Sentenza 27 novembre 2000
Massime • 1
A differenza di quanto disposto per il sequestro preventivo disciplinato dall'art.321 cod.proc.pen., il sequestro di un immobile eseguito ai sensi dell'art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992 n. 356 (che prevede ipotesi particolari di confisca in relazione a delitti di criminalità organizzata ed ad altri gravi delitti, specificamente indicati dal legislatore) può essere trascritto nei registri immobiliari e può dunque essere opposto ai terzi acquirenti del bene che abbiano trascritto posteriormente (cfr. Cass. civ. sez. II, 26.11.1976, n. 4482 e canc. civ. sez. I, 3.7.1997, n. 5988; cfr. Corte cost., ordinanze 18 del 1996 e 48 del 1998 e sentenza 48 del 1994).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2000, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 27/11/2000
1. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - N. 4262
3. Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 13319/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto NI ET,
avverso l'ordinanza 22 dicembre 1999 del Tribunale di Brescia. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Bruno Ranieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 22 dicembre 1999 il Tribunale di Brescia confermava il decreto di sequestro preventivo adottato il 20 novembre 1999, ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, avente ad oggetto un terreno sito in Bovegno intestato a EL IC, fratello di EL AR, persona gravemente indagata di vari episodi di traffico nazionale e internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, nonché di partecipazione ad associazione per delinquere. In base agli accertamenti della Guardia di finanza sull'indagato e sui suoi congiunti era infatti emerso che il bene in questione solo formalmente risultava intestato al EL IC ed era, invece, nella disponibilità di EL AR, entrambi, peraltro, titolari di redditi ritenuti sproporzionati rispetto al patrimonio posseduto.
Proponeva richiesta di riesame l'acquirente dell'immobile, tale NI ET, deducendo: che il terreno era stato oggetto di contratto preliminare del 6 novembre 1998 (senza precisare se trascritto a norma dell'2645-bis c.c.) stipulato tra il ricorrente e EL IC, rimasto inizialmente inadempiente;
che, dopo la diffida ad adempiere e la notifica dell'atto di citazione, il 23 novembre 1999 veniva stipulato il contratto definitivo, successivamente trascritto;
che, conseguentemente, il sequestro preventivo eseguito il 30 novembre 1999 aveva ad oggetto un bene di sua proprietà.
Rilevava però il Tribunale che, risultando la trascrizione dell'atto di acquisto successiva alla trascrizione del sequestro preventivo, il riesame doveva essere disatteso.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il NI deducendo due ordini di motivi.
Con il primo denuncia violazione della legge processuale, più in particolare degli artt. 321 c.p.p., 104 norme att. dello stesso codice, 2643 e 2645 c.c. Osserva il ricorrente che la priorità della trascrizione del sequestro preventivo non incide in alcun modo sul diritto del NI di essere riconosciuto proprietario in buona fede dell'immobile, non essendo prevista per tale misura cautelare la trascrizione che, se pure effettuata, non può rivestire efficacia costitutiva. Per di più, la trascrizione del sequestro sarebbe stata illegittimamente eseguita, non esistendo alcuna disposizione di legge che la consenta e senza che possano neppure invocarsi gli artt. 2643 e 2645 c.c. perché il sequestro non rientra fra gli atti che costituiscono, trasferiscono o modificano diritti reali. Poiché, dunque, la trascrizione del vincolo è prevista esclusivamente per il sequestro conservativo penale, il giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare tamquam non esset la trascrizione illegittimamente effettuata e disporre la restituzione del bene all'attuale proprietario in forza dell'atto traslativo legalmente trascritto.
Con un secondo motivo denuncia violazione degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n.356 del 1992. E ciò in forza della stipula, in epoca non sospetta,
del contratto preliminare, dell'inadempimento del promesso alienante e del successivo atto di citazione (presumibilmente, ex art. 2932 c.c.) da cui era scaturita la conclusione del negozio definitivo.
Il ricorso è infondato.
