Sentenza 15 maggio 2002
Massime • 1
L'eccezione dilatoria di cui all'art. 1461 cod. civ., applicabile anche al contratto preliminare, può essere opposta, in via di autotutela e con funzione cautelare, da una delle parti del contratto a prestazioni corrispettive quando il mutamento della situazione patrimoniale dell'altro contraente venga a deteriorarsi in maniera seria ed irreversibile e divenga tale da porre in evidente pericolo il conseguimento della prestazione cui ha diritto il contraente in bonis; per l'applicabilità dell'art. 1461 cod. cit. non è necessario che tale modificazione patrimoniale sia sopravvenuta rispetto al contratto, essendo sufficiente che il contraente che oppone la sospensione della sua prestazione ne sia venuto a conoscenza successivamente e che egli non l'abbia conosciuta o potuta conoscere con la normale diligenza. Detta eccezione può, tuttavia, essere paralizzata da un'offerta di idonea garanzia da parte del contraente le cui condizioni economiche siano mutate.
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Si intende partire dalla ineludibile considerazione dell'esistenza di un rapporto di dipendenza economica tra i contraenti in generale. Tale constatazione può essere considerata un elemento ricorrente, in quanto suscettibile di realizzarsi in tutte le “relationals contracting”, riguardando non soltanto i patti tra contraente-professionista e consumatore, bensì anche i rapporti contrattuali tra imprenditori. Il problema della giustizia contrattuale sostanziale, difatti, può ben porsi anche nell'esercizio della libertà contrattuale tra un piccolo imprenditore ed una grande impresa. Attualmente il diritto comunitario fornisce una tutela del professionista-contrente debole in modo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7060 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEFALY, che lo difende unitamente all'avvocato SALVATORE DE VINCENZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RD IZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 41, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROSTELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANCARLO ANGELINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 234/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 10/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del 1^ e del 3^ motivo, rigetto del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TU ON e CA IO stipularono un preliminare per la cessione da parte del primo di un terreno sul quale il secondo avrebbe dovuto edificare cedendo come corrispettivo il 19% del costruito al TU. Con citazione del 12.3.1986 il CA convenne costui innanzi al Tribunale di Brescia per sentir pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento avendo il TU rifiutato di firmare i progetti e le pratiche necessarie per la loro approvazione.
Il convenuto resistette ed, in riconvenzionale, chiese la pronunzia di risoluzione del contratto per colpa dell'attore il quale non aveva rispettato i termini pattuiti per la esecuzione dei lavori. Il Tribunale accolse la domanda pronunciando al risoluzione del contratto per colpa del TU che, con separata sentenza venne condannato ai danni.
L'appello del TU venne respinto dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza del 27.1 - 10.4.1999 nella quale la Corte territoriale osservava:
- che, nel mentre il termine di trenta giorni per la complessa attività di progettazione non poteva essere rispettato dal CA, il rifiuto del TU di firmare i progetti era stato del tutto ingiustificato;
- che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 1461 c.c. per cui il TU potesse rifiutare di adempiere e alla sua obbligazione;
- che non poteva essere pronunciata la risoluzione consensuale del contratto per fatti concludenti;
- che era corretta la quantificazione del danno da risarcire. Il TU ricorre per cassazione con tre motivi di censura. Il CA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1453 e 2697 c.c. e 246 c.p.c.), insufficiente motivazione per avere la Corte di merito fondato la sua pronunzia su deposizioni testimoniali rese da persone incapaci e per vari versi inattendibili.
Nel secondo motivo, che si articola in due censure, vengono ribadite, da un lato, la gravità della mancata redazione del progetto nel termine contrattualmente previsto e, d'altro lato, le ragioni che giustificavano l'inadempimento di esso TU a fronte delle circostanze (numerosi protesti) denuncianti il pericolo di insolvenza del CA che erano state conosciute solo dopo la firma del preliminare e che non erano attenuate dalla promessa di garanzia fideiussoria che il CA si era obbligato a fornire per quando fosse stato firmato il definitivo.
Nel terzo motivo viene riproposta condizionatamente la domanda riconvenzionale basata sulle "deduzioni di cui alla comparsa depositata in Corte di Appello".
