Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10869 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
A ee 59750 E 6 8 N 1 086 9 / 0 1 9 O 1 I / I Z 4 5 R / A . 6 R A REP 2 N T T . - S R I U . B P B G . . I E D L R R L L A T E A D . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D B I Oggetto S A A E N T I E T 1 S R SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria N 3 I E 1 E A T S . E A N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 7456/98 Rel. Consigliere Cron.23489 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Rep. Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Ud. 03/05/01 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE 1 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
OL ELVIO;
E intimato E L な N が I O I Z V A I avversO la sentenza n. 103/97 della Commissione S S C A C E I tributaria regionale di TORINO, depositata il 0 D N 5 A M O I E 7 2001 09/04/97; R P P U 9 S M 5 1071 udita la relazione della causa svolta nella pubblic E A T R C O C . -1- N udienza del 03/05/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GAMBARDELLA che ha conclusoGenerale Dott. Vincenzo per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero delle finanze ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 103/25/97, di cui in epigrafe, pronunciata in causa istituita, a suo tempo, da EL LE nei confronti dell'Ufficio del registro di Mon' calieri per contestare l'avviso di liquidazione da detto ufficio finan' ziario emesso con il M. 3588. EL LE, intimato, non ha svolto attività difensiva nella pre= sente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE La notificazione del ricorso, promossa a mezzo della posta a mente della L. 20.XI.1982 n. 890, non risulta essersi perfezionata: non è sta= to prodotto, infatti, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente l'atto in questione. Nel contesto dato, ossia nella carenza della prova della realizzazio= ne della vocatio in ius della parte chiamata a contraddire il gravame, il ricorso non può non essere dichiarato inammissibile. EL LE, come detto, si è astenuto da ogni attività difensiva *NXQW in questa fase del processo, e, perciò, non si deve provvedere su sue spese.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Proma, nella camera di consiglio della Sezione tri ria della Corte Suprema di cassazione, il 3 maggio 2001 II CONSIGLIERE ESTENSORE і ваний забілі IL PRESIDENT ERE C1 Innocence Battista D4 DEPOSITATOK Oggi HLY 2001 IL CANCELLIERE C1 Annoce Dallista