Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
Dal combinato disposto dei commi quinto e sesto dell'art. 420 cod. proc. civ. (la cui interpretazione letterale induce a ritenere che le suddette disposizioni si riferiscano alle prove "costituende") nonché dalla duplice circostanza che nel codice di rito la perentorietà dei termini riferita agli atti è sempre espressamente prevista e che l'art. 421, comma primo, cod. proc. civ. non prescrive la perentorietà del termine ivi contemplato, si desume che nel rito del lavoro il mancato rispetto del termine fissato dal giudice per l'integrazione della prova documentale non impedisce alla parte di produrla anche dopo la scadenza di detto termine, essendo le prove precostituite soggette ad un regime diverso rispetto alle prove costituende.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5639 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
composta dai signori Magistrati:
Dott. Giovanni Prestipino Presidente
Dott. Donato Figurelli Consigliere rel.
Dott. Vincenzo Trione Consigliere
Dott. Florindo Minichiello Consigliere
Dott. Paolo Stile Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
Az-Thema International s.r.l., corrente in Inzago alla via Marconi n.12, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. PE LI, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Di Donato, elettivamente domiciliata in Roma presso avv. Carolina Valensise alla via Monte delle Gioie n.1 giusta mandato in calce al ricorso, ricorrente
CONTRO
LL PI IZ,
intimato;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 11 dicembre 1996 - 22 gennaio 1997, n. 694/1997, n. 391/96 R.G. Lavoro;
udita nella pubblica udienza del 17 febbraio 1999 la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Donato Figurelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo.
Svolgimento del processo
Il signor PI IZ LL adiva il OR di Cassano d'Adda, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere dipendente della Az-Thema International, in qualità di operaio di terzo livello (CCNL Industria del legno) dal 15 maggio 1989;
di aver ricevuto delle contestazioni dalla datrice di lavoro, da ultimo con lettera del 10 aprile 1994, con la quale si contestava lo svolgimento poco serio e negligente delle mansioni ed un lessico irrispettoso verso i superiori, a seguito della quale veniva comminato il provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un'intera giornata;
di essere stato licenziato con lettera 7 novembre 1994, con l'indicazione a motivo di una "persistente negligenza e non volontà di eseguire i lavori assegnati", che avrebbe comportato danno alla società.
Ciò premesso, il ricorrente affermava l'illegittimità del licenziamento, in quanto, benché disciplinare, non era stato preceduto dalla contestazione degli addebiti e non era stata rispettata la procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (contestazione, termine a difesa).
Affermava comunque l'insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo.
Il ricorrente chiedeva quindi al OR la declaratoria dell'illegittimità, dell'invalidità e dell'inefficacia del licenziamento, e la condanna alla reintegrazione ex art. 18, così come novellato dalla legge n. 108/90, con condanna al risarcimento del danno in misura non inferiore a cinque mensilità ed alle retribuzioni maturate fino alla reintegrazione, salvo l'esercizio del diritto d'opzione per le quindici mensilità sostitutive della reintegrazione.
Concludeva altresì in subordine per le conseguenze della tutela obbligatoria per il caso che fosse accertata l'insussistenza del requisito dimensionale.
Resisteva la convenuta, eccependo preliminarmente la decadenza dall'impugnazione del licenziamento.
Nel merito la convenuta sosteneva la piena legittimità del licenziamento per il sostanziale rispetto delle garanzie dell'art.7, in quanto era stato preceduto da una convocazione del capofabbrica Cremonesi, il quale aveva fatto il punto della situazione, con specifico riepilogo dei vari comportamenti, che avevano provocato danni alla Az Thema, ed aveva invitato il LL ad impegnarsi diversamente ed a lasciare il lavoro.
A seguito dell'indicazione di differenza del lavoratore, dopo una pausa dal lavoro di qualche giorno per riflessione, era stato intimato il preannunziato licenziamento.
Con sentenza in data 2 febbraio 1996 il OR adito dichiarava la nullità del licenziamento, ordinava la reintegrazione e condannava la società a versare lire 13.582.702 con interessi e rivalutazione per il risarcimento del danno.
Avverso detta sentenza proponeva appello la società soccombente. Con sentenza in data 11 dicembre 1996 - 22 gennaio 1997, notificata in data 1^ aprile 1997, il Tribunale di Milano confermava la sentenza impugnata e condannava l'appellante alle spese del grado. Osservava il Tribunale, in ordine all'eccezione di improponibilità dell'azione per intervenuta decadenza dall'impugnazione, che il lavoratore aveva prodotto, tra l'altro, una lettera proveniente dalla società, dalla quale risultava ammessa la ricezione - il giorno 13 dicembre 1994 - della impugnazione del licenziamento, e che tale documento non era stato disconosciuto;
che la produzione di esso era avvenuta nella dialettica processuale e nell'ambito dei poteri istruttori attribuiti al OR dall'art. 421 c.p.c., alla stregua dei quali era stata autorizzata la produzione di detta lettera da parte del ricorrente.
