Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
In sede di impugnazione cautelare, l'ordinanza di ripristino della custodia in carcere, erroneamente adottata dal giudice procedente dopo la pronuncia della sentenza di condanna nonostante l'assenza di pregresso titolo coercitivo per i reati posti a fondamento del provvedimento restrittivo, può essere riqualificata come ordinanza genetica di applicazione della misura custodiale ai sensi dell'art. 275, comma primo bis, cod.proc.pen. e confermata dal Tribunale in relazione ad esigenze cautelari diverse dal pericolo di fuga, così come l'appello proposto contro di essa deve essere riqualificato come riesame, senza che il mancato rispetto dei termini prescritti per tale rimedio determini la perdita di efficacia della misura.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2014, n. 45140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45140 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 20/06/2014
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 2017
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 16083/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE BI IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, in data 26/11/2013, nel procedimento n. 789/2013.
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il pubblico ministero presso questa corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, SC IO UA, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avvocato Calabrese Francesco, in sostituzione dell'avvocato Truncè Romualdo, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 1 luglio 2013 il Tribunale di Crotone ha disposto il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di De BI IO, ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), a seguito della sentenza emessa il 1 febbraio 2013, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione ed euro tremila di multa per i reati di estorsione, tentato omicidio e violazione della legge sulle armi di cui, rispettivamente, ai capi P, Z e A1 della rubrica delle imputazioni.
Il Tribunale, nel premettere che il De BI era stato scarcerato per decorrenza dei termini di fase con ordinanza del 20 febbraio 2006, ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), sulla base di una serie di elementi quali la personalità dell'imputato, la tendenza a delinquere, le abitudini di vita, la pregressa condotta, le frequentazioni, la natura delle imputazioni, l'entità della pena inflitta.
L'ordinanza del Tribunale di Crotone è stata impugnata dal De BI davanti al Tribunale distrettuale che, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, ha riqualificato il gravame, formulato come appello,
in termini di richiesta di riesame.
A ragione dell'impugnazione il De BI ha addotto l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura coercitiva ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), non essendo stato mai attinto da alcun provvedimento restrittivo in relazione ai fatti oggetto della suddetta sentenza di condanna, per i quali, anzi, la richiesta a suo tempo avanzata dal pubblico ministero di applicazione della custodia in carcere era stata respinta per ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. E, a conforto della doglianza, il De BI ha prodotto stralcio dell'ordinanza del 1 dicembre 2003 con la quale gli era stata applicata la misura della custodia in carcere per delitti diversi (omicidio e reati connessi) da quelli per i quali era stato successivamente condannato, precisando che per i reati oggetto della misura coercitiva, di competenza della Corte di assise ed autonomamente giudicati, egli era stato assolto con sentenza irrevocabile.
Il Tribunale del riesame, pur condividendo i rilievi dell'interessato, mai sottoposto a custodia cautelare in carcere per i delitti oggetto della condanna pronunciata il 1 febbraio 2013, sicché non poteva parlarsi di ripristino della misura di massimo rigore nei suoi confronti ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), ha tuttavia ritenuto legittimo il titolo coercitivo, apprezzato come genetico e quindi passibile di riesame e non di appello, sulla base della disposizione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 1-bis, contenente esplicito riferimento all'intervenuta sentenza di condanna e ai criteri da applicare nell'esame delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c).
Il Tribunale, quindi, assodati i gravi indizi di colpevolezza discendenti dalla condanna in primo grado a dodici anni di reclusione, ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del De BI, insieme al concreto pericolo di fuga, in considerazione dei seguenti elementi: precedenti penali anche per delitti molto gravi (associazione finalizzata al narcotraffico, detenzione abusiva di armi, tentato omicidio, estorsione, rapina, furto aggravato ed altro); sottoposizione del ricorrente a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
inserimento nel circuito mafioso del territorio crotonese;
entità della pena subita, con la precisazione che il De BI era stato recentemente attinto da altra ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 29/03/2013, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone per reati inerenti agli stupefacenti.