3. Il petitum effettivamente perseguito dal NI con la richiesta di annullamento della decisione impugnata appare designato dal solo fine di conseguire la cancellazione della trascrizione disposta dal Pubblico ministero ovvero la dichiarazione della sua inefficacia in presenza della successiva trascrizione del negozio traslativo ad opera del ricorrente;
donde la necessità di verificare, in primo luogo, se debba ritenersi legittimamente eseguita una simile trascrizione. La vicenda, infatti, pare tutta iscrivibile nell'ambito del possibile giuridico non venendo qui in considerazione profili che si colleghino all'istituto del possessor peraltro neppure esplicitamente evocati dal ricorrente (donde l'improprietà del richiamo alla nozione di "restituzione" da parte sia dell'ordinanza denunciata sia del NI), ponendosi solo in discussione l'opponibilità della trascrizione dell'atto d'acquisto alla trascrizione del sequestro preventivo precedentemente disposta, stando al ricorso, in violazione di legge.
Si rende pertanto necessaria un'analisi della complessiva disciplina normativa, senza trascurare, peraltro, la tipologia di sequestro preventivo adottata nel caso di specie.
4. In via generale, va rammentato che nel Progetto preliminare del codice 1988, a proposito del sequestro conservativo, l'art. 317, comma 3, stabiliva: "Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili". Vale a dire, a norma dell'art. 679 c.p.c., in base al quale "Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'Ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati" (1^ comma), mentre "Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'art. 559".
Nulla il Progetto disponeva circa l'esecuzione del sequestro preventivo su beni immobili.
Solo nel Progetto preliminare delle norme di attuazione - disposizioni, non di rado, utilizzate allo scopo di colmare lacune della disciplina codicistica - faceva la sua comparsa un precetto, precisamente l'art. 102, in base al quale "Per l'iscrizione e la cancellazione del sequestro conservativo e preventivo su beni immobili, richiesta dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato".
Le Osservazioni governative (pag. 57) chiarivano che "La disposizione è stata introdotta per evitare intralci anche economici alla adozione delle misure cautelari del sequestro conservativo e preventivo di beni immobili".
Nell'art. 102 del Progetto definitivo veniva eliminato ogni riferimento al sequestro preventivo stabilendosi che "Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro preventivo richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato". Le ragioni di una simile inversione di tendenza sono illustrate dalle Osservazioni governative (p. 125) nelle quali, per un verso, si puntualizza che la locuzione - "iscrizione" è stata sostituita dalla locuzione "trascrizione", "giacché il sequestro conservativo sugli immobili si esegue a norma dell'art. 679 c.p.c., applicabile in virtù del rinvio enunciato dall'art. 317, comma 3, mediante trascrizione del provvedimento presso la locale conservatoria dei registri immobiliari"; per un altro verso, si argomenta in ordine alla soppressione di ogni riferimento al sequestro preventivo, precisandosi che "la natura di misura, squisitamente penale", della cautela in parola, "rende improprio il ricorso al regime di pubblicità dichiarativa tipico della trascrizione, oltre a generare effetti pregiudizievoli in capo al titolare del bene (si pensi al sequestro di azienda)". Il Consiglio Superiore della magistratura, nel suo Parere sul Progetto definitivo delle norme di attuazione (p. 13), nel formulare le sue osservazioni sull'art. 102-bis che, non figurante nel Progetto preliminare, prescrive "Per il sequestro preventivo si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo 6^", una norma divenuta, poi, con l'aggiunta dell'applicazione al sequestro preventivo dell'art. 92, riferibile a tutti i provvedimenti che dispongono misure cautelari, l'art. 104 del testo definitivo - aveva subito rilevato come suscitasse "qualche perplessità, per l'evidente menomazione dei terzi di buona fede, la limitazione della iscrizione nei registi immobiliari al sequestro conservativo e non anche al sequestro preventivo". Un parere che sembra possa essere oggetto di una duplice, complementare lettura: da un lato, nel senso che la funzione di realizzare l'esigenza che la misura cautelare non resti condizionata - così come diverrebbe inevitabile in un regime che sottrae l'indisponibilità del bene quale effetto primario del provvedimento di sequestro preventivo alle più elementari regole concernenti la circolazione dei beni immobili - nel perseguimento della fondamentale finalità di garantire il vincolo;
dall'altro lato, nel senso di apprestare un regime di pubblicità del sequestro preventivo immobiliare in grado di contemperare la permanenza della misura con la tutela dei terzi;
pure se può - ma solo per inciso - notarsi che poiché gli atti di trasferimento immobiliare tra i privati sono comunque assoggettati al regime della trascrizione, il vero nodo da sciogliere sembrerebbe costituito dal dovere dell'autorità procedente di trascrivere il vincolo di indisponibilità sulla res, da cui discende l'idoneità di un sistema così congegnato ad assicurare ai terzi di buona fede (venendo in rilievo sia l'interposizione fittizia sia l'interposizione reale) una protezione effettiva.
Poiché l'art. 102 delle norme di attuazione non ha subito modificazioni nel testo definitivo, ove è divenuto art. 103, si dovrebbe concludere nel senso che la trascrizione del sequestro preventivo resta preclusa dall'assenza di ogni previsione normativa, considerata la natura di stretta interpretazione del regime della trascrizione immobiliare.
5. Una simile ratio decidendi trova, del resto, decisiva conferma nella giurisprudenza civile di questa Corte, stando alla quale, nel nostro ordinamento non esiste una trascrivibilità facoltativa, in quanto la trascrizione è ammessa soltanto nei casi in cui essa è richiesta dalla legge in ordine a determinate categorie o a determinati tipi di atti. La trascrizione costituisce, infatti, una forma di pubblicità necessaria, in deroga alla regola generale per cui la nascita o l'efficacia dei negozi giuridici non dipende dall'osservanza di particolari formalità, dovendosi ritenere consentita solo nei casi tassativamente indicati dalla legge;
con la conseguenza che le norme sulla trascrizione non possono applicarsi analogicamente (Sez. un. civ., 18 febbraio 1963, n. 392) Al contempo, l'omissione della trascrizione - che sia prevista dalla legge - comporta l'inopponibilità dell'atto costitutivo di diritti, cioè la sua inefficacia rispetto ai terzi;
senza che alcuna rilevanza possa assumere, in contrario, l'eventuale conoscenza del negozio che questi abbiano ricevuto allunde, dato che la trascrizione non ammette equipollenti di sorta (Sez. 2^ civ., 26 novembre 1976, n. 4482).
6. Nel senso della insuscettività del sequestro preventivo di un immobile ad essere trascritto si è pronunciata questa stessa Sezione (Sez. 6^, 15 ottobre 1996, Coscia), la quale ha puntualizzato che la trascrizione nei registri immobiliari esula dalle previsioni normative che disciplinano l'istituto, mentre è prevista in tema di sequestro conservativo attese le sue peculiari finalità di conservazione del patrimonio dell'imputato a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 c.p.p.
7. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 48 del 1998, ha dichiarato manifestamente infondata - ma solo per il parametro evocato, l'art. 97 Cost., non riferibile all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso ed ai diversi provvedimenti che ne costituiscono l'espressione - la questione di legittimità degli artt. 321 c.p.p. e 104 delle norme attuazione dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono la trascrivibilità del sequestro preventivo, in quanto non sarebbe conforme al principio del buon andamento della amministrazione della giustizia la previsione di un istituto volto, in via cautelare, ad impedire l'aggravamento del reato o la commissione di altri reati e tuttavia destinato a rimanere privo di efficacia.
La questione era stata sollevata, con ordinanza del 15 aprile 1997 (R.O. 399 del 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27, la serie speciale, del 1997) dal Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sul reclamo proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 2674-bis c.p.p., avverso la trascrizione con riserva di un provvedimento di sequestro preventivo eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari. Secondo il giudice a quo la non trascrivibilità precluderebbe al sequestro preventivo il raggiungimento dello scopo per il quale è previsto dalla legge, poiché la semplice esecuzione nelle forme previste per il sequestro probatorio (art. 104 norme att.) non inciderebbe sulla libera disponibilità del bene che, pur sequestrato, potrebbe essere ceduto a terzi di buona fede.
8. Il fatto che il sequestro dell'immobile sia stato eseguito a norma dell'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, impone, però, al Collegio talune ulteriori considerazioni.
Sono conosciute le vicende che hanno determinato il legislatore ad intervenire in subiecta materia dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies del detto decreto-legge ad opera della sentenza n. 48 del 1994. È sufficiente, in questa sede rammentare che l'art. 12-sexies del decreto-legge n.306 del 1992 venne introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 22 febbraio 1994, n. 123, dall'art. 2 del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 246 (entrambi non convertiti in legge) e, finalmente, dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 301.
