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Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 14943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14943 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere IA SA BELMONTE;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Raffaele PICCIRILLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, quale Giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio conseguente all’annullamento pronunciato dalla I Sezione penale (sentenza n. 24389/2025), ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle condanne riportate da AN CA con le seguenti quattro sentenze, relative a delitti di varia natura commessi in Seminara e Corigliano tra il 1992 e il 2013: - 1) sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 15.11.1999 (irrev. il 26/06/2000) in relazione ai reati di cui agli art. 73 e 74 T.U.L.S. commessi fino a 25/11/1992 (c.d. processo ON); Penale Sent. Sez. 5 Num. 14943 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE IA SA Data Udienza: 22/01/2026 2 - 2) sentenza del G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 22.12.2010, irrev. il 19.6.2014, per i delitti di cui all’art. 416-bis cod.pen. e due reati-fine commessi dall’aprile 2007 al dicembre 2008 (c.d. processo ‘MI’); - 3) sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro in data 30.9.2014, irrev. il 23.9.2015, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 TULS e 7 Legge n. 203 del 1991, art. 14 Legge n. 497/1974, art. 23 Legge n. 110/1975, art. 648 cod. pen. commessi il 13/01/2013; - 4) sentenza del Tribunale di Palmi in data 6.2.2013, irrev. il 6.7.2013, per il delitto di cui all’art. 9 della Legge n. 1423 del 1956, commesso fino all’11/02/2009. 1.1.Con l’ordinanza annullata, il Tribunale di Milano aveva accolto l’istanza e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i giudicati di cui alle suddette sentenze, ritenendo, quanto ai delitti di cui alle prime due sentenze, risultare, dalla seconda (c.d. processo ‘MI’), la sussistenza di una continuità tra l'associazione finalizzata al narcotraffico del 1992 e quella mafiosa del 2007, e, con riguardo alle sentenze di cui ai punti 3) e 4), trattarsi di reati commessi dall'istante durante la latitanza e con i quali il ricorrente non solo si era assicurato il perdurare di tale condizione, ma aveva anche agevolato la cosca di appartenenza, risultando perciò anch'essi espressione di un unico disegno criminoso. 1.2. Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione ha annullato la suddetta ordinanza, per essere stata trascurata la rilevante distanza temporale tra gli addebiti associativi ex artt. 74 TULS (1992) e 416-bis cod. pen. (dal 2007 al 2008) e per essere stata confusa l’unitaria programmazione dei delitti con l’accertata sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., eludendo il consolidato principio giurisprudenziale per il quale «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio», posto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati-fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01). 1.3. Con l’ordinanza impugnata, il giudice del rinvio ha ritenuto insuperabili le rilevate carenze di elementi sintomatici della medesima deliberazione criminosa;
in particolare, ha considerato: - l’intervenuta assoluzione del CA dall’addebito di associazione mafiosa nella sentenza del 1999, che lo condannava per la sola associazione dedita al narcotraffico;
- la sopravvenuta condanna di CA per un delitto di associazione mafiosa commesso quindici anni dopo, con un programma delittuoso circoscritto ad attività estorsive;
3 - la distanza temporale (oltre vent’anni) tra le condotte di detenzione illegale di armi e quelle di traffico di sostanze stupefacenti accertate con la sentenza del 2014; - l’estemporaneità e la distanza temporale della violazione della sorveglianza speciale accertata con la sentenza del Tribunale di Palmi del 2013; - il diverso ambito geografico dei due delitti associativi e la loro disomogeneità programmatica;
- l’insufficienza della mera comune contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 della Legge n. 203 del 1991 a giustificare l’unificazione sanzionatoria. 2.Il ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati Antonio RI e GI OL, è affidato a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, denunciano erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per mancato approfondimento e mancata verifica delle condizioni indicative della continuità tra l’associazione dedita al narcotraffico realizzatasi nel 1992 e quella mafiosa del 2007. 2.1.1. Il giudice di rinvio, pur avendo dato atto che le due sentenze di primo e secondo grado del processo ‘MI’ divergono quanto alla esistenza della Cosca ‘CA’, prima della faida oggetto del processo, esistenza esclusa dalla Corte di appello soprattutto con riferimento alla posizione del ricorrente, ponendo “una netta soluzione di continuità” fra le due associazioni, ha incentrato il proprio scrutinio su un tale giudizio che, tuttavia, a leggere la sentenza, non appare affatto tranciante;
