Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2013, n. 19334
CASS
Sentenza 18 gennaio 2013

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Massime1

L'interesse all'impugnazione di una misura cautelare personale dopo la sua cessazione è ravvisabile ai fini dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, esclusivamente in relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt.273 e 280 cod.proc.pen., e non anche di quelle riferite alle esigenze cautelari previste dall'art.274 cod.proc.pen. o relative alla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell'art.275 cod.proc.pen., in quanto tali ultime ipotesi non rientrano tra le ragioni idonee a fondare il diritto di cui all'art.314 cod.proc.pen.

Commentario1

  • 1Assolto, va accertata la illegittimità della custodia cautelare (Cass. 5312/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2013, n. 19334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19334
Data del deposito : 18 gennaio 2013

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