Sentenza 18 gennaio 2013
Massime • 1
L'interesse all'impugnazione di una misura cautelare personale dopo la sua cessazione è ravvisabile ai fini dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, esclusivamente in relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt.273 e 280 cod.proc.pen., e non anche di quelle riferite alle esigenze cautelari previste dall'art.274 cod.proc.pen. o relative alla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell'art.275 cod.proc.pen., in quanto tali ultime ipotesi non rientrano tra le ragioni idonee a fondare il diritto di cui all'art.314 cod.proc.pen.
Commentario • 1
- 1. Assolto, va accertata la illegittimità della custodia cautelare (Cass. 5312/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2013, n. 19334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19334 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2013 |
Testo completo
19 334/1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/01/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NPresidente Dott. GENNARO MARASCA SENTENZA N.Sh - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO BEVERE - REGISTRO GENERALE N. 37622/2012- Consigliere - Dott. STEFANO PALLA Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - Dott. PAOLO ANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UB AN IS N. IL 13/11/1944 avverso l'ordinanza n. 856/2012 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 21/06/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Jade Pietro che Le chefo l'a.c.r. Udit i difensor Avv.; Rivoredi fioron i FATTO E DIRITTO Con ordinanza 21.6.2012, il tribunale di Palermo ha ritenuto fondata la richiesta di riesame, presentata nell'interesse di IN AN TA, e ha annullato l'ordinanza 30.5.2012, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari,limitatamente al motivo concernente l'assenza delle esigenze cautelari, con assorbimento dell'altro motivo dell'impugnazione, concernente l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il difensore ha presentato ricorso per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in ordine ai reati di cui agli artt. 356,479 e 640 co. 2 c.p., con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità e di aver commesso i fatti con violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione esercitata: il tribunale ha rilevato l'assenza delle esigenze cautelari,per mancanza dei requisiti di attualità e concretezza, e ha considerato superflua la delibazione attinente l'altro presupposto della misura cautelare, costituito dai gravi indizi di colpevolezza. Secondo il ricorrente, omettendo di argomentare sulle censure formulate dalla difesa sulla sussistenza degli indizi ex art. 273 cpp, basati sulla relazione tecnica, ritenuta inutilizzabile, e impedendo ogni controllo sulla congruenza dell'apparato argomentativo sul giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato,ha emesso un provvedimento irrimediabilmente affetto dal vizio di mancanza di motivazione, meritevole di annullamento. Quanto alla sussistenza dell'interesse attuale e concreto al ricorso, la pronuncia di annullamento risulta necessaria -alla luce di consolidata giurisprudenza - in relazione all'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si pone, senza alcuna consistente argomentazione, coni consolidato orientamento giurisprudenziale(sez. 6,n. 9943 del 15.11.06, rv. 235887; id, n. 64222, del 26.11.07, rv 238719), in tema di interesse dell'indagato all'impugnazione, in sede cautelare, pur se rimesso in libertà, in relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., in quanto tale accertamento può costituire, in tesi, presupposto per il riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente (Sez. un., 12 ottobre 1993, n. 20, Durante). Corollario di tale principio è che l'interesse all'impugnazione di un provvedimento coercitivo dopo la cessazione della misura cautelare non permane quando l'impugnazione è diretta ad ottenere una decisione sulla sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., o sulla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell'art. 275 c.p.p., in quanto si tratta di cause di illegittimità inidonee a fondare il diritto di cui all'art. 314 c.p.p., stante la tassatività della formulazione della norma citata, che si riferisce esclusivamente alle condizioni di applicabilità delle misure di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. (Sez. 6, 26 maggio 2004, n. 37894, Torriglia;
Sez. 5, 9 dicembre 1993, n. 4091, Lazzarini). Peraltro, anche quando viene contestata la sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari è pur sempre necessaria la verifica dell'attualità e della concretezza dell'interesse, tenuto conto che l'art. 568 c.p.p., comma 4 richiede, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse che abbia tali caratteri, sia diretto cioè a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di avere subito con il provvedimento impugnato, interesse che deve persistere sino al momento della decisione. La regola contenuta nel citato art. 568 c.p.p. è, infatti, applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, in forza del suo carattere generale, implicando che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta diviesame. Pertanto, come ha ammesso la stessa sentenza Durante, un tale interesse "non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato", priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento. E' stato più volte rilevato che un'applicazione pressoché automatica dei principi posti dall'or m presenta il rischio di accogliere una nozione di "interesse" troppo ampia, che finisce per presumere sempre e comunque che l'indagato agisca anche al fine di precostituirsi il titolo in funzione di una futura richiesta di un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 314 c.p.p., comma 2, che tra l'altro disciplina una fattispecie tendenzialmente eccezionale e residuale rispetto alle altre ipotesi previste. Infatti, nei casi in cui il procedimento nel quale sia stata sofferta una custodia illegittima termini con una condanna la riparazione è possibile solo se la durata della custodia abbia superato la pena inflitta ovvero se la condanna sia stata condizionalmente sospesa;
d'altra parte, qualora il procedimento si concluda con un proscioglimento, la custodia illegittima è riparabile nei soli casi in cui la formula di assoluzione sia diversa da quelle cui si riferisce l'art. 314 c.p.p., comma 1, cioè quando si tratti di formule di proscioglimento meramente processuali, come le declaratorie di estinzione del reato o di improcedibilità ovvero di errore di persona. Peraltro, deve osservarsi che l'interesse concreto ed attuale manca tutte le volte in cui ricorre la fattispecie di cui al citato art. 314 c.p.p., comma 4, che esclude che la riparazione sia dovuta qualora le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia cautelare siano sofferte anche in forza di altro titolo, come nel caso in cui la misura illegittima sia contemporanea all'esecuzione della pena o di una misura di sicurezza detentiva ovvero ad altra misura cautelare custodiale. È proprio la presunzione dell'esistenza di un interesse, scollegata da ogni manifestazione di volontà in tal senso, ad essere il sintomo più eloquente della mancanza di un interesse attuale e concreto all'impugnazione. In difetto di una espressa indicazione che dimostri l'intenzione di una futura utilizzazione della pronuncia, l'interesse in questione finisce per essere commisurato al probabile successo dell'azione di riparazione e l'impugnazione diventa lo strumento per rimuovere un pregiudizio futuro, solo teoricamente ed eventualmente collegato al provvedimento impugnato, laddove è pacifico che la situazione pregiudizievole che l'impugnazione tende a rimuovere deve porsi in rapporto causale con l'atto impugnato, del quale deve essere conseguenza immediata e diretta. Ciò comporta perlomeno l'onere a carico del ricorrente di rappresentare l'esistenza di un simile interesse, anche con riferimento alla mancanza delle cause ostative di cui all'art. 314 c.p.p., comma 4. In conclusione, si ribadisce che in tali fattispecie il carattere dell'attualità e della concretezza dell'interesse ad impugnare possa essere riconosciuto a condizione che la parte manifesti, in termini positivi ed univoci, la sua intenzione a servirsi della pronuncia richiesta in vista dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione, intenzione che, naturalmente, nel giudizio in cassazione può essere comunicata dal difensore direttamente in udienza ovvero attraverso memorie scritte. Posto che, nel caso in esame, non risultano rispettate queste condizioni dimostrative del carattere di attualità e concretezza dell'interesse ad impugnare l'ordinanza suindicata, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma, 18.1.2013 Il presidente Il consigliere estensore Gennaro MarascaDepositata in CancelleriaDepositata Antonio Bevere Roma, II 6 MAG 2013