in realtà, il giudice dell’esecuzione trascura di considerare come in molte “parti della sentenza il giudizio di mafiosità del CA è inequivocabilmente percepibile e puntualmente valorizzato dalla stessa sentenza della Corte di appello” nel processo MI. In sostanza, l’ordinanza impugnata non ha dato seguito al mandato che richiedeva di approfondire con valide argomentazioni l’affermazione del giudice di primo grado del processo MI, che aveva ritenuto che “già prima della esplosione della faida la cosca CA aveva una struttura ben definita”. In realtà, al di là della statuizione contenuta nel dispositivo di secondo grado, la stessa Corte di appello, in motivazione, definiva il CA ‘mafioso di rango’, e lo considerava come soggetto connotato da immanente mafiosità già prima dello scoppio della faida oggetto del processo MI. La verifica degli elementi sintomatici sussumibili già in passato nel paradigma di cui all’art. 416-bis cod. pen. - sostiene la difesa ricorrente - sarebbe dovuta passare attraverso l’analisi (pg. 56 e ss. della sentenza di appello MI) di ulteriori elementi, quali i colloqui intercettati, i riferimenti alla costante disponibilità di armi da parte del clan, la condizione di latitanza di alcuni esponenti di spicco che, tuttavia, risultavano presenti sul territorio di Seminara, le intercettazioni in carcere, da cui emergeva la solidarietà al CA nel momento più delicato della faida, elementi tutti sintomatici della preesistenza della 4 consorteria di stampo familiare nella quale si riconosce implicitamente che il CA ricopriva, anche durante la detenzione, un ruolo di vertice. 2.1.2. D’altronde, i collaboratori di giustizia riferivano della risalente presenza a Seminara della cosca CA, dedita al traffico di stupefacenti, prevalentemente nel nord Italia, ma in rapporto di collaborazione con le altre famiglie dedite in Seminara alle estorsioni. 2.1.3. L’ordinanza impugnata è illogica anche nella parte in cui evita di confrontarsi con gli argomenti spesi dalle sentenze di merito con riguardo al medesimo ambito territoriale in cui si sono consumati gli episodi delittuosi relativi ai primi due processi, ovvero i comuni di Seminara e Sinopoli, e solo in via residuale in Liguria, anche con sovrapposizione di soggetti coinvolti nei due processi. 2.1.4. Così come omette di valutare, ai fini dell’arco temporale in cui si sono svolti i fatti relativi alle due associazioni, che, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, emergeva che l’antefatto storico dell’allontanamento della cosca CA da Seminara e il rafforzamento economico proveniente dal traffico di stupefacenti come accertato nel processo ON, fossero fatti prodromici a una più efficace contrapposizione alla cosca dominante a Seminara, quella dei IO, cosicchè, le condotte accertate nel processo ON dovevano essere considerate l’antefatto logico di quanto accaduto all’interno del processo ‘MI’. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra le sentenze di cui ai punti 1,2,3 dell’ordinanza impugnata. 2.2.1. Si deduce che l’ordinanza impugnata ha argomentato solo in merito all’assenza di requisiti fra le sentenze n. 2 e 3, mentre ha del tutto trascurato la sentenza di cui al punto n. 1., sebbene lo stesso ricorrente avesse ammesso come lo stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità presso il covo della latitanza (oggetto della sentenza sub 3) fosse una residua partita della più ampia detenzione contestata nel processo ON (sentenza del punto 1). 2.2.2. Ma anche con riguardo al negato vincolo della continuazione tra le sentenze sub 2) e 3), per la distanza temporale tra i fatti giudicati nelle due sentenze, la diversità territoriale e la non omogeneità delle violazioni, manca una opportuna riflessione, dal momento che, come emerge dagli elementi depositati, il CA, durante la latitanza, si preoccupava di mantenere finanziariamente la ‘famiglia’ ben oltre il termine di cessazione della condotta associativa di cui al processo MI (dunque oltre il 2008), e commetteva reati di armi e droga, continuando a svolgere il ruolo apicale del sodalizio mafioso, elementi deponenti per la sussistenza del vincolo della continuazione tra la condotta oggetto della sentenza sub 3 e quella giudicata nel processo ‘MI’. 5 2.2.3. La latitanza di CA iniziava nell’ottobre 2008 e cessava a gennaio 2013, quando gli venivano contestati i reati di detenzione di un’arma e di sostanze stupefacenti (sentenza sub 3), cosicchè, tali ultimi reati sono stati commessi durante la latitanza, assicurando al ricorrente l’esercizio permanente delle funzioni apicali del sodalizio di cui al processo MI. Il ruolo verticistico di organismo mafioso armato, il pregresso stato di latitanza, erano chiari indici rivelatori della pregressa programmazione del proprio agire, tanto in adesione alla opinione prevalente nella giurisprudenza recente, c.d. teleologico- programmatica. 3. Analoghi vizi sono dedotti con il terzo motivo in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra le sentenze di cui ai punti 1),2),3) rispetto a quella sub 4), con cui il ricorrente è tato condannato per la violazione della misura di prevenzione essendosi dato alla latitanza. Si contesta la logicità della valutazione operata dal provvedimento impugnato, che ha ritenuto la condotta in questione meramente occasionale e non anticipatamente programmata. Invece, CA, dandosi alla latitanza, si sottrasse alla misura di prevenzione ma anche alla esecuzione della ordinanza cautelare emessa nel procedimento ‘MI’, sicchè, al momento dell’arresto, le condotte erano coincidenti. Si sostiene che, quando si diede alla latitanza, continuando a mantenere il comando del clan e dedicandosi alla vendita di armi e di droga, per favorire l’associazione, come accertato dalla sentenza sub 3), che ha ravvisato la aggravante dell’agevolazione mafiosa, egli si era rappresentato quelle condotte indicate nella sentenza sub 3. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non è fondato. 2. Come premesso, il provvedimento impugnato è stato adottato in sede di rinvio. Con l’ordinanza annullata dal Giudice di legittimità, il Tribunale di Milano, quale Giudice dell’esecuzione, aveva accolto la richiesta presentata da Antonio CA riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle ricordate quattro sentenze. Con il ricorso per cassazione, il Pubblico Ministero aveva lamentato, in primo luogo, che, nella ordinanza in quella sede impugnata, non si era tenuto conto del verdetto assolutorio pronunciato nel processo c.d. ON in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., negando la sussistenza, alla data del 25/11/1992, di una associazione per delinquere di tipo mafioso denominata “Cosca CA” operante nel territorio di Seminara, condannando il ricorrente, invece, per il delitto di cui all’art. 74 T.u. stupefacenti, ma, in relazione a una associazione operante nel territorio del ponente Ligure. Invece, nel processo ‘MI’, CA era stato ritenuto colpevole di associazione di tipo mafioso, quale intraneo nella cosca ‘CA-IO ‘ngrisi’ operante a Seminara negli anni 2007/2008, e si era escluso che egli avesse fatto parte in precedenza di una cosca realmente esistente. Con un secondo motivo, il P.M. ricorrente 6 aveva denunciato violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., giacchè le associazioni oggetto dei processi ON e ‘MI’ sono nate e hanno operato in contesti diversi e fisicamente lontani, a distanza di quindici anni di distanza, con finalità eterogenee, elementi ostativi al riconoscimento della continuazione. 2.1. La sentenza rescindente ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso fondati e ha annullato in toto il primo pronunciamento. Come è noto, il giudice del rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 - dep. 2024. Lombardi, Rv. 28580102), essendo chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez. 3, n. 7882 del 10 gennaio 2012, Montali, Rv. 252333). 2.1.1. Occorre, quindi, dare atto, del contenuto del vincolo di rinvio: la Corte di cassazione ha riscontrato un vizio di motivazione complessivo rispetto ai motivi di ricorso in quella sede prospettati, che contemplavano la necessità di una valutazione individualizzata degli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, richiedendo un confronto diretto con la posizione del condannato Antonio CA, onde valutare se egli – con riferimento ai dei delitti da lui commessi – «sin dal primo delitto, relativo a un traffico di stupefacenti commesso nel 1992 in Liguria, avesse programmato di costituire o di divenire partecipe, nel 2007-2008, di un’associazione di tipo mafioso, a cui era in quel momento estraneo, e di commettere estorsioni, verificando la sussistenza di uno o più degli elementi sintomatici, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le causali e le modalità della condotta» , specificando che, anche nell’accertare la continuazione tra reati associativi, «non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza de soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5 n. 2900 del 26/04/2021, Rv.281375).»( Così la sentenza rescindente). 2.1.2. Analoga censura è stata mossa alla motivazione con la quale la prima ordinanza aveva rinvenuto elementi sintomatici di una unicità di disegno criminoso tra i delitti giudicati con le sentenze dei processi ON e ‘MI’, e quelli giudicati con le due sentenze successive del 30/09/2014 e del 06/07/2013, richiedendo al giudice del rinvio, in ragione dell’ampio arco temporale intercorso tra la commissione dei fatti giudicati nei primi due 7 processi e quelli commessi successivamente, «una valutazione molto approfondita circa la loro ritenuta unicità di programmazione». 3. Tanto premesso, si osserva come la tesi difensiva posta a fondamento del primo motivo di ricorso sia incentrata sul recupero della contestualizzazione mafiosa della vicenda del 1992 come asserita dal giudice di primo grado, onde sostenere la affermazione di una continuità tra l’associazione ex art. 74 dpr 309/90 realizzatasi nel 1992 e quella ex art. 416-bis cod. pen. del 2007, che, però, non ha trovato conferma nel giudizio definitivo, dal momento che, come ricordato nell’ordinanza impugnata, il processo ON ha negato l’esistenza nel 1992 di un’associazione di tipo mafioso, e, comunque, ne ha escluso la appartenenza del CA, che, appunto, è stato definitivamente assolto, in quel processo, dal delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. 3.1. Nella medesima ottica recuperatoria di un preesistente coinvolgimento del CA in dinamiche associative di tipo mafioso, si richiama il riferimento, contenuto nelle sentenze di merito del processo cd. ‘MI’, a una fama criminale del CA, che, però, era spesa per l’esercizio di attività estorsive, a distanza di quindici anni dai fatti oggetto della condanna precedente, avente riguardo, come detto, a differenti tipologie criminose;
