Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2010, n. 16819
CASS
Sentenza 23 aprile 2010

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La corretta qualificazione, da parte del tribunale della libertà, del mezzo di impugnazione cautelare esperito dall'imputato e da quest'ultimo qualificato erroneamente come appello anziché riesame, non comporta, qualora la decisione su di esso sia assunta senza l'osservanza dei termini prescritti, la perdita di efficacia della misura disposta. (Fattispecie in tema di provvedimento di custodia cautelare adottato a norma dell'art. 275, comma primo-bis, cod. proc. pen. dal giudice di primo grado dopo condanna all'ergastolo, nei confronti del quale l'imputato aveva proposto impugnazione definita come appello anziché come riesame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2010, n. 16819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16819
    Data del deposito : 23 aprile 2010

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