Sentenza 30 settembre 2015
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità, l'illegalità "ab origine" della pena, inflitta in senso favorevole all'imputato, può essere corretta dalla Corte di cassazione solo in presenza di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, essendo limitato il potere di intervento d'ufficio, in sede di legittimità, ai soli casi nei quali l'errore sia avvenuto in danno dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte, sulla base di tale principio, ha applicato, in assenza di specifico motivo di ricorso, la pena della multa, in luogo della reclusione irrogata dal giudice di merito per un reato di competenza del giudice di pace).
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Pur in presenza di un ricorso inammissibile, spetta alla Cassazione il potere di rilevare l'illegalità della pena Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Caltanissetta confermava una decisione di primo grado che, nell'assolvere l'imputato dai reati di minaccia e di incendio per insussistenza del fatto, l'aveva condannato alla pena di tre mesi di reclusione, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 582 cod. pen.. Ciò posto, avverso tale sentenza, nell'interesse dell'imputato, era stato proposto ricorso affidato ai seguenti motivi: 1) manifesta illogicità, …
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In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2015, n. 44897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44897 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2015 |
Testo completo
44 8 9 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. N. 2815 - Presidente - Dott. GENNARO MARASCA Dott.ssa GRAZIA LAPALORCIA Consigliere - UP 30/09/2015 - Consigliere - Dott.ssa MARIA VESSICHELLI R.G.N. 23921/2015 - Consigliere relatore - Dott.ssa ROSSELLA CATENA Dott.ssa GRAZIA MICCOLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AL IM JA EN, nata a [...], il [...] avverso la sentenza del 9/01/2015 della Corte d'Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso udito, per la parte civile, l'Avv.to Filippo Poggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili, udito il difensore Avv.to Dennis Gori, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso 1 К RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Forlì in composizione monocratica sezione distaccata di Cesena in data ― - 4.04.2013, con cui veniva affermata la penale responsabilità di AL IM JA EN per il reato di cui all'art. 582 c.p., in danno di ER AN, commesso in Cesenatico il 5.05.2008, condannando l'imputata alla pena di mesi due di reclusione - previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, con applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale - oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita. Con ricorso depositato il 16.04.2015 il difensore della ricorrente deduce, con unico motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale sarebbe pervenuta all'affermazione di penale responsabilità della ricorrente per il delitto di lesioni senza rispettare il principio del ragionevole dubbio;
in particolare non sarebbe stata debitamente considerata la versione dei fatti fornita dalla AL, non sarebbero state valutate le contraddizioni emerse dall'esame dibattimentale della persona offesa ER AN, erroneamente ritenuto attendibile, non sarebbe stata considerata la sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 c.p., né, infine, sarebbe stata valutata altra sentenza di condanna per il medesimo fatto, la n. 442/2012, pronunciata dal Tribunale di Forlì in composizione monocratica nei confronti del predetto ER AN, per il delitto continuato di lesioni, ingiurie e minacce commesso in danno della odierna ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Le censure mosse dalla ricorrente si fondano su punti della sentenza di primo e secondo grado già oggetto di specifica decisione. Va premesso che, come noto, la struttura motivazionale della sentenza di primo grado e della sentenza di appello formano un unico e complessivo corpo argomentativo, integrandosi reciprocamente, ciò soprattutto qualora, nell'esaminare le censure dell'appellante, i giudici dell'appello utilizzino i medesimi criteri del primo giudice, ovvero criteri assimilabili;
ciò, in sede 2 di controllo di legittimità sull'analisi e la valutazione dei mezzi di prova, implica la complessiva considerazione dell'intera struttura motivazionale risultante dalla saldatura tra le strutture 15 giustificative delle sentenze di primo e di secondo grado (Sez. III, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. I, n. 8868 del 26/06/2000, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Rv. 236181). La ricorrente lamenta, specificamente, la valutazione di attendibilità della persona offesa da parte del giudice dell'appello, non essendo stata fornita alcuna giustificazione delle ragioni per cui non è stata ritenuta attendibile, al contrario, la versione dell'imputata. La Corte di Appello, ritenendo condivisibile la valutazione di coerenza e di attendibilità del ER operata dal primo giudice, ha sottolineato la mera riproposizione delle argomentazioni difensive, superate dal riscontro costituito dal certificato medico redatto nei confronti della persona offesa, del tutto coerente con la narrazione dei fatti dalla stessa fornita, a fronte, peraltro, del certificato medico redatto nei confronti della ricorrente, attestante semplicemente una crisi isterica e delle escoriazioni ai polsi, anche questo elemento di conferma della versione del ER, che aveva affermato di aver tenuto la AL per i polsi al fine di difendersi dall'aggressione della donna. Quanto all'affermato contrasto di giudicati, va rilevato come la sentenza n. 442/2012 emessa dal Tribunale di Forlì in composizione monocratica - sezione distaccata di Cesena - nei confronti di ER AN, non riguardi affatto la medesima vicenda storica, ma un'analoga vicenda verificatasi in altra data, il 22/05/2008. Con la sentenza da ultimo citata, infatti, il ER AN era stato effettivamente condannato per i delitti di minaccia, ingiurie e lesioni ai danni della AL IM JA EN, ma appare del tutto improprio parlare di contrasto di giudicati, non tanto per la mancata attestazione di irrevocabilità della sentenza n. 442/2012 - considerato che l'applicazione dell'art. 649 c.p.p. non è affatto condizionato dalla irrevocabilità delle sentenze, come pacificamente a seguito di Sez. U., Sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800), ma, soprattutto, per la evidente diversità storica dei fatti, verificatisi, rispettivamente, in data 5/05/2008 quelli oggetto della sentenza di cui al presente ricorso, ed in data 22/05/2008 quelli di cui alla sentenza n. 442/2012. La circostanza affermata in ricorso secondo cui il ER era soggetto dedito all'assunzione di alcool e di stupefacenti – è stata meramente affermata anche nei motivi di appello, - dove non veniva sostenuta da alcuna specifica allegazione;
parimenti viene prospettata, in sede di ricorso, semplicemente come non verosimile la possibilità che il ER, di corporatura massiccia, potesse essere stato aggredito dalla AL, di corporatura esile e di statura non alta, non individuandosi, però, alcuna fonte di prova a sostegno di tale ricostruzione alternativa, che la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare. Ne deriva che anche la tesi della legittima difesa da parte della AL appare una mera congettura difensiva non sostenuta, nei motivi di appello, da alcun 3 elemento probatorio, e pertanto espressamente esclusa dalla Corte territoriale nella motivazione della sentenza. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, quindi, la sentenza impugnata ha effettuato una valutazione delle emergenze processuali adeguata e corretta, indicando in maniera esaustiva, anche richiamandosi alle argomentazioni della sentenza di primo grado, sulla base di quali dati fattuali si doveva ritenere dimostrata la penale responsabilità per il delitto di lesioni commesso dalla AL in danno del ER, pur inquadrando la vicenda in un clima di conflittualità familiare perdurante.