si riproducono informazioni probatorie corroborative della risalente esistenza della cosca CA, ma non del ruolo assuntovi dal ricorrente negli anni ’90, e si formula il richiamo di massime giurisprudenziali e sociologiche che ammettono in linea teorica la possibile continuità tra gruppi criminali e la continuazione tra reati associativi, senza misurarsi, in concreto, con gli indizi temporali, modali e geografici che devono concretizzare l’unità deliberativa. 3.2. Ma in tal modo, il ricorso, oltre a non confrontarsi con la motivazione spesa dal giudice di merito nel provvedimento impugnato - che, nell’escludere la sussistenza di elementi di sostegno a un’ideazione unitaria dei reati da parte del CA, ha considerato, quanto ai reati associativi, l’assenza di continuità temporale e territoriale, la disomogeneità delle violazioni attinenti a reati associativi assai differenti e le diverse modalità della condotta, e che, in quanto priva di illogicità manifeste, non è censurabile in questa sede - mira di fatto a riproporre il medesimo percorso logico già censurato dal giudice rescindente, che ha posto in luce la necessità che, ai fini della continuità criminosa, si faccia riferimento ai delitti effettivamente commessi, e per i quali vi sia stata condanna, onde acclarare se, fin dal primo delitto, relativo a un traffico di stupefacenti commesso nel 1992 in Liguria, il CA avesse già programmato di associarsi, a distanza di quindici anni, a una associazione mafiosa, a cui a quel tempo era estraneo. Il primo motivo è, dunque, infondato. 4. Analogamente infondati sono gli altri due motivi, con i quali l’ordinanza impugnata è censurata nella parte in cui ha negato la continuazione tra i due delitti associativi e i reati di cui ai precedenti punti 3) e 4). 8 4.1. Quanto al delitto sub 3), anche in questo caso il provvedimento impugnato ha escluso, del tutto ragionevolmente, la sussistenza di indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, tenendo conto della notevole distanza temporale rispetto ai fatti associativi pregressi e della assenza in tal caso sia di contiguità territoriale che di omogeneità delle violazioni, osservando come non siano ricavabili, neppure dalla sentenza di merito che ha riconosciuto la circostanza aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1992 (oggi contenuta nell’art. 416 -bis.
1. cod. pen.), elementi fattuali da cui desumere la antecedente ideazione e programmazione, durante la direzione del sodalizio mafioso di cui alla sentenza sub 2, neppure nel momento in cui decideva di rendersi irreperibile. 4.2. Rispetto a tali argomenti la difesa propone una alternativa ricostruzione che, tuttavia, non si presenta idonea a scardinare il ragionamento seguito dal giudice di merito perché avulsa dalla rilevantissima distanza temporale tra i fatti, che di per sé sola rende implausibile l’ipotesi della contestuale deliberazione criminosa, con argomenti coerenti con la natura dell'istituto della continuazione, e conformi a consolidati canoni ermeneutici, secondo i quali l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., richiamato per la fase esecutiva dall'art. 671 cod. proc. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, mentre non coincide con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelino una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni e opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615). Si vuole dire – ribadendo quanto già osservato dalla sentenza di annullamento - che non può la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, quand’anche dovuta ad una determinata scelta di vita, o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, integrare di per sè l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, che, per caratterizzare l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., debbono risultare già insieme presenti alla mente del reo (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896), quantomeno in termini di una progettualità già insorta nelle linee essenziali in occasione della commissione del primo dei delitti accertati. Insomma, non vanno confuse la ricaduta nel reato o l'abitualità a delinquere con gli elementi distintivi dell'istituto della continuazione, ovvero con il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione abbracciante i diversi reati commessi) necessario alla riduzione ad unità quoad poenam, dei vari episodi delittuosi compiuti (Sez. 2, n. 2932 del 24/09/1982 (dep. 1983 ) Rv. 158309). Ed è per questo, per l’autonomia di tali piani valutativi, giacchè l'art. 81 cod. pen. non pone limiti temporali all’applicazione dell'istituto della continuazione, che si afferma come, in astratto, la continuazione nel reato non sia esclusa dal fatto che un notevole lasso di tempo separi la commissione di un episodio delittuoso dagli altri, purchè emerga da 9 dati positivi, sia pure in via indiretta e logica, l'appartenenza dei fatti delittuosi ad un'unica matrice ideativa (Sez. 4, n. 6386 del 05/11/1981 (dep. 1982 ) Rv. 154388). Mentre, al contrario, non è riconoscibile l'unicità del disegno criminoso, ai fini della affermazione della sussistenza del vincolo della continuazione, sulla sola base del non eccessivo intervallo di tempo intercorso tra i vari episodi criminosi e della