Il ricorso non merita accoglimento.
Nel primo motivo il ricorrente ribalta, secondo la propria e più favorevole visione dei fatti, il giudizio di attendibilità dei testi riproponendo, peraltro, le stesse obiezioni già esaminate a superate dalla Corte di Appello, così che la censura oltre che difettare, per quest'ultima ragione, della necessaria specificità rispetto alle argomentazioni della sentenza, non prospetta alcuno dei vizi inquadrabili nell'ambito del giudizio di legittimità come segnato dall'art. 360 c.p.c. poiché induce alla rivalutazione della sentenza impugnata sotto il profilo del merito senza segnalare vizi del percorso motivazionale sotto il profilo della adeguatezza e della coerenza logica.
Il secondo motivo ripropone la questione della omessa progettazione da parte del CA nel termine di cui al preliminare, questione anch'essa esaminata e ritenuta, nel complessivo equilibrio contrattuale, di scarsa rilevanza dalla Corte di Appello che, al riguardo, ha fornito una motivazione del tutto congrua ed immune da vizi di logici.
E lo stesso deve dirsi quanto all'iter motivazionale che ha portato la Corte di Appello a ritenere ingiustificato l'inadempimento opposto dal ricorrente TU ai sensi dell'art. 1461 c.c.. L'eccezione dilatoria di cui all'art. 1461 c.c. può essere opposta, in via di autotutela e con funzione cautelare, da una delle parti del contratto a prestazioni corrispettive allorché il mutamento della situazione patrimoniale dell'altro contraente venga a deteriorarsi in maniera seria ed irreversibile e divenga tale da porre in evidente pericolo il conseguimento della prestazione cui ha diritto il contraente in bonis.
La giurisprudenza ha ritenuto che la norma di cui all'art. 1461 c.c. sia applicabile anche la contratto preliminare Cass. 26.1.1985 n. 402 e che non è necessario che la modificazione che minaccia la lesione futura sia necessariamente sopravvenuta rispetto al contratto essendo sufficiente che il contraente che oppone la sospensione della sua prestazione sia venuto a conoscenza posteriormente al contratto di una situazione anche precedente ad esso e che egli non aveva conosciuto o potuto conoscere con la normale diligenza (Cass. 19.6.1972 n. 1935 e dal ult. Cass. 24.2.1999 n. 1574).
La Corte di Appello, attenendosi a tali principi, ha rilevato, in primo luogo, che il TU era in grado di poter facilmente conoscere quali erano le condizioni del CA già al momento della stipula del preliminare ed è di ogni evidenzia che il giudizio sulla conoscenza - conoscibilità della situazione della controparte contrattuale è riservato al giudice di merito potendo essere censurato in sede di legittimità solo per vizi logici o insufficienza ed inadeguatezza della motivazione, in questo caso neppure allegati.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato come lo stesso CA si era obbligato a prestare una fideiussione bancaria all'atto della firma del rogito definitivo di tal che, secondo la Corte di Appello, nessun timore poteva giustificare il rifiuto di adempiere opposto dal TU ex art. 1461 ne' la garanzia pattuita per un determinato momento poteva essere pretesa in anticipo.
Ed anche tal assunto è corretto. L'eccezione di cui all'art. 1461 c.c. può essere, infatti, paralizzata dall'offerta di idonea garanzia da parte del contraente le cui condizioni economiche siano mutate ed è ovvio che, se la garanzia sia già stata pattuita, sia nella qualità che nella entità e nel tempo in cui deve essere prestata, l'eccezione non può essere legittimamente opposta dal contraente in bonis quando non sia ancora scaduto il termine per la prestazione della cauzione che, peraltro, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, sia o stata ritenuta dal giudice di merito congrua e tale da scongiurare il pericolo di una futura alterazione del sinallagma contrattuale.
Il terzo motivo, oltre che assorbito dal rigetto dei primi due, deve ritenersi inammissibile in questa sede sia perché affatto generico sia perché attinente ai poteri della (eventuale) futura - ed ora impossibile - cognizione del giudice di rinvio.
Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese secondo il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese che liquida in complessivi 1.343,00 euro di cui euro milletrecento per onorario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2002