2. Resta da esaminare la questione relativa alla determinazione della pena, benché essa non costituisca specifico motivo di ricorso. La Corte di Appello ha confermato la pena inflitta dal primo giudice, individuata in mesi due di reclusione, previa concessione alla AL delle circostanze attenuanti generiche. Non vi è dubbio che il reato di cui all'art. 582, comma I, c.p. - trattandosi di lesioni giudicate guaribili in giorni dieci rientri nella competenza del giudice di pace, con la conseguenza che avrebbe dovuto - essere applicata la sola pena pecuniaria di cui all'art. art. 52, comma 2, lett. b), d.
1.vo 28 agosto 2000 n. 274, come previsto specificamente dall'art. 63 del medesimo decreto legislativo (Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Calandra, Rv. 247856) Nel caso di specie, quindi, la pena in concreto inflitta deve essere ritenuta pena illegale, essendo pacifica la individuazione del concetto di pena illegale tanto nella pena diversa per specie da quella che la legge stabilisce per quel determinato reato, quanto nella pena inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno ed altri, Rv. 255197). In dette eventualità, infatti, irrogare una sanzione diversa per specie e/o quantità rispetto ai confini edittali involge il valore costituzionale della legalità della pena di cui all'art. 25 Cost., che risulterebbe in concreto vulnerato se non si potesse porre rimedio, anche d'ufficio, all'errore del giudice del grado precedente. A ciò va aggiunta la valutazione anche del principio della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27, comma 3 Cost., principio fra quelli che, anche in ossequio alla evoluzione interpretativa determinata dai principi della Cedu, le Sezioni unite di questa Corte hanno riconosciuto essere in opposizione all'esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, pure successivamente al giudicato, convenzionalmente e costituzionalmente illegittima (Sez. U, Sentenza n. 18821 del 24/10/2013, Rv. 258651). Ne deriva come possa pacificamente ritenersi che la illegalità della pena inflitta, dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento di consumazione del 4 reato come verificatosi nel caso di specie - debba essere rilevata prima della formazione del giudicato, anche prescindendo dalla articolazione di un corrispondente motivo di impugnazione. Inoltre, nel caso in esame, la pena in contrasto con la previsione di legge è stata inflitta anche in senso sfavorevole alla ricorrente, ed a detto errore la Cassazione, pur in assenza di specifico motivo di gravame, può porre rimedio in osservanza a quanto previsto dall'art. 1 c.p., oltre che in forza del compito istituzionale, proprio della Corte di cassazione, di correggere le deviazioni da tale disposizione, fermo restando che la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto in danno e non in vantaggio dell'imputato (Sez. 6, n. 49858 del 20/11/2013, Rv. 257672). Infine va osservato che soccorre anche il richiamo al principio di ragionevole durata del processo, ciò in quanto nella situazione in esame appare agevole la determinazione della pena legale senza dover formulare alcun giudizio di merito ulteriore né dovendosi procedere ad accertamenti in fatto, entrambi incompatibili con il giudizio di legittimità, bensì potendosi semplicemente applicare alla pena legale la modalità di calcolo operata dal primo giudice, apparendo al contrario del tutto irragionevole rinviare la determinazione della pena al giudice dell'esecuzione. Ne deriva, quindi, che, avendo il primo giudice determinato la pena detentiva nel minimo edittale previsto dall'art. 582 cod. pen., quindi individuando la specie di pena prevista in epoca precedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 - pertanto pena illegale - applicando poi le circostanze ex art. 62 bis, c.p. nella massima estensione, è agevole individuare la pena legale in concreto attraverso la riproposizione dello stesso criterio di calcolo applicato alla pena legale edittale, prevista, per la fattispecie in esame, nel minimo pari ad euro 516,00 di multa, ridotta di un terzo per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, pervenendosi pertanto alla pena di euro 344,00 di multa;
ciò senza procedere ad alcuna ulteriore valutazione di merito ai sensi dell'art. 133 c.p. : La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminato in euro 344,00 di multa. Nel resto il ricorso della AL IM JA EN va rigettato e, per l'effetto, la ricorrente va condannata al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in euro 1.600,00 oltre accessori come per legge
P. Q. M.
5LO Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che determina in euro 344,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, che liquida in euro 1.600,00, oltre accessori come per legge. Così deciso il 30/09/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Gennaro Marasca Rossella Catena Ремли себе DEPOSITATA IN CANCELLERIA add -9 NOV 2015 ILFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise un 6