Sentenza 23 aprile 2010
Massime • 1
La corretta qualificazione, da parte del tribunale della libertà, del mezzo di impugnazione cautelare esperito dall'imputato e da quest'ultimo qualificato erroneamente come appello anziché riesame, non comporta, qualora la decisione su di esso sia assunta senza l'osservanza dei termini prescritti, la perdita di efficacia della misura disposta. (Fattispecie in tema di provvedimento di custodia cautelare adottato a norma dell'art. 275, comma primo-bis, cod. proc. pen. dal giudice di primo grado dopo condanna all'ergastolo, nei confronti del quale l'imputato aveva proposto impugnazione definita come appello anziché come riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2010, n. 16819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16819 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/04/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO RA M.S. - Consigliere - N. 1244
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 2588/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO AN N. IL 15/08/1962;
avverso l'ordinanza n. 6291/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 27/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI Paola;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. DI POPOLO chiedeva il rigetto del ricorso;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'assise di Santa Maria Capua a Vetere nei confronti di RI RA, condannato all'ergastolo per omicidio. Osservava che il giudice del merito, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi rappresentati dalla condanna in primo grado, aveva ritenuto applicabile l'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, ed aveva ravvisato la sussistenza di tutte le esigenze cautelari. Preliminarmente il tribunale affrontava l'eccezione processuale sollevata dalla difesa inerente l'esatta qualificazione giuridica dell'atto di impugnazione presentato dall'imputato, osservava che secondo una parte della giurisprudenza di legittimità la richiesta di riesame poteva essere presentata solo verso il provvedimento originario della misura, mentre per tutti gli altri provvedimenti era consentito solo l'appello; secondo altro orientamento più recente il riesame era consentito verso tutte le ordinanze impositive e quindi, qualora il provvedimento di custodia cautelare veniva emesso a seguito della revoca di un precedente provvedimento, il rimedio era il riesame. Riteneva pertanto che nel caso di specie il mezzo di impugnazione doveva essere qualificato come riesame. Osservava, però, che tale riqualificazione dell'atto di impugnazione non comportava la perdita di efficacia della misura per effetto dell'inutile decorso dei termini previsti dall'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, perché il principio stabilito dall'art. 568 c.p.p., comma 5,
della conservazione del mezzo di impugnazione, non poteva comportare che la parte potesse trarre un indebito vantaggio dal proprio errore. Nel caso specifico era pacifico che l'errore era stato commesso dalla parte che aveva qualificato la sua impugnazione come appello, ritenendo che la misura fosse stata applicata ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, mentre invece la corte d'assise aveva chiaramente specificato che era stata emessa ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis. Infatti nel caso di specie era accaduto che durante le indagini preliminari all'indagato era stata applicata la misura della custodia cautelare, poi revocata dal tribunale del riesame per la mancanza dei gravi indizi.
Ne discendeva che in relazione al caso specifico, all'imputato, condannato in primo grado per omicidio all'ergastolo, doveva applicarsi la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, in relazione alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) e c), ritenute sussistenti dal giudice di merito alla luce della personalità dell'imputato, alla efferatezza della condotta, alla circostanza della sua affiliazione ad un pericoloso clan camorristico, emersa durante l'istruttoria dibattimentale;
inoltre risultava aver commesso reati di estorsione e ricettazione aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 in epoca di molto successiva all'omicidio, dal che se ne poteva dedurre che le condizioni fisiche e mentali dell'imputato non erano tali da non consentirgli la fuga. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva:
- violazione di legge in quanto, dopo aver qualificato l'impugnazione come riesame, aveva omesso di trarne la conseguenza obbligatoria della perdita di efficacia della misura per omesso rispetto dei termini;
infatti la misura non era stata adottata nell'immediatezza della sentenza di condanna, ma dopo 25 giorni, senza ancorare al caso concreto la sussistenza delle esigenze cautelari e senza rilevare che la condanna per reati commessi successivamente era stata scontata dall'imputato nell'ospedale psichiatrico giudiziario perché ritenuto affetto da turbe psichiche. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Di fronte alle questioni di diritto affrontate dal tribunale del riesame e risolte con motivazione esaustiva e congrua in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia, i motivi di ricorso si caratterizzano per la loro genericità rispetto alle questioni proposte e per la loro incongruenza. Sostenere che la misura doveva considerarsi decaduta per omesso rispetto dei termini in quanto era stata emessa non contestualmente alla sentenza di condanna e quindi con attenuazione delle garanzie del ricorrente e compromissione del diritto di difesa è incongruo perché le questioni di diritto in esame sono del tutto diverse. Il tribunale ha, da un lato, ritenuto che l'impugnazione doveva essere qualificata come riesame, dall'altro, ha ritenuto che, trattandosi di una qualificazione compiuta a favore dell'imputato e dovuta ad un suo errore, non poteva egli poi invocare il rispetto dei termini di uno strumento che non aveva saputo individuare (Sez. 1, 8 gennaio 2008 n. 43814, rv. 241559; Sez. 6, 24 maggio 2006 n. 23773, rv. 234735). Ritenere, come sembra prospettare nel ricorso, che il suo errore era dovuto al fatto che la misura non era stata emessa contestualmente alla condanna, è inconferente avendo la giurisprudenza di legittimità affermato che l'espressione contestualmente contenuta nell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, non preclude la possibilità che la misura sia adottata in epoca successiva alla sentenza (sez. 6, 19 gennaio 2005 n. 14223, rv. 231377).
Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari il tribunale ha sostenuto che sussistevano ambedue quelle previste dall'art. 274 c.p.p., lett. b) e c), ricavandole, non certo dalla sola condanna all'ergastolo, ma dall'esame della personalità dell'imputato e dalla sua pericolosità desunta da comportamenti criminali assunti in epoca recente, dai quali poteva anche ricavarsi il dubbio sulla sussistenza di gravi patologie fisiche e mentali che rendevano insussistente il pericolo di fuga. La circostanza inflitte era stata scontata in OPG non valeva ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e della reiterazione di comportamenti violenti. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010