Il concreto pericolo di fuga, in particolare, è stato desunto dall'essere il De BI esponente di spicco della cosca operativa nel territorio crotonese (cosca Vrenna - Corigliano - Bonaventura), inserito in una organizzazione criminale dedita al narcotraffico, come da recente sentenza di condanna subita in diverso processo;
e, perciò, in condizioni di poter contare sulla solidarietà esistente tra membri della stessa associazione e tra appartenenti a cosche alleate, e di avvalersi di una capillare rete di copertura, con la concreta possibilità di rendersi irreperibile e di sottrarsi all'esecuzione della pena.
2. Avverso tale ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il De BI, tramite il difensore, avvocato Romualdo Truncè del foro di Crotone, il quale deduce, con unico motivo, violazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), in riferimento all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), art. 275 c.p.p., comma 1-bis e art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), nonché
vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Il ricorrente reputa, innanzitutto, illegittima l'affermazione del Tribunale secondo cui "l'errato riferimento all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), (contenuto nel titolo coercitivo impugnato) non può di per sè comportare l'illegittimità dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere, basata sulla nuova situazione rappresentata nella sentenza di condanna", con la conseguente riqualificazione del titolo coercitivo come "nuovo provvedimento cautelare emesso per soddisfare legittime esigenze di prevenzione, ritenute attuali e sussistenti in concreto".
Così opinando, il Tribunale del riesame avrebbe travalicato i limiti del provvedimento cautelare del Tribunale di Crotone, adito dal pubblico ministero, il quale aveva espressamente richiesto l'applicazione della misura coercitiva ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b); il Tribunale avrebbe arbitrariamente fornito una diversa interpretazione del provvedimento cautelare impugnato, che era e resta un'ordinanza di ripristino di custodia in carcere, in realtà mai applicata con riguardo ai reati per i quali era sopravvenuta la condanna, così violando sia l'art. 307, comma 2, lett. b), cit.; sia l'art. 275, comma 1-bis, il quale prevede la possibilità di applicare la custodia cautelare contestualmente alla sentenza di condanna se, a seguito di essa, risulta taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett. b) e c), richiedendo quindi un esame di tali esigenze in stretto raccordo con i fatti oggetto dell'accertamento processuale, accertamento del quale non vi sarebbe traccia nell'ordinanza impugnata, emessa in accoglimento del diverso petitum di cui all'art. 307, comma 2, lett. b), cit., e sulla base di una diversa causa petendi.
Aggiunge il ricorrente, a confutazione dell'attualità delle ritenute esigenze cautelari, che i fatti giudicati in primo grado sono risalenti agli anni 1996/1999 - l'estorsione in danno di AN IO (capo P) - e al 24/11/1999 - il tentato omicidio in danno di ZI PP (capo Z) con le connesse violazioni della legge sulle armi (capo A1) -, donde l'illogico riconoscimento delle ragioni di cautela per fatti molto lontani nel tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Esso pone, innanzitutto, il seguente quesito di diritto: se l'ordinanza di ripristino della misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), adottata dal giudice procedente su conforme richiesta del pubblico ministero successivamente alla sentenza di condanna dell'imputato, nonostante l'assenza di pregresso titolo coercitivo per i reati oggetto di condanna, possa essere riqualificata, in sede di appello cautelare, come ordinanza genetica di applicazione della misura custodiate, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 1-bis, ed essere quindi confermata dal Tribunale distrettuale in relazione al più ampio spettro di esigenze cautelari previsto dal suddetto art. 275, comma 1-bis, che richiama l'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). Ritiene la Corte che la risposta debba essere positiva e che il Tribunale di Catanzaro non abbia, dunque, consumato la violazione di legge denunciata dal ricorrente.
Tanto sulla base dei seguenti principi di diritto.