identità delle norme violate, non essendo tali elementi di per sè idonei a dimostrare che tutti gli episodi anzidetti siano stati frutto di una originaria determinazione volitiva, e non invece di un generico programma di attività delinquenziale il quale ben può realizzarsi nella commissione, anche a distanza ravvicinata, di identiche violazioni di legge ciascuna delle quali, però, occasionata da impulsi contingenti. (Sez. 1, n. 2059 del 11/05/1992 Cc. (dep. 05/06/1992 ) Rv. 190530). Né rileva che tra altri analoghi fatti di reato precedenti la continuazione sia stata invece riconosciuta, essendo ovvio che l'ennesima reiterazione delle stesse condotte criminali possa determinare, alla luce di nuovi elementi di valutazione fondati su fatti diversi, una diversa considerazione del profilo criminale dell'imputato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 24886201). 4.3.Posto, quindi, che in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psico- fisiche (come la tossicodipendenza), ciò che rileva, invece, è che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Ed è tale programma criminoso a dovere essere positivamente e rigorosamente provato, gravando il relativo onere sulla parte che invochi la continuazione, non giovando a tale fine la mera indicazione dell'identità delle norme di legge violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze costituenti indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti concernenti i singoli reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 -dep. 30/08/2016, Rv. 267580), e non probanti della preventiva deliberazione a delinquere che ne avrebbe unificato l'ideazione anteriormente alla loro singola commissione.» (Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196545 –01). 5. Di tali coordinate ermeneutiche l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione, avendo operato una valutazione congrua e logica, laddove, con riguardo alle vicende qui in esame, il Giudice dell’esecuzione, come si è già ricordato, ha dato atto della eterogeneità delle condotte, della disomogeneità spazio – temporale e della inverosimiglianza della prospettazione difensiva secondo cui, fin dal 1992, anno in relazione al quale vi è stata condanna per il delitto 10 di cui all’art. 74, il ricorrente, già coinvolto in contesti associativi operanti in Seminara, pur risultando assolto dal delitto di cui all’art. 416 -bis cod. proc. pen. con la sentenza resa nel processo c.d. Ponente, che dubitava finanche della stessa esistenza della associazione denominata clan ‘CA’. 5.1. Allo stesso modo, risulta adeguatamente argomentato il diniego del vincolo della continuazione con riguardo alla condotta di cui alla sentenza sub 3 (reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990), per non essere emersi, se non nell’assertiva prospettazione difensiva, elementi concreti significativi della originaria prefigurazione e rappresentazione della successiva commissione di altri reati, sempre a distanza di anni, anche disomogenei tipologicamente e territorialmente. 5.2. Lo stesso è a dirsi con riguardo al quarto delitto, in relazione al quale il diniego del giudice a quo si fonda sulla ritenuta occasionalità ed estemporaneità della condotta (violazione della misura di prevenzione), senza che possa apprezzarsene alcuna illogicità che la difesa ricorrente affida al tentativo di propugnare una non consentita diversa valutazione degli elementi fattuali, come si ripete, non arbitrariamente valutati dal giudice di merito. 6. In conclusione, la motivazione dell’ordinanza impugnata non impatta nelle denunciate illogicità mentre il ricorso mira a confutare la valutazione del giudice di merito senza farne emergere i vizi che pure denuncia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026 Il consigliere estensore MA ER Belmonte Il Presidente SS TE
lette le conclusioni del Procuratore generale, Raffaele PICCIRILLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, quale Giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio conseguente all’annullamento pronunciato dalla I Sezione penale (sentenza n. 24389/2025), ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle condanne riportate da AN CA con le seguenti quattro sentenze, relative a delitti di varia natura commessi in Seminara e Corigliano tra il 1992 e il 2013: - 1) sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 15.11.1999 (irrev. il 26/06/2000) in relazione ai reati di cui agli art. 73 e 74 T.U.L.S. commessi fino a 25/11/1992 (c.d. processo ON); Penale Sent. Sez. 5 Num. 14943 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE IA SA Data Udienza: 22/01/2026 2 - 2) sentenza del G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 22.12.2010, irrev. il 19.6.2014, per i delitti di cui all’art. 416-bis cod.pen. e due reati-fine commessi dall’aprile 2007 al dicembre 2008 (c.d. processo ‘MI’); - 3) sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro in data 30.9.2014, irrev. il 23.9.2015, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 TULS e 7 Legge n. 203 del 1991, art. 14 Legge n. 497/1974, art. 23 Legge n. 110/1975, art. 648 cod. pen. commessi il 13/01/2013; - 4) sentenza del Tribunale di Palmi in data 6.2.2013, irrev. il 6.7.2013, per il delitto di cui all’art. 9 della Legge n. 1423 del 1956, commesso fino all’11/02/2009. 1.1.Con l’ordinanza annullata, il Tribunale di Milano aveva accolto l’istanza e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i giudicati di cui alle suddette sentenze, ritenendo, quanto ai delitti di cui alle prime due sentenze, risultare, dalla seconda (c.d. processo ‘MI’), la sussistenza di una continuità tra l'associazione finalizzata al narcotraffico del 1992 e quella mafiosa del 2007, e, con riguardo alle sentenze di cui ai punti 3) e 4), trattarsi di reati commessi dall'istante durante la latitanza e con i quali il ricorrente non solo si era assicurato il perdurare di tale condizione, ma aveva anche agevolato la cosca di appartenenza, risultando perciò anch'essi espressione di un unico disegno criminoso. 1.2. Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione ha annullato la suddetta ordinanza, per essere stata trascurata la rilevante distanza temporale tra gli addebiti associativi ex artt. 74 TULS (1992) e 416-bis cod. pen. (dal 2007 al 2008) e per essere stata confusa l’unitaria programmazione dei delitti con l’accertata sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., eludendo il consolidato principio giurisprudenziale per il quale «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio», posto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati-fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01). 1.3. Con l’ordinanza impugnata, il giudice del rinvio ha ritenuto insuperabili le rilevate carenze di elementi sintomatici della medesima deliberazione criminosa;
in particolare, ha considerato: - l’intervenuta assoluzione del CA dall’addebito di associazione mafiosa nella sentenza del 1999, che lo condannava per la sola associazione dedita al narcotraffico;
- la sopravvenuta condanna di CA per un delitto di associazione mafiosa commesso quindici anni dopo, con un programma delittuoso circoscritto ad attività estorsive;
3 - la distanza temporale (oltre vent’anni) tra le condotte di detenzione illegale di armi e quelle di traffico di sostanze stupefacenti accertate con la sentenza del 2014; - l’estemporaneità e la distanza temporale della violazione della sorveglianza speciale accertata con la sentenza del Tribunale di Palmi del 2013; - il diverso ambito geografico dei due delitti associativi e la loro disomogeneità programmatica;
- l’insufficienza della mera comune contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 della Legge n. 203 del 1991 a giustificare l’unificazione sanzionatoria. 2.Il ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati Antonio RI e GI OL, è affidato a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, denunciano erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per mancato approfondimento e mancata verifica delle condizioni indicative della continuità tra l’associazione dedita al narcotraffico realizzatasi nel 1992 e quella mafiosa del 2007. 2.1.1. Il giudice di rinvio, pur avendo dato atto che le due sentenze di primo e secondo grado del processo ‘MI’ divergono quanto alla esistenza della Cosca ‘CA’, prima della faida oggetto del processo, esistenza esclusa dalla Corte di appello soprattutto con riferimento alla posizione del ricorrente, ponendo “una netta soluzione di continuità” fra le due associazioni, ha incentrato il proprio scrutinio su un tale giudizio che, tuttavia, a leggere la sentenza, non appare affatto tranciante;
in realtà, il giudice dell’esecuzione trascura di considerare come in molte “parti della sentenza il giudizio di mafiosità del CA è inequivocabilmente percepibile e puntualmente valorizzato dalla stessa sentenza della Corte di appello” nel processo MI. In sostanza, l’ordinanza impugnata non ha dato seguito al mandato che richiedeva di approfondire con valide argomentazioni l’affermazione del giudice di primo grado del processo MI, che aveva ritenuto che “già prima della esplosione della faida la cosca CA aveva una struttura ben definita”. In realtà, al di là della statuizione contenuta nel dispositivo di secondo grado, la stessa Corte di appello, in motivazione, definiva il CA ‘mafioso di rango’, e lo considerava come soggetto connotato da immanente mafiosità già prima dello scoppio della faida oggetto del processo MI. La verifica degli elementi sintomatici sussumibili già in passato nel paradigma di cui all’art. 416-bis cod. pen. - sostiene la difesa ricorrente - sarebbe dovuta passare attraverso l’analisi (pg. 56 e ss. della sentenza di appello MI) di ulteriori elementi, quali i colloqui intercettati, i riferimenti alla costante disponibilità di armi da parte del clan, la condizione di latitanza di alcuni esponenti di spicco che, tuttavia, risultavano presenti sul territorio di Seminara, le intercettazioni in carcere, da cui emergeva la solidarietà al CA nel momento più delicato della faida, elementi tutti sintomatici della preesistenza della 4 consorteria di stampo familiare nella quale si riconosce implicitamente che il CA ricopriva, anche durante la detenzione, un ruolo di vertice. 2.1.2. D’altronde, i collaboratori di giustizia riferivano della risalente presenza a Seminara della cosca CA, dedita al traffico di stupefacenti, prevalentemente nel nord Italia, ma in rapporto di collaborazione con le altre famiglie dedite in Seminara alle estorsioni. 2.1.3. L’ordinanza impugnata è illogica anche nella parte in cui evita di confrontarsi con gli argomenti spesi dalle sentenze di merito con riguardo al medesimo ambito territoriale in cui si sono consumati gli episodi delittuosi relativi ai primi due processi, ovvero i comuni di Seminara e Sinopoli, e solo in via residuale in Liguria, anche con sovrapposizione di soggetti coinvolti nei due processi. 2.1.4. Così come omette di valutare, ai fini dell’arco temporale in cui si sono svolti i fatti relativi alle due associazioni, che, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, emergeva che l’antefatto storico dell’allontanamento della cosca CA da Seminara e il rafforzamento economico proveniente dal traffico di stupefacenti come accertato nel processo ON, fossero fatti prodromici a una più efficace contrapposizione alla cosca dominante a Seminara, quella dei IO, cosicchè, le condotte accertate nel processo ON dovevano essere considerate l’antefatto logico di quanto accaduto all’interno del processo ‘MI’. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra le sentenze di cui ai punti 1,2,3 dell’ordinanza impugnata. 2.2.1. Si deduce che l’ordinanza impugnata ha argomentato solo in merito all’assenza di requisiti fra le sentenze n. 2 e 3, mentre ha del tutto trascurato la sentenza di cui al punto n. 1., sebbene lo stesso ricorrente avesse ammesso come lo stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità presso il covo della latitanza (oggetto della sentenza sub 3) fosse una residua partita della più ampia detenzione contestata nel processo ON (sentenza del punto 1). 2.2.2. Ma anche con riguardo al negato vincolo della continuazione tra le sentenze sub 2) e 3), per la distanza temporale tra i fatti giudicati nelle due sentenze, la diversità territoriale e la non omogeneità delle violazioni, manca una opportuna riflessione, dal momento che, come emerge dagli elementi depositati, il CA, durante la latitanza, si preoccupava di mantenere finanziariamente la ‘famiglia’ ben oltre il termine di cessazione della condotta associativa di cui al processo MI (dunque oltre il 2008), e commetteva reati di armi e droga, continuando a svolgere il ruolo apicale del sodalizio mafioso, elementi deponenti per la sussistenza del vincolo della continuazione tra la condotta oggetto della sentenza sub 3 e quella giudicata nel processo ‘MI’. 5 2.2.3. La latitanza di CA iniziava nell’ottobre 2008 e cessava a gennaio 2013, quando gli venivano contestati i reati di detenzione di un’arma e di sostanze stupefacenti (sentenza sub 3), cosicchè, tali ultimi reati sono stati commessi durante la latitanza, assicurando al ricorrente l’esercizio permanente delle funzioni apicali del sodalizio di cui al processo MI. Il ruolo verticistico di organismo mafioso armato, il pregresso stato di latitanza, erano chiari indici rivelatori della pregressa programmazione del proprio agire, tanto in adesione alla opinione prevalente nella giurisprudenza recente, c.d. teleologico- programmatica. 3. Analoghi vizi sono dedotti con il terzo motivo in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra le sentenze di cui ai punti 1),2),3) rispetto a quella sub 4), con cui il ricorrente è tato condannato per la violazione della misura di prevenzione essendosi dato alla latitanza. Si contesta la logicità della valutazione operata dal provvedimento impugnato, che ha ritenuto la condotta in questione meramente occasionale e non anticipatamente programmata. Invece, CA, dandosi alla latitanza, si sottrasse alla misura di prevenzione ma anche alla esecuzione della ordinanza cautelare emessa nel procedimento ‘MI’, sicchè, al momento dell’arresto, le condotte erano coincidenti. Si sostiene che, quando si diede alla latitanza, continuando a mantenere il comando del clan e dedicandosi alla vendita di armi e di droga, per favorire l’associazione, come accertato dalla sentenza sub 3), che ha ravvisato la aggravante dell’agevolazione mafiosa, egli si era rappresentato quelle condotte indicate nella sentenza sub 3. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non è fondato. 2. Come premesso, il provvedimento impugnato è stato adottato in sede di rinvio. Con l’ordinanza annullata dal Giudice di legittimità, il Tribunale di Milano, quale Giudice dell’esecuzione, aveva accolto la richiesta presentata da Antonio CA riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle ricordate quattro sentenze. Con il ricorso per cassazione, il Pubblico Ministero aveva lamentato, in primo luogo, che, nella ordinanza in quella sede impugnata, non si era tenuto conto del verdetto assolutorio pronunciato nel processo c.d. ON in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., negando la sussistenza, alla data del 25/11/1992, di una associazione per delinquere di tipo mafioso denominata “Cosca CA” operante nel territorio di Seminara, condannando il ricorrente, invece, per il delitto di cui all’art. 74 T.u. stupefacenti, ma, in relazione a una associazione operante nel territorio del ponente Ligure. Invece, nel processo ‘MI’, CA era stato ritenuto colpevole di associazione di tipo mafioso, quale intraneo nella cosca ‘CA-IO ‘ngrisi’ operante a Seminara negli anni 2007/2008, e si era escluso che egli avesse fatto parte in precedenza di una cosca realmente esistente. Con un secondo motivo, il P.M. ricorrente 6 aveva denunciato violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., giacchè le associazioni oggetto dei processi ON e ‘MI’ sono nate e hanno operato in contesti diversi e fisicamente lontani, a distanza di quindici anni di distanza, con finalità eterogenee, elementi ostativi al riconoscimento della continuazione. 2.1. La sentenza rescindente ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso fondati e ha annullato in toto il primo pronunciamento. Come è noto, il giudice del rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 - dep. 2024. Lombardi, Rv. 28580102), essendo chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez. 3, n. 7882 del 10 gennaio 2012, Montali, Rv. 252333). 2.1.1. Occorre, quindi, dare atto, del contenuto del vincolo di rinvio: la Corte di cassazione ha riscontrato un vizio di motivazione complessivo rispetto ai motivi di ricorso in quella sede prospettati, che contemplavano la necessità di una valutazione individualizzata degli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, richiedendo un confronto diretto con la posizione del condannato Antonio CA, onde valutare se egli – con riferimento ai dei delitti da lui commessi – «sin dal primo delitto, relativo a un traffico di stupefacenti commesso nel 1992 in Liguria, avesse programmato di costituire o di divenire partecipe, nel 2007-2008, di un’associazione di tipo mafioso, a cui era in quel momento estraneo, e di commettere estorsioni, verificando la sussistenza di uno o più degli elementi sintomatici, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le causali e le modalità della condotta» , specificando che, anche nell’accertare la continuazione tra reati associativi, «non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza de soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5 n. 2900 del 26/04/2021, Rv.281375).»( Così la sentenza rescindente). 2.1.2. Analoga censura è stata mossa alla motivazione con la quale la prima ordinanza aveva rinvenuto elementi sintomatici di una unicità di disegno criminoso tra i delitti giudicati con le sentenze dei processi ON e ‘MI’, e quelli giudicati con le due sentenze successive del 30/09/2014 e del 06/07/2013, richiedendo al giudice del rinvio, in ragione dell’ampio arco temporale intercorso tra la commissione dei fatti giudicati nei primi due 7 processi e quelli commessi successivamente, «una valutazione molto approfondita circa la loro ritenuta unicità di programmazione». 3. Tanto premesso, si osserva come la tesi difensiva posta a fondamento del primo motivo di ricorso sia incentrata sul recupero della contestualizzazione mafiosa della vicenda del 1992 come asserita dal giudice di primo grado, onde sostenere la affermazione di una continuità tra l’associazione ex art. 74 dpr 309/90 realizzatasi nel 1992 e quella ex art. 416-bis cod. pen. del 2007, che, però, non ha trovato conferma nel giudizio definitivo, dal momento che, come ricordato nell’ordinanza impugnata, il processo ON ha negato l’esistenza nel 1992 di un’associazione di tipo mafioso, e, comunque, ne ha escluso la appartenenza del CA, che, appunto, è stato definitivamente assolto, in quel processo, dal delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. 3.1. Nella medesima ottica recuperatoria di un preesistente coinvolgimento del CA in dinamiche associative di tipo mafioso, si richiama il riferimento, contenuto nelle sentenze di merito del processo cd. ‘MI’, a una fama criminale del CA, che, però, era spesa per l’esercizio di attività estorsive, a distanza di quindici anni dai fatti oggetto della condanna precedente, avente riguardo, come detto, a differenti tipologie criminose;
si riproducono informazioni probatorie corroborative della risalente esistenza della cosca CA, ma non del ruolo assuntovi dal ricorrente negli anni ’90, e si formula il richiamo di massime giurisprudenziali e sociologiche che ammettono in linea teorica la possibile continuità tra gruppi criminali e la continuazione tra reati associativi, senza misurarsi, in concreto, con gli indizi temporali, modali e geografici che devono concretizzare l’unità deliberativa. 3.2. Ma in tal modo, il ricorso, oltre a non confrontarsi con la motivazione spesa dal giudice di merito nel provvedimento impugnato - che, nell’escludere la sussistenza di elementi di sostegno a un’ideazione unitaria dei reati da parte del CA, ha considerato, quanto ai reati associativi, l’assenza di continuità temporale e territoriale, la disomogeneità delle violazioni attinenti a reati associativi assai differenti e le diverse modalità della condotta, e che, in quanto priva di illogicità manifeste, non è censurabile in questa sede - mira di fatto a riproporre il medesimo percorso logico già censurato dal giudice rescindente, che ha posto in luce la necessità che, ai fini della continuità criminosa, si faccia riferimento ai delitti effettivamente commessi, e per i quali vi sia stata condanna, onde acclarare se, fin dal primo delitto, relativo a un traffico di stupefacenti commesso nel 1992 in Liguria, il CA avesse già programmato di associarsi, a distanza di quindici anni, a una associazione mafiosa, a cui a quel tempo era estraneo. Il primo motivo è, dunque, infondato. 4. Analogamente infondati sono gli altri due motivi, con i quali l’ordinanza impugnata è censurata nella parte in cui ha negato la continuