Sentenza 11 luglio 2014
Massime • 1
In materia di circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186, comma secondo, cod. strada va applicata anche quando il titolo abilitativo sia stato rilasciato da Autorità straniera. (In motivazione la Corte, a conforto della decisione assunta, ha richiamato gli artt. 136 bis e 136 ter cod. strada, in basi ai quali le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2014, n. 44109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44109 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 11/07/2014
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 1487
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 422/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS TI N. IL 11/07/1982;
avverso la sentenza n. 1526/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 25/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Adamo Giovanni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Trieste ha confermato la condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Tolmezzo, nei confronti di SS NA, per essersi questa posta alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica e in tale stato causato un incidente stradale, essendo la medesima infraventunenne e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e comma 2 bis, art. 186 bis C.d.S., comma 1, lett. a) e comma 3.
2. In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto non fondato il motivo di appello che asseriva l'insussistenza di un valido consenso al prelievo ematico eseguito presso l'ospedale ove la SS era stata condotta dopo il sinistro perché aveva riportato lesioni personali.
3. Ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore, avv. Lorenzo Contucci.
3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale. Rileva l'esponente che la motivazione resa dalla Corte di Appello è manifestamente illogica perché non tiene conto della circostanza che l'imputata è persona di lingua tedesca e quindi non in grado di comprendere quanto dettole in italiano (tanto che il decreto penale di condanna e quello di citazione al giudizio di appello le erano stati tradotti in tedesco), sicché è del tutto irrilevante il riferimento operato dai giudici alle indicazioni della terapia e della prognosi nonché alle cause dell'accesso al nosocomio per dimostrare la comprensione da parte della SS di quanto dettole. Non ricorrendo un valido consenso, il prelievo, eseguito unicamente perché richiesto dagli operanti, deve ritenersi nullo.
3.2. Con un secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'omesso avviso all'imputata della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, avviso da rendersi preliminarmente all'esecuzione del menzionato accertamento. Si aggiunge che la relativa eccezione era stata tempestivamente sollevata con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna.
3.3. Con un terzo motivo si deduce vizio motivazionale per aver la Corte di Appello ritenuto che l'analisi del campione ematico sia avvenuta nel rispetto dei protocolli sanitari nonostante la totale assenza di prova sul punto.
3.4. Con un quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, stante la mancanza di prova che un incidente sia avvenuto, dovendosi ritenere che la nozione di incidente non comprenda la fuoriuscita di strada del solo veicolo dell'imputata.
3.5. Si deduce infine violazione di legge in ordine alla statuizione concernente la sospensione della patente di guida, disposta nonostante si tratti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che in occasione dell'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 186 C.d.S., comma 5 non è richiesto il consenso dell'interessato, diverso ed ulteriore da quello che è previsto in linea generale per l'attività terapeutica (cfr., ad esempio, Sez. 4, Sentenza n. 1522 del 10/12/2013, Lo Faro, Rv. 258490, per la quale la specifica disciplina dettata dall'art. 186 del nuovo codice della strada - nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13 Cost., comma 2 - non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni;
diffusamente in argomento, sez. 4, sentenza n. 15708 del 18.12.2012, Gigli, non massimata). Ciò in quanto il legislatore, nel porre la previsione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 5, ha unicamente inteso garantire che gli accertamenti (non necessariamente costituiti dal prelievo ematico, anche perché possono divenire disponibili nel tempo ulteriori metodiche) siano condotti da personale sanitario all'interno di struttura sanitaria. Ove si tratti di soggetto conducente che, perché rimasto coinvolto in incidente stradale, sia stato sottoposto a cure mediche, non assume alcun rilievo che l'accertamento del tasso alcolemico venga eseguito solo perché richiesto dagli organi della Polizia stradale o per decisione congiunturale o prassi operativa della struttura sanitaria.
Ne deriva la correttezza della statuizione assunta sul punto dal provvedimento impugnato e l'irrilevanza della circostanza dell'essere stata o meno la SS in grado di comprendere la lingua italiana.
4.2. In relazione alla necessità che venga dato avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia preliminarmente all'esecuzione dell'accertamento denominato alcoltest, questa Corte ha formulato con nettezza il principio secondo il quale, costituendo tale accertamento atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il difensore può assistere ad esso senza diritto di essere previamente avvisato e pertanto la polizia giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia. In assenza di tale avviso si profila una nullità intermedia dell'atto (ex multis, tra le più recenti, Sez. 4, Sentenza n. 7967 del 06/12/2013 Ud. (dep. 19/02/2014 ), Zanutto, Rv. 258614). Ma con riferimento al prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato,
si esclude che si tratti di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex art. 356 c.p.p.; sicché si esclude che sussista l'obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p. (Sez. 4, Sentenza n. 38458 del 04/06/2013, P.G. in proc. Grazioli, Rv. 257573; Sez. 4, Sentenza n. 34145 del 21/12/2011, Invernizzi, Rv. 253746).
L'affermazione del ricorrente secondo la quale nel caso di specie il prelievo ematico sarebbe stato eseguito al di fuori di un protocollo medico di pronto soccorso è palesemente destituita di fondamento, atteso che dalla sentenza impugnata emerge che la SS venne soccorsa sul luogo del sinistro da autoambulanza i cui operatori annotarono già nell'immediatezza l'esistenza di un trauma al ginocchio e alla gamba sinistra;
inoltre, presso il Pronto soccorso di Tolmezzo, ove venne trasportata, venne rilevato anche un trauma al naso da impatto contro airbag e un trauma alla caviglia destra. Il motivo è quindi infondato;
e ciò a prescindere dalla circostanza della tardività della eccezione difensiva, avanzata non già immediatamente prima o subito dopo il compimento dell'atto, secondo il tenore dell'art. 182 c.p.p., comma 2, ma solo con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna.
4.3. Così come infondata è la richiesta di trarre dall'asserito mancato rispetto del protocollo operativo per gli accertamenti richiesti ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 5 la inutilizzabilità dell'accertamento medesimo. Assunto per dimostrata - e tale non è - la non perfetta coerenza tra le indicazioni del protocollo e quanto svolto nel caso di specie, l'effetto non può essere quello dell'inutilizzabilità perché non si tratta di una prova vietata dalla legge e non vi è previsione espressa di sanzione. Piuttosto si tratterebbe di circostanza incidente sulla valutazione della prova;
ma sotto tale profilo il motivo è del tutto silente, neppure esplicando per quali ragioni e in quale modo le evidenziate discrasie abbiano prodotto l'inattendibilità dell'esito dell'accertamento.
4.4. Quanto, infine, al giudizio di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis mette conto rammentare che per la giurisprudenza di legittimità nella nozione di incidente stradale ricomprende sia l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale;
a tal fine, non sono, invece, previsti ne' i danni alle persone ne' i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, Sentenza n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734). Nel caso di specie, avendo dato conto la Corte di Appello del fatto che si trattò dell'autonoma fuoriuscita di strada della SS, con collisione frontale, apertura dell'airbag e epistassi, si è in presenza di circostanze idonee ad integrare la nozione di incidente ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis. Anche per tale profilo, quindi, la sentenza impugnata è immune da censure.
4.5. Infine, anche il quinto motivo è infondato.
A riguardo del tema da esso posto va rammentato che la giurisprudenza di questa Corte ha espresso il principio secondo il quale la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2 consegue di nell'ipotesi di pronuncia di sentenza di condanna (anche se trattasi di sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), a nulla rilevando la titolarità di patente di guida rilasciata da Autorità straniera. Si spiega che ove si ritenesse diversamente, il cittadino straniero sarebbe sottratto alla sanzione amministrativa, con evidenti dubbi di costituzionalità per la disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani (Sez. 4, n. 41681 del 17/09/2004 - dep. 26/10/2004, P.G. in proc. Cichy, Rv. 230062).
A ciò aggiungasi che il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida e le abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, all'art. 17 ha disposto l'introduzione nel Codice della strada degli art. 136-bis e 136-ter, così disciplinando con maggior dettaglio rispetto al passato (cfr. D.M. 30 settembre 2003, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) l'incidenza dei provvedimenti inerenti il diritto a guidare, adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. In forza di tali disposizioni, per quel che qui interessa, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane ed i conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice;
inoltre ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'art. 135, comma 5. Questo dispone che la inflizione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida importa il ritiro del documento, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore e l'invio, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto da comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.
Il legislatore, quindi, ha confermato la fondatezza della interpretazione costituzionalmente orientata avanzata da questa Corte, equiparando il cittadino di stato membro al cittadino italiano anche rispetto alle sanzioni amministrative accessorie a violazioni del codice della strada che integrino reato o illecito amministrativo.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014