È noto, poi, come la disposizione da ultimo ricordata introduca un'ipotesi particolare di confisca il cui presupposto non è - come nel regime dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale - lo status processuale di imputato o di indagato, ma la condanna o l'applicazione di pena su richiesta in ordine a determinati reati. Circa, poi, la natura di questo tipo di confisca, l'ordinanza costituzionale n. 18 del 1996 ha precisato che essa "ha struttura e presupposti diversi dall'istituto generale previsto dall'art. 240 c.p.... avendo il legislatore non irragionevolmente ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino sproporzionati rispetto al reddito o all'attività economica del condannato stesso". In più la Corte ha chiarito che il sequestro preventivo disciplinato dall'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 è "destinato esclusivamente ad assicurare l'esecuzione del provvedimento di confisca che deve essere adottato nel caso di condanna a norma dei commi 1 e 2" della norma ora ricordata, "e poiché la confisca ivi disciplinata ha struttura e presupposti diversi dall'istituto generale previsto dall'art. 240 c.p, è evidente che anche i requisiti di sequestrabilità debbano essere necessariamente calibrati sulla falsariga di quelli previsti per l'adozione del provvedimento ablatorio definitivo con ovvie conseguenze, quindi, sulla qualificazione stessa del vincolo pertinenziale che di regola deve sussistere tra reato e cose oggetto della misura cautelare reale;
cosicché, avendo il legislatore non irragionevolmente ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività economica del condannato stesso, ne consegue che l'identica relazione tra fattispecie delittuosa per la quale si procede e giustificazione della provenienza dei beni costituisca il parametro di legittimità del sequestro preventivo, proprio perché misura destinata ontologicamente ad impedire la sottrazione o dispersione di quegli stessi beni che possono formare oggetto di confisca in ipotesi di condanna".
9. Relativamente alla tutela dei terzi, le Sezioni unite di questa Corte, riferendosi alla protezione di coloro che vantino diritti reali sulla res confiscata, hanno precisato come costoro abbiano l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa stessa, fornendo la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le nozioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. Così da far carico ai terzi dell'onere "della prova sia della titolarità dello ius in re aliena, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca e - nel caso in cui questa sia stata preceduta dalla misura cautelare reale ex art. 321, comma 2, c.p.p. - anteriore al sequestro preventivo, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa o, nell'ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza" (Sez. un., 28 aprile 1999, Bacherotti). Una statuizione - va qui rimarcato - di estremo significato perché in un assetto avente ad oggetto beni mobili, sembrerebbe far assumere rilievo esponenziale a figure di pubblicità di fatto, comunque decisive nell'ambito della circolazione di tale tipologie di beni, in funzione della tutela dei terzi di buona fede, secondo regole codificate dal regime di "pubblicità" proprio dei beni mobili. In un quadro in cui la confisca resta - in via generale - significativamente contrassegnata quale modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo dovendo la reale causa giuridica del trasferimento essere individuata - al di là di tralaticie enunciazioni di natura meramente definitoria o classificatoria - "alla luce della effettiva disciplina legale dell'istituto", la quale evidenzia "che la confisca, compresa quella regolata dall'art. 240 c.p., dà luogo ad una acquisto a favore dello Stato, in relazione al bene confiscato, non altrimenti definibile che come derivativo proprio in quanto esso non prescinde dal rapporto già esistente fra quel bene ed il precedente titolare, ma anzi un tale rapporto presuppone ed è volto a far venire meno, per ragioni di prevenzione e/o di politica criminale, con l'attuare il trasferimento del diritto dal privato (condannato o indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose) allo Stato" (Sez 1^ civ., 3 luglio 1997, n. 5988; ma anche Sez. un., 28 aprile 1999, Bacherotti). 10. Il comma 4 dell'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, stabilisce che "Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui
è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui il secondo periodo del comma 3" ("per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282") "si applicano al custode delle cose predette"
