Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2000, n. 3028
CASS
Sentenza 27 novembre 2000

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A differenza di quanto disposto per il sequestro preventivo disciplinato dall'art.321 cod.proc.pen., il sequestro di un immobile eseguito ai sensi dell'art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992 n. 356 (che prevede ipotesi particolari di confisca in relazione a delitti di criminalità organizzata ed ad altri gravi delitti, specificamente indicati dal legislatore) può essere trascritto nei registri immobiliari e può dunque essere opposto ai terzi acquirenti del bene che abbiano trascritto posteriormente (cfr. Cass. civ. sez. II, 26.11.1976, n. 4482 e canc. civ. sez. I, 3.7.1997, n. 5988; cfr. Corte cost., ordinanze 18 del 1996 e 48 del 1998 e sentenza 48 del 1994).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2000, n. 3028
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3028
    Data del deposito : 27 novembre 2000

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