Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5639
CASS
Sentenza 8 giugno 1999

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Dal combinato disposto dei commi quinto e sesto dell'art. 420 cod. proc. civ. (la cui interpretazione letterale induce a ritenere che le suddette disposizioni si riferiscano alle prove "costituende") nonché dalla duplice circostanza che nel codice di rito la perentorietà dei termini riferita agli atti è sempre espressamente prevista e che l'art. 421, comma primo, cod. proc. civ. non prescrive la perentorietà del termine ivi contemplato, si desume che nel rito del lavoro il mancato rispetto del termine fissato dal giudice per l'integrazione della prova documentale non impedisce alla parte di produrla anche dopo la scadenza di detto termine, essendo le prove precostituite soggette ad un regime diverso rispetto alle prove costituende.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5639
    Data del deposito : 8 giugno 1999

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