Appare, a questo punto, necessario, sottolineare come, anche alla stregua della decisione delle Sezioni unite sopra richiamata, la funzione del sequestro contemplato dalla norma in esame assume caratteri peculiari, tali da differenziarlo, per non secondari profili, dal sequestro preventivo disciplinato dall'art. 321 c.p.p., assunto esclusivamente come "modello cautelare" nell'ambito della procedura disciplinata dall'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992. È significativo puntualizzare come l'ampia procedimentalizzazione di tale categoria di sequestro preventivo, conferma il richiamo all'istituto codicistico, divaricando però il modus operandi, da ricollegare ad esigenze teleologiche profondamente diversificate. Non è un caso che la Corte costituzionale, con la già rammentata ordinanza n. 18 del 1996, abbia rimarcato che il sequestro preventivo, destinato ad assicurare l'esecuzione del provvedimento di confisca che deve essere adottato a norma dell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 306 del 1992, non è rappresentato dalla immediata correlazione fra il bene e il reato, come per il sequestro preventivo adottabile, in vista della confisca prevista dall'art. 240 c.p., ma è rappresentato dagli stessi presupposti che legittimano la confisca prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 12-sexies, che sono diversi da quelli propri dell'istituto generale della confisca;
così da assegnare implicitamente uno diverso spazio di operatività al sequestro in esame, autonomo rispetto a quello disciplinato dall'art.321 c.p. Senza contare che il sequestro previsto dall'art. 12-sexies resta connotato da una proiezione teleologica in ordine alla quale Si innestano esclusivamente i modelli e le sequenze indicate dall'art. 12-sexies, commi 1 e 2. Lo comprova, fra l'altro, il raffronto fra l'art. 321, comma 2, c.p.p., in base al quale il giudice può altresì disporre il sequestro di cose di cui è consentita la confisca, e l'ultimo comma dell'art. 12-sexies, nel quale il sequestro preventivo è funzionale ad una confisca obbligatoria quale quella prescritta dai commi 1 e 2 dello stesso art. 12-sexies ("è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni, o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, per interposta persona, fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica" (comma 1); "Le disposizioni del comma 1 sia applicano anche nei casi di condanna o di applicazione di della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato dal d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43" (comma 2).
12. Può, dunque, affermarsi che la necessaria funzionalità del sequestro preventivo alla confisca - quale modo di acquisto a titolo derivativo - prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 12-sexies delinei la possibilità di incidere mediante verifiche ermeneutiche informate al principio di ragionevolezza e, dunque, secundum Constitutionem, che solo apparentemente travalicando il modulo codicistico, possano garantire la realizzazione delle finalità perseguite dal legislatore, secondo un modello incentrato, non soltanto sulla misura cautelare, ma anche sulle sequenze procedimentali intrinsecamente connesse all'utilizzazione di essa.
Il Collegio non intende, ovviamente, assimilare il sequestro previsto dall'art. 12-sexies a quello funzionale all'applicazione di misure ablatorie di tipo diverso, ma appare indubitabile che la necessaria preordinazione della cautela alla confisca comporti la predisposizione di mezzi adeguati alla effettiva realizzazione degli scopi a base del richiamo della norma speciale all'art. 321 c.p.p. 13. Già altra volta questa Corte ha avuto occasione di affermare il applicabilità al sequestro preventivo contemplato dall'art. 12- sexies delle prescrizioni (anche riguardanti il procedimento) previste dagli artt.
2-sexies, 2-septies e 2 octies della legge n.575 del 1965, introdotti dal decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, stante l'unità funzionale che contrassegna - pur con le indispensabili diversificazioni, anche di ordine procedimentale - il fenomeno in esame a quello relativo all'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale.
Ebbene, il comma 1 dell'art.
2-sexies, stabilisce che, con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura ed all'amministrazione. A sua volta, l'art.
2-quater, aggiunto dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, prescrive che il sequestro disposto ai sensi dell'art.
2-ter, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le norme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici. Un regime puntualmente aderente alla specialità del sequestro disciplinato dall'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (cfr. Sez. 6^, 16 febbraio 2000, Orofino). La particolare ineludibile finalizzazione alla confisca del sequestro previsto da tale disposizione ed i meccanismi volti a neutralizzare forme di interposizione - fittizie o reali che esse siano - conduce, dunque, alla conclusione che debba trovare applicazione la norma adesso ricordata e che, di conseguenza, debba ritenersi legittima la trascrizione del sequestro preventivo. 14. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001