In ordine agli ulteriori motivi di gravame, il Tribunale osservava che il licenziamento aveva pacificamente natura disciplinare, come risultava dall'indicazione dell'oggetto di esso, e che non era stato preceduto da una "specifica contestazione scritta di addebiti", in relazione ai quali il LL avesse avuto termine per fornire le sue giustificazioni;
che tale contestazione scritta era espressamente richiesta dal 5^ Comma dell'art. 7 per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, e trattavasi di forma prescritta "ad substantiam", che ammetteva equipollenti orali. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 30 maggio 1997, la società indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.
Il lavoratore intimato non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 414, 416, 421 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), la società ricorrente deduce che la produzione del documento è avvenuta in violazione degli artt. 414 e 416 predetti, non essendo stata allegata al ricorso la necessaria documentazione, comprovante la tempestività dell'impugnazione del licenziamento;
che l'art. 421 c.p.c. non era applicabile, per avere essa eccepito la decadenza, e che comunque l'inottemperanza al termine fissato dal giudice per la produzione documentale non consentiva la fissazione di termine ulteriore, con disparità di trattamento verso il datore di lavoro, al quale non era stato consentito di provare la materiale verità della prospettazione dei fatti.
Con il secondo motivo, denunziando violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della legge 300/70 (art. 360 n. 3 c.p.c.), la società ricorrente deduce che era stato comunque rispettato lo spirito della norma posta a tutela del lavoratore, e che l'omissione delle strette formalità - ritenute insuperabili dal Tribunale - aveva consentito una migliore contestazione ed una migliore difesa, meglio garantendo in definitiva il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa;
richiama Corte cost. 204/82, Cass. 12037/92, Cass. 9400/93, Cass. 9177/93, Cass. 1561/94, Cass. 5027/93, Cass. SS. UU. 3965/94, Cass. 2356/80 ed altre;
e deduce infine che ex art. 156 c.p.c. non può esser mai considerato nullo l'atto che ha raggiunto lo scopo. Con il terzo motivo, denunziando violazione dell'art. 112 c.p.c. (360 n.3 c.p.c.), la società ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha emesso di pronunciare in ordine alla richiesta di declaratoria di fondatezza del licenziamento - essendo stato precluso l'esame del merito dall'accoglimento del rilievo formale relativo alla contestazione dell'addebito -, fondatezza peraltro solo genericamente contestata dal lavoratore, che nulla poteva opporre alla documentazione offerta dalla società relativa alla condotta del lavoratore.
Osserva la Corte che è infondato il primo motivo.
Va innanzi tutto premesso che il lavoratore non era incorso in decadenza per la mancata produzione del documento - poi successivamente prodotto - ai sensi degli artt.414 e 416 c.p.c., poiché nel nuovo rito del lavoro la produzione di documenti (cosiddette prove costituite), ancorché non indicati nel ricorso, è consentita, al contrario delle prove costituende, nell'udienza di discussione, fino a che non sia stata iniziata la discussione orale, in modo che alla controparte sia data la possibilità di avere adeguata cognizione del loro contenuto (Cass. n. 1212 del 13 febbraio 1985; conf. Cass. n. 5597 del 25 giugno 1987, n. 1359 del 4 febbraio 1993, n. 5625 del 7 maggio 1993, ed altre). E non era pertanto precluso al OR fissare un termine ex art 421 c.p.c. per integrare la documentazione prodotta.
Va tuttavia osservato, ed anche di ciò si duole la società ricorrente, che il Tribunale non ha rilevato irritualità nella rifissazione di nuovi termini da parte del OR, allorché il lavoratore non aveva ottemperato al termine originariamente fissato. Al riguardo osserva la Corte che, come hanno affermato le Sezioni Unite (Cass.13 gennaio 1997 n. 262), nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui all'art. 421, primo comma, c.p.c.; con la conseguenza che, in sede di pronunzia dei provvedimenti istruttori di cui all'art.420 stesso codice, il pretore, ove ritenga l'esperimento del detto mezzo pertinente e rilevante ai fini del decidere, deve indicare alla parte istante la riscontrata irregolarità, che allo stato non consente l'ammissione della prova, assegnandole un termine per porvi rimedio ed applicando a tal fine la particolare disciplina prevista dal sesto comma della norma da ultimo citata, col corollario della "decadenza" nella sola ipotesi di mancata ottemperanza allo spirare di questo termine, espressamente dichiarato "perentorio" dal medesimo comma. Il Collegio si adegua pienamente al principio enunziato dalle Sezioni Unite. Va peraltro osservato che, come emerge chiaramente dalla massima riportata, le S.U. hanno "ex professo" preso in considerazione la sola ipotesi delle prove "costituende" (nella massima si fa infatti riferimento alla "prova testimoniale"), mentre resta aperto il problema - oggetto della presente decisione - se la decadenza fissata dall'art.420 citato valga anche nell'ipotesi che il termine fissato dal giudice concerna non prove costituende, bensì "prove precostituente", quali le prove documentali. La risposta sembra dover essere negativa.
L'interpretazione complessiva dei commi quinto e sesto dell'art. 420 c.p.c. induce a ritenere che il riferimento agli stessi è alle prove
"costituende", laddove il primo fa chiaro riferimento alla "ammissione" dei mezzi di prova, ed il secondo fissa il "termine perentorio" per il "deposito in cancelleria di note difensive". E, per quanto concerne poi la sanatoria di "atti", la perentorietà del termine trova espressa indicazione nelle norme di legge (così in relazione agli artt. 102, 164, 291 c.p.c., così implicitamente nell'art.331, in relazione all'inammissibilità prevista nel 2^ comma per mancata ottemperanza all'integrazione nel termine fissato ex 1^ comma, così nell'art. 371 bis c.p.c., etc.), laddove la mancata indicazione della "perentorietà" del termine nel 1^ comma dell'art.421 c.p.c. consente di pervenire ad escludere una generale decadenza dalla possibilità dell'integrazione della prova documentale, anche in relazione al dettato dell'art. 152, 2^ comma c.p.c. E se il OR poteva, nella persistente carenza della documentazione necessaria ai fini della decisione, decidere nel merito la domanda, la produzione del documento, prima dell'inizio della discussione orale, restava pur sempre nei limiti fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata.
L'affermazione che il mancato rispetto del termine fissato dal giudice per la integrazione della prova documentale non infici la possibilità per la parte di produrre, successivamente alla scadenza di detto termine, la prova in discorso, quale prova precostituita, sembra poi trovare anche autorevole supporto nel principio ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. 6 settembre 1990 n. 9199), alla stregua del quale è consentita, nel rito del lavoro, la produzione di nuovi documenti in appello - produzione che si sottrae al divieto sancito dal secondo comma dell'art. 437 c.p.c., che fa riferimento solo all'inammissibilità di "nuovi mezzi di prova", tranne il giuramento estimatorio, salva l'indispensabilità degli stessi ai fini della decisione della causa - e la produzione documentale in appello è sottratta altresì ad una preventiva valutazione d'indispensabilità e soggetta solo al giudizio normale di rilevanza in sede di decisione della causa.
Deve in definitiva concludersi che la produzione del documento da parte dell'originario ricorrente, pur avvenuta a seguito di reiterato invito del OR, era valida, e di essa il giudice di primo grado poteva tenere conto, come ritenuto dal Tribunale.
È infondato il secondo motivo.
Con riguardo, invero, alla prescrizione contenuta nel comma quinto dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori - secondo cui i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa - l'effettiva conoscenza dell'addebito, diversamente conseguita dal lavoratore - come nella specie assume essere avvenuto la stessa ricorrente - non può equipararsi alla contestazione per iscritto, che rappresenta un requisito formale indefettibile prescritto al fine di certezza ed immutabilità del contenuto della contestazione e di fissare inequivocabilmente il "dies a quo" del termine dilatorio di cinque giorni per l'applicazione della sanzione con la conseguenza che, prima del suo decorso - inteso ad accordare al lavoratore un intervallo sufficiente per predisporre le proprie difese - la sanzione disciplinare non può essere affatto irrogata (Cass. 21 giugno 1998 n. 4240). Ed il principio della necessità della contestazione scritta risulta ribadito da Cass. 11 giugno 1996 n. 5366 nell'ambito dell'accertamento del rispetto delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 citato.
È inammissibile il terzo motivo.
Stante la nullità del licenziamento per mancanza di contestazione scritta dell'addebito, il Tribunale non poteva pronunziare sulla fondatezza o meno del licenziamento stesso.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non essendo l'intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999