Sentenza 29 novembre 2006
Massime • 1
Sussiste l'interesse ad impugnare la decisione con la quale sia stata concessa d'ufficio la sospensione condizionale della pena pecuniaria, qualora siano indicate le ragioni per cui tale statuizione sia idonea a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica del condannato e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa, condizione che, tuttavia, non ricorre nel caso in cui l'interesse all'impugnazione sia individuato nella mera circostanza che la detta sospensione afferisca ad una sanzione pecuniaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2006, n. 41557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41557 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 29/11/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2075
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 043799/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GG AR AN, N. IL 06/02/1961;
avverso SENTENZA del 22/06/2005 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni Salati che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di AR IO AG in ordine al reato di ingiuria commesso ai danni di AR CO Ferrari. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e deduce erronea applicazione di legge e vizio della motivazione in relazione:
a) alla statuizione di responsabilità, siccome confermata senza una adeguata valutazione di attendibilità della persona offesa e della teste Borrello, delle cui dichiarazioni erano stati evidenziati con l'atto di appello elementi di contraddittorietà e dati oggettivi estrinseci che non consentivano di eludere la questione;
b) al mancato riconoscimento delle esimenti di cui all'art. 599 c.p., commi 1 e 2;
c) al diniego di revoca della sospensione condizionale della pena disposta d'ufficio dal primo giudice.
Rileva il collegio che le censure sub a) e b), così come prospettate, non superano la soglia dell'ammissibilità, attingendo a valutazione di merito delle emergenze di causa, che si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto assistita da motivazione ineccepibile, siccome priva di cadute sul versante della logica e del diritto.
La Corte territoriale ha, infatti, spiegato, con argomentare corretto e persuasivo, le ragioni per le quali, alla luce delle particolari modalità dei fatti e delle risultanze processuali, specificamente enunciate, era dato affermare la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, collimanti con quelle rese da una testimone presente ai fatti e confluenti alla certezza che l'imputata avesse pronunciato frasi offensive e lesive dell'onore della destinataria, a nulla rilevando che le stesse non fossero state riportate nel verbale di riunione del consiglio scolastico;
e fosse, nel contempo, da escludere, perché non provata, la esimente della reciprocità delle offese, come pure di quella della provocazione, non potendosi considerare alla stregua di un fatto ingiusto l'avere la Ferrari, quale insegnante, "zittito" la AG dicendole che "doveva scrivere e basta, che questo è il compito della segretaria". La ricorrente propone una alternativa ricostituzione della vicenda, alla luce di asserite premesse contraddizioni ravvisabili nel narrato delle testimoni, ma questa Corte non può che limitarsi a prendere atto della plausibilità delle argomentazioni esibite dai giudici del merito. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^, 10 giugno 2003, Tomesani;
Sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto). È infondato il profilo di doglianza sub c).
Il condannato a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, è legittimato, sotto il profilo dell'interesse, ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio, ma a condizione che indichi le ragioni per cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sua sfera giuridica e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa(cfr., per tutte, Sez. un. 16 marzo, n. 6563):
condizione, questa, che certamente non ricorre allorché, come è avvenuto nel caso concreto, l'interesse alla revoca venga individuato nel solo fatto che la disposta sospensione condizionale "afferisca ad una sanzione pecuniaria".
Il ricorso va pertanto respinto, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2006