Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, nella ipotesi di annullamento parziale con rinvio dell'ordinanza applicativa di una misura coercitiva in punto di esigenze cautelari, ulteriori questioni in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità sono precluse dal cosiddetto giudicato cautelare in assenza di successivo apprezzabile mutamento del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2013, n. 23624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23624 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 12/12/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 4052
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 34851/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA PIER N. IL 18/07/1980;
avverso l'ordinanza n. 306/2013 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 18/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, nella camera di consiglio il Pubblico Ministero in persona del dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata e depositata il 18 giugno 2013, il Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, giudicando su rinvio di questa Corte suprema di cassazione, giusta sentenza 21 dicembre 2012, n. 12327/13 (di annullamento, per vizio di motivazione "in punto di esigenze cautelari", della ordinanza di quel Tribunale 24 aprile 2012, la quale aveva, a sua volta, annullato la riesaminata ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro, 16 marzo 2012, di custodia cautelare in carcere a carico di AN Pier), ha confermato - per quanto qui rileva - il provvedimento coercitivo, limitatamente al capo 7 della rubrica, concernente il delitto di associazione di tipo mafioso e ha ripristinato la custodia intramuraria.
Sul punto della ricorrenza delle esigenze cautelari (oggetto dell'annullamento della Corte di legittimità) il giudice del rinvio ha motivato: il titolo del delitto associativo comporta la presunzione del periculum libertatis, e, nella specie, non si apprezzano elementi che consentano di ritenere superata la presunzione in parola.
2. - L'indagato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Marcello Manna e Giuseppe Bruno, mediante atto recante la data del 25 luglio Corte suprema di cassazione - Sezione Prima Penale 2013, depositato il 29 luglio 2013, col quale dichiarano promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. (primo motivo) e in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. (secondo motivo), nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (con entrambi i mezzi di impugnazione).
2.1 - Con il primo motivo i difensori censurano la ritenuta ricorrenza dei gravi indizi di reità in ordine alla compartecipazione associativa;
contestano la valenza indiziaria delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni di reità del collaborante LA OL e oppongono l'argomento, ritenuto "dirompente", della mancata contestazione di alcun reato fine. 2.2 - Con il secondo motivo i difensori impugnano l'accertamento delle esigenze cautelari, deducendo: secondo la contestazione la permanenza della supposta associazione di tipo mafioso è cessata nell'anno 2002; il ricorrente è incensurato;
non è gravato da alcun altro procedimento;
dalla cessazione della permanenza è decorso un prolungato lasso di tempo di oltre dieci anni;
nessun elemento accredita il pericolo di fuga, ne' quello dell'inquinamento della indagini.
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1 - Le questioni agitate dal ricorrente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità sono precluse dal cd. giudicato cautelare cristallizzatosi in proposito, alla stregua della succitata sentenza rescindente: la pronuncia ha, infatti, circoscritto lo scrutinio del giudice ad quem al solo punto dell'accertamento delle esigenze cautelari, laddove il Corte suprema di cassazione - Sezione Prima Penale provvedimento del giudice del riesame (oggetto del precedente giudizio di legittimità) aveva acclarato, a carico dell'odierno ricorrente, il concorso di gravi indizi di reità del delitto associativo.
In proposito - giova considerare - è ben vero che, in linea di principio, sarebbe stato "inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione dell'indagato avverso la prima ordinanza del tribunale del riesame, ... nella parte in cui sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza" (Sez. 6, n. 13494 del 07/03/2006 - dep. 13/04/2006, Barone, Rv. 234308), fatta, comunque, peraltro salva la possibilità per l'interessato di esperire, sia pur "ai fini dell'equa riparazione per la ingiusta detenzione", il rimedio della impugnazione (del provvedimento favorevole sul punto della esclusione delle esigenze cautelari) per contestare "l'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen." (v. da ultimo ex plurimis Sez. 5, n. 19334 del 18/01/2013 - dep. AM. 06/05/2013). In ogni caso, comunque, nella sede del pregresso giudizio di legittimità - promosso dal Pubblico Ministero sul punto dell'annullamento del titolo coercitivo da parte del giudice del riesame il quale aveva ritenuto carenti le esigenze cautelari - era preciso onere dell'indagato (resistente), confutare utilmente il punto presupposto della ordinanza impugnata, circa la sussistenza dei gravi indizi di reità.
Sicché, in difetto, trova applicazione il principio fissato dall'art. 624 c.p.p., comma 1, in tema di "annullamento parziale", colla conseguenza della preclusione (in sede di rinvio) della questione dei gravi indizi di reità, la quale non presenta "connessione essenziale con la parte annullata", concernente il periculum libertatis, costituendone, invece, il presupposto logico giuridico.
Al riguardo è d'uopo considerare ancora:
a) l'effetto giuridico, contemplato dall'art. 624 c.p.p., comma 1 della "autorità di cosa giudicata" in relazione alle sentenze, deve intendersi rimodulato in termini di preclusione endoprocessuale, sorretta dal divieto del ne bis in idem, con riferimento alla statuizioni rescindenti concernenti i provvedimenti de libertate;
b) il rapporto di connessione essenziale tra ogni altra parte del provvedimento e quella rescissa si configura esclusivamente - nel senso che e - qualora la decisione di questa ultima si ripercuota sulla decisione della prima, ma non viceversa;
sicché i punti della responsabilità (nel giudizio) e della gravità indiziaria (negli incidenti de liberiate) non presentano connessione essenziale con i punti, rispettivamente, del trattamento sanzionatorio (Sez. Un., n. 373 del 23/11/1990 - dep. 16/01/1991, P.G. in proc. Agnese, Rv. 186165; Sez. Un., n. 4460 del 19/01/1994 - dep. 19/04/1994, Cellerini ed altri, Rv. 196886);
c - per quanto qui interessa - del periculum libertatis. La conclusione raggiunta si armonizza perfettamente nella elaborazione della dommatica giurisprudenziale della preclusione endoprocessuale, con specifico riferimento ai provvedimenti de liberiate.
L'orientamento di questa Corte suprema di cassazione è ormai pacificamente consolidato nel senso che, in carenza di verun "successivo apprezzabile mutamento del fatto", è vietato rimettere in discussione le questioni decise con provvedimenti non impugnati del giudice del riesame o dell'appello incidentale, ovvero definite per effetto delle pronunce adottate da questo giudice di legittimità su ricorso avverso le ordinanze del giudice del ridetto giudice di merito (v. Sez. Un., n. 11 del 01/07/1992 - dep. 10/09/1992, Grazioso, Rv. 191183; Sez. U, n. 20 del 12/10/1993 - dep. 08/11/1993, Durante, Rv. 195354; Sez. 6, n. 3100 del 27/08/1992 - dep. 10/10/1992, Rubuscini, Rv. 191895; Sez. 3, n. 1854 del 02/09/1993 - dep. 15/10/1993, Desi, Rv. 195216; Sez. 3, n. 2132 del 21/05/1997 - dep. 18/06/1997, PM in proc. Mesic, Rv. 208305).
3.2 - Orbene, nel caso in esame, in ordine alle esigenze cautelari - laddove non ricorre manifestamente il vizio della violazione di legge;
ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie;
ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale di sorveglianza esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte - il giudice del rinvio ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Mentre le deduzioni, le doglianze e i rilievi espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
3.4 - Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014