Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2018, n. 17516
CASS
Sentenza 30 ottobre 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di reati edilizi, mentre le "varianti in senso proprio" - ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione - sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio rispetto a quello originario, le "varianti essenziali" - ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio iniziale rispetto ai parametri indicati dall'art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001 - necessitano del rilascio di un nuovo permesso a costruire, del tutto autonomo rispetto a quello precedente, per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'erronea interpretazione del piano regolatore generale e degli strumenti urbanistici compiuta dal giudice di merito, perché il sindacato del giudice di legittimità sulle questioni di diritto comprende il potere di conoscere le norme contenute nei piani regolatori, che integrano quelle del codice civile, ma non anche quello di interpretarne il contenuto in modo diverso rispetto alla valutazione del giudice di merito, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta irragionevolezza di tale giudizio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2018, n. 17516
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17516
    Data del deposito : 30 ottobre 2018

    Testo completo