatteso dal Tribunale, data la sospensione della pena - pericolosità perciò esclusa, chiedere misura di prevenzione, e la successiva richiesta di sequestro è stata esclusa dalla Cassazione;
5^ - estinzione del reato (la sentenza è divenuta esecutiva il 22.9.95, pertanto il reato si è estinto il 25.9.00 e non si verte nella possibilità di cui all'art. 240/2 CP (illegittimità intrinseca della res), applicabile anche in assenza di condanna;
6^ - violazione art. 12 s. cit. e norme sul concorso in associazione mafiosa (la norma è applicabile ai soli casi di concorrente necessario); 7^ - violazione art. 12 s. cit e 127, 666, 667, 676 CPP, perché la decisione non si fonda solo sul titolo esecutivo, ma su atti estranei al procedimento esecutivo, ed in primis quelli di indagine, vieppù che la sentenza ex art. 444 CPP non ha valore di cosa giudicata, e peraltro nella loro utilizzazione la Corte è incorsa in errori di motivazione (esempi, circa determinati cespiti, con riferimento ad emergenze); 8^ - motivazione apparente, mancante ed illogica, per erronea valutazione della consulenza Arancio, finalizzata in origine ex L.575/65 alla dimostrazione della "legittima provenienza", mentre a norma dell'art. 12 s., l'accertamento è finalizzato alla "giustificazione della provenienza" (valutazione incongrua del "conto cassa" e cioè della liquidità senza supporto contemporaneo di documentazione, della sufficienza della giustificazione dell'esposizione bancaria, della sproporzione tra attivo e passivo che va intesa in senso dinamico di flussi, e non statico di capitale sociale, oltre a singole erronee valutazioni circa il rapporto tra patrimonio RA e patrimonio LO, il riferimento di parametro ad un valore ignoto, quale "volume di affari di Cosa Nostra", erroneità di calcoli aritmetici, per esempio circa la Lachea, erronea attribuzione della qualità di finanziamento del quale non si è potuta accertare la provenienza, per L.
1.941 milioni, ad un versamento della Sicilcassa, in seguito ad estinzione di libretti bancari);
2.3) a firma dell'avv. Coppi per: 1^ - violazione art. 12 s. - 240 CP - 676, 666, 667 CPP, in relazione alla dedotta impossibilità giuridica di disporre la confisca in sede di incidente di esecuzione;
2^ - violazione art. 240 CP - artt. 444 - 445 CPP, essendo il provvedimento emesso dopo l'estinzione del reato presupposto dall'art. 445 CPP (è venuto meno il presupposto di pericolosità e v. giurisprudenza sull'art. 240/2 CP); 3^ - violazione art. 166/2 CIP - in subordine illegittimità costituzionale dell'art. 12 s. ex art.3 e 24 Cost. (l'art. 166/2 stabilisce che la condanna a pena sospesa non può costituire in alcun caso, di per se sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ecc., vieppiù che si tratta di una sentenza di patteggiamento, circa la quale non vi è alcun effettivo accertamento di responsabilità, cfr. S.U. Bahrouni, del 97 e De Leo, del 96); 4^ - violazione art. 2 CP, per applicazione retroattiva dell'art. 12 s.; 5^ - violazione art. 12 s. - carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla ricostruzione del patrimonio di LO (v. quanto pure sottolineato nel ricorso a firma Tagliareni);
Alle requisitorie di rigetto del P.G., sono seguiti:
2.4) il 21.5.01, la richiesta dei difensori avv. Coppi e Dante, di rimessione del ricorso alle S.U., per il contrasto sull'applicabilità della confisca ex art. 12 s. in sede esecutiva;
2.4-1^) il 26.5, motivi aggiunti, con riferimento al motivo 1^ del ricorso dell'avv. Coppi, una replica alla tesi dell'applicabilità;
al motivo 2^, una replica in punto di non qualificabilità, anche quale effetto penale, della confisca ex art. 12 s.; al motivo 3^, una replica per la opinabilità dell'esclusione della natura di misura di prevenzione della stessa confisca (il cui regime si giustifica alla luce di una "evidente presunzione di pericolosità sociale in capo al condannato") e comunque si conferma la sua dubbia legittimità costituzionale, quantomeno sul piano della ragionevolezza e parità di trattamento, vieppiù che nel caso si tratta di concorso esterno, e si insiste in subordine sulla trasmissione alle S.U.;
2.4-2^) motivi nuovi (avv. Dante), con cui si insiste circa l'inapplicabilità dopo l'estinzione del reato, sottolineando la natura ibrida dell'istituto (in particolare effetto penale);
2.4-3^) il 19.9.01, memoria difensiva (avv. Coppi e Dante), alla luce di S.U. Derouach, nel frattempo intervenuta, con la quale, pur superato il 1^ motivo dei ricorsi dei difensori, si sottolinea la natura ibrida dell'istituto e perciò di misura di sicurezza atipica, per cui: a) non pare applicabile l'eccezione dell'art. 240 all'art.210 CP e non e superabile il motivo 2^ del ricorso Coppi;
b) - è
applicabile l'articolo 166/2 CP, per lo stretto apparentamento della misura in discorso con quelle di prevenzione (ostacolo della sospensione condizionale concessa), onde non è superabile il motivo 3^, ed in subordine si rileva l'incostituzionalità della norma in ragione di tale natura); c) - e, in ragione della natura repressiva della misura, che la fa configurare anche quale pena accessoria, la necessità di applicare l'art. 2 CP, e l'art. 12 s. è stato introdotto con legge successiva al periodo consumativo del reato contestato.
3 - Il ricorso deve essere rigettato.
È manifestamente infondato il motivo di ricorso personale. È irrilevante che l'intestazione del provvedimento rechi nominativi dei giudici popolari diversi da quelli che hanno firmato il provvedimento, oltre al presidente e dell'estensore, come prescritto, perché si tratta di errore materiale nella redazione dell'intestazione del provvedimento, come peraltro significa la sua scritturazione manuale, che si rapporta a diverso momento. È manifestamente infondato il motivo 6^ del ricorso dell'avvocato Tagliareni. Il titolo di reato per cui è stata applicata pena ad LO è comunque quello di cui all'art. 416 bis CP, ancorché in ipotesi di concorso eventuale o esterno.
Sono infondati il 1^ motivo dei ricorsi dei difensori e 4^ e 7^ dell'avv. Tagliareni.
S.U. Derouach 30-5/17-9-01, come anticipato dalla memoria, ha stabilito che la misura di cui all'art. 12 sexies L. 356/92 e s. mod. può essere disposta dal giudice dell'esecuzione sul patrimonio del soggetto, al momento della condanna o del patteggiamento, per uno dei reati indicati dalla norma. Ha altresì ritenuto che la previsione non contrasta il principio di cui all'art. 24/2 Costituzione perché, seppure la misura può essere applicata de piano, la procedura camerale partecipata è attuabile con l'opposizione, e dunque si rientra nel caso del contraddittorio differito, altrimenti disciplinato nel sistema (va da sè che in tale sede sono consentite acquisizioni da valutarsi in contraddittorio, e dunque gli stessi atti del procedimento di cognizione, salvo vanificazione della previsione dell'art. 12 sexies in caso di patteggiamento). La previsione inoltre non contrasta il principio di cui all'art. 3 Costituzione, per l'evidente singolarità del riferimento della norma a chi ha subito una condanna o patteggiato una pena per uno dei reati di cui all'art. 12 sexies, onde si giustifica la presunzione relativa, che si fonda su comune esperienza e sul criterio di ragionevolezza in riferimento alla sproporzione fra redditi leciti e patrimoni ingiustificatamente posseduti.
Tanto premesso, è anche illogico sia far derivare alcuna implicazione in termini di menomata difesa dall'assunzione immediata di garanzia del contraddittorio in sede esecutiva, che dal mancato presupposto storico del sequestro. In particolare, sotto questo profilo (v. ricorso Tagliareni), è facile rilevare che il sequestro è una misura cautelare di assicurazione di determinati beni soggetti a confisca, senza che questa misura di sicurezza, indiscriminatamente applicabile all'intero patrimonio, debba necessariamente supporre lo stesso sequestro, quando i beni sono altrimenti individuabili al momento in cui si deve procedere alla sua applicazione. Nè, in assenza di sequestro, si può ritenere violato l'art. 111 Costituzione, sotto il profilo dell'obbligo di "informare l'accusato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico", posto che vi è ben stata ottemperanza all'obbligo al momento di formulazione dell'imputazione e, nel caso il presupposto è una sentenza di condanna o di applicazione di pena in relazione a quella imputazione. Pertanto è anche travisato nel ricorso il dictum della precedente pronuncia di questa Corte in tema di sequestro. E, per contro, la richiesta di sequestro, in quanto funzionale alla confisca già richiesta per la gran parte dei beni confiscati, deve ritenersi autorizzativa della applicazione della misura di sicurezza anche a quegli altri ai quali era estesa quella cautelare, ad essa meramente strumentale, per l'individuazione strumentale.
Quanto ai problemi connessi con la natura della misura, le S.U. hanno precisato che l'art. 12 s. innesta nel sistema una "misura di sicurezza atipica, che sulla base di determinati presupposti, aggredisce entità patrimoniali evocando una presunzione relativa d'ingiustificata locupletazione", per cui, si dispone "l'espropriazione di beni sottratti in maniera illecita alla collettività, cui vanno restituiti, salvo giustificazione, una volta eliminata con la condanna l'apparenza della disponibilità legittima...". E, in quanto la presunzione del nesso pertinenziale è superabile dall'interessato con elementi idonei, pur senza che abbiano valenza probatoria civilistica, secondo la prudente valutazione del giudice", la norma ha superato il vaglio di legittimità (Corte Cost., ordinanza 18/96). Ciò posto, non si può far derivare dall'affinità della misura con diversi istituti, sia misure di prevenzione, che pene accessorie, l'implicazione di una disciplina diversa da quella che trova il suo fondamento nella classificazione di pertinenza al genere delle misure di sicurezza. In questa luce è infondato il 2^ motivo del ricorso dell'avv. Coppi - 5^ avv. Tagliareni e nuovo dell'avv. Dante. A riprova, la norma recita: "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità..." Pertanto ripete il dettato di cui all'art. 240/2 CP. E la ratio è la stessa di quella di cui al n. 2 di tale articolo, come tra l'altro si desume dalla sentenza delle S.U. (che parla, in proposito, di "beni sottratti in maniera illecita alla collettività"):
l'illegittima disponibilità, da parte della persona condannata o cui è stata applicata la pena, dell'oggetto della confisca, nel caso sia pure ritenuta sulla scorta di una presunzione insuperata da parte del destinatario della misura, che si rapporta alla natura stessa del reato per il quale vi è stata condanna o patteggiamento. Costui non può giovarsi della cosa di cui la legge ritiene illegittimo possesso, ancorché il reato sia estinto. Pertanto, ex art. 236 CP, non si applica la regola dell'art. 210 (cfr. Cass. sez. 6^, Zagarelli, n. 7837 del 1989). Tanto, conseguentemente, esclude che si possa dire inapplicabile la confisca obbligatoria, per l'estinzione del reato, ex art. 445 CPP, trattandosi di patteggiamento. È manifestamente infondato il 3^ motivo dello stesso ricorso Coppi. Non si applica il dettato dell'art. 166/2 CP. Non si tratta, all'evidenza, di una misura di prevenzione, ancorché la norma ripeta taluni caratteri di parallela disposizione in materia di mafia. Si tratta di una misura di sicurezza, e tutto il regime relativo, quello stesso procedurale di cui si discorre, sta a dimostrarlo. Il paradosso del ricorso è nell'inversione della logica che giustifica il 2^ comma dell'articolo 166 CP, nel dettato novellato nel 1990, attesa la natura della misura di prevenzione. L'applicazione di questa, svincolata dall'accertamento di responsabilità in contraddittorio o comunque dall'applicazione di pena per un reato, è perciò anche contrastata dalle implicazioni di una specifica prognosi favorevole, nel caso in cui un processo vi sia stato in relazione a fatti che giustificherebbero la prevenzione. A fortiori, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: la situazione del destinatario della misura di sicurezza della confisca obbligatoria disposta dall'art. 12 sexies L.356/92, nei cui confronti è intervenuta una sentenza (il titolo legittimante) di applicazione di pena ancorché sospesa, per reati che fondano il particolare giudizio di pericolosità, è affatto diversa da quella di chi è esposto ad una misura di prevenzione. Nel primo caso, trattandosi di misura di sicurezza conseguente al procedimento penale di cognizione, la sentenza, ovvero il titolo, è presupposto oggettivo ed attuale della presunzione relativa sufficiente di illegittima disponibilità dei beni soggetti a confisca, in ragione della natura del reato per cui si è proceduto, ancorché la pena ne sia condizionalmente sospesa, nell'altro, viceversa, la concessione del beneficio può contrastare la prognosi, e cioè la valutazione del pericolo futuro che si mira a prevenire, che risulta perciò insufficiente, e richiede la valutazione di altri elementi.
È manifestamente infondato il motivo 4^ del ricorso Coppi - 3^ del ricorso Tagliareni. La natura in certa misura afflittiva delle misure di sicurezza è costantemente ritenuta in dottrina e giurisprudenza, e non si cottela pertanto alla speciale disposizione in discorso più che ad ogni altra, per quanto nel caso lo si sia talora rimarcato. Non si tratta dunque, già per questa ragione e per quanto si è detto in via generale, circa il regime applicabile, di una pena accessoria. E la valutazione di pericolosità si rapporta al momento in cui si costituisce il titolo che legittima l'adozione della misura.
Passando ai motivi di censura delle motivazioni, la verifica consentita in questa sede può concernere esclusivamente la corretta adozione da parte del giudice di merito dei criteri adottati e delle inferenze trattene, in punto di attitudine delle ragioni esposte dal destinatario della misura per superare la presunzione connessa allo stesso reato circa il quale è stata pronunciata sentenza. I motivi risultano infondati.
La censura, comune nei ricorsi, si appunta sui tre aspetti motivazionali: il rapporto tra finanziamenti e patrimonio, la confusione del patrimonio personale con quello delle imprese e la mancanza di giustificazioni per i movimenti del cd. conto cassa. Si sostiene carenza di motivazione e contraddittorietà circa il primo aspetto, per via della confusione tra patrimonio personale e sociale di LO, rimarcando che l'ordinanza conviene che il valore complessivo dei finanziamenti giustifica l'entità complessiva del patrimonio di LO, ma che parte dei finanziamenti è confluito nella sua sfera personale, senza che si sia potuto accertarne la relativa destinazione, ovvero non risulta che siano stati utilizzati nella gestione delle attività d'impresa, mentre la prova liberatoria (v. ricorso Coppi) sarebbe in proposito inesigibile. Inoltre l'ordinanza formula l'ipotesi, indimostrata, che il patrimonio si sarebbe formato anche mediante fonti illecite. Finalmente si osserva che la valutazione dei movimenti del conto - cassa è svolta secondo il criterio della cd. "contemporaneità delle operazioni" (desunto dalla consulenza Arancio), ma che questo criterio è apodittico nella valutazione dei tempi (pur in corrispondenza di entrate ed uscite, ed essendo identificabili le operazioni).
In effetti i ricorsi trascurano una prima fondamentale conclusione dell'ordinanza, emergente dall'analisi, sia pure svolta alla luce della consulenza Arancio, ma anche sulla scorta della risposta alle obiezioni che a mezzo della consulenza del P.M. si offre alla consulenza di parte, e cioè che la mancata individuazione delle singole fonti di alimentazione dei conti bancari personali non può non riverberare i suoi effetti sotto il profilo della mancata individuazione delle fonti di finanziamento, in relazione alle spese finanziate con detti conti (pg. 24, 2^ cpv.). In sintesi non si sa da dove provengano i singoli finanziamenti.
Di qui la pretesa contraddittorietà è inesistente: secondo l'ordinanza la corrispondenza apparente tra ammontare complessivo dei finanziamenti bancari e patrimonio non è risolutiva. Sono difatti significativi i singoli movimenti. E la pretesa inesigibilità di riscontri da parte del destinatario della misura, si traduce alla luce della norma, in una censura infondata. Si ripete: la confisca è obbligatoria in relazione al titolo (sentenza) relativo al reato per cui si proceduto, insuperata la presunzione connessa. Inoltre, come rimarca il P.M. nelle, sue requisitorie (nelle quali peraltro fa riferimento a giurisprudenza di questa Corte, sez. 6^, n. 1087/98 ed il principio è rammentato anche nella sentenza delle S.U.), la giustificazione che può essere fornita non deve necessariamente esser rigorosa a stregua delle tegole civilistiche, ma tale da significare legittime disponibilità finanziarie in determinati momenti. Pertanto la commistione dei conti delle imprese con quelli personali, e perciò la sottrazione ad una verifica contabile di molte operazioni e l'assenza di giustificazioni in qualche misura attendibili circa la provenienza dei finanziamenti, significa semplicemente che non è superata la presunzione relativa. Ad una conclusione parimenti ineccepibile l'ordinanza perviene sul piano delle uscite. Adotta qui particolarmente il cd. criterio di contemporaneità (correlazione tra entrate ed uscite non superiore a 10 giorni) relativo al cd. conto cassa. La regola d'implicazione (peraltro riferita a somme non inferiori a L. 20 milioni, e si tratta, si badi, della cifra che implica verifiche nei movimenti bancari dei titoli astratti, secondo la legge antimafia) è facilmente riconoscibile, in quanto ispirata ad ordinaria esperienza:
il tempo è denaro, vieppiù in caso d'impresa. A fronte di tale regola, l'esclusione delle implicazioni è riservata dalla legge, è ancora il caso di ricordarlo, allo stesso destinatario della misura. È pertanto erronea la censura che sarebbe indimostrata nell'ordinanza, a seconda dei casi, la fonte lecita o il destino illecito. La dimostrazione competeva appunto al ricorrente che, a questo punto si conviene non aver ottemperato.
Ogni altra censura è infine inammissibile (rapporto tra patrimonio RA e patrimonio LO, questione Gli Ulivi, etc.). Il ricorso (Tagliareni) difatti fa riferimento ad atti ed implica valutazioni di fatto non consentite in questa sede. Ed è manifestamente infondata l'affermazione (stesso ricorso) che la Corte di merito avrebbe dovuto individuare la quota giustificata e poi procedere eventualmente alla confisca di quella ingiustificata. La possibilità di una tale scissione è riservata proprio al destinatario della misura in relazione a determinati beni, a fronte della presunzione che li coinvolge per intero.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2001