In tema di misure cautelari, non viola la necessaria iniziativa del pubblico ministero di cui all'art. 291 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 179 c.p.p., comma 1 e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), il giudice procedente che, richiesto dal pubblico ministero di ripristinare la custodia cautelare ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), sull'erroneo presupposto che sia stata già
applicata la medesima misura per i reati oggetto di sopravvenuta condanna e che essa, prima della sentenza, sia divenuta inefficace per decorrenza dei termini, disponga invece la custodia cautelare, in sede di prima applicazione, sulla base dell'art. 275 c.p.p., comma 1- bis, apprezzando, insieme al concreto pericolo di fuga a norma dell'art. 274, comma 1, lett. b), richiamato in via esclusiva dall'art. 307, comma 2, lett. b), anche il concreto pericolo di commissione di delitti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cui rimanda, insieme alla lett. b), l'art. 275 c.p.p., comma 1-bis. L'ordinamento, invero, non pone un principio di rigorosa correlazione, analogo a quello tra l'imputazione contestata e la sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., tra la richiesta del pubblico ministero ai sensi dell'art. 291 c.p.p., comma 1, e il contenuto dell'ordinanza del giudice applicativa della misura a norma dell'art. 292 c.p.p., e ciò sia con riguardo al tipo di misura adottata, sia con riguardo alla natura delle esigenze apprezzate a fondamento di essa.
Nel caso di ripristino della custodia cautelare richiesto dal pubblico ministero dopo la condanna, dunque, la modifica del fondamento normativo della misura, qualificata dal giudice come istanza di prima applicazione, anziché come domanda di ripristino di misura già disposta, non incide sulla legittimità del provvedimento coercitivo;
e, di conseguenza, non è illegittimo il provvedimento del giudice, il quale, richiesto di ripristinare la custodia cautelare divenuta inefficace per decorrenza dei termini, con riguardo all'unica esigenza di prevenzione del concreto pericolo di fuga per cui tale ripristino è previsto dall'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), apprezzi invece la ricorrenza anche dell'esigenza cautelare di prevenzione criminale, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), richiamato dall'art. 275 c.p.p., comma 1-bis, attinente al diverso caso di prima applicazione del trattamento cautelare dopo la condanna.
Tale potere di corretto inquadramento giuridico della misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero e delle esigenze cautelari per essa apprezzabili va riconosciuto, altresì, al giudice dell'impugnazione cautelare, il quale legittimamente riqualifica come riesame il rimedio erroneamente esperito dall'imputato come appello, senza che ciò comporti, qualora la decisione sul gravame cautelare sia assunta senza l'osservanza dei termini prescritti, la perdita di efficacia della misura disposta (conformi: Sez. 1, n. 43814 del 08/10/2008, dep. 24/11/2008, Sutera, Rv. 241558 e 241559; Sez. 1, n. 16819 del 23/04/2010, dep. 03/05/2010, Mauriello, Rv. 247078). Facendo applicazione dei principi enunciati al caso di specie, discende che legittimamente il giudice dell'appello cautelare ha riqualificato il mezzo di impugnazione come riesame, sulla base del corretto inquadramento giuridico della custodia cautelare richiesta dal pubblico ministero, dopo la condanna dell'imputato, come domanda di prima applicazione e non di ripristino di una misura coercitiva mai prima applicata per i delitti oggetto di condanna, e, quindi, sulla base della definizione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare come provvedimento genetico, suscettibile perciò di essere sottoposto a riesame a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., e non di essere appellato davanti al Tribunale distrettuale ai sensi dell'art. 310 c.p.p.. 1.2. Quanto all'ulteriore doglianza di vizio della motivazione per omessa considerazione delle specifiche modalità e circostanze del fatto e, in particolare, della lontananza nel tempo dei delitti per cui è stata emessa sentenza di condanna, tale da escludere l'attualità delle esigenze cautelari, si tratta di una critica nel merito della decisione, come tale inammissibile in questa sede, tenendo conto che l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni del diritto e della logica, nell'apprezzare le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), ha tenuto conto dell'esito del procedimento e ha valorizzato i plurimi precedenti penali, giudiziari e di prevenzione del De BI, sopravvenuti ai fatti giudicati, in quanto indici sintomatici di una personalità proclive al delitto e di collegamenti criminali idonei a rendere concreto il pericolo di fuga, indipendentemente dall'attualità delle condotte incriminate. E, in proposito, giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013, dep. 27/01/2014, Tripicchio, Rv. 258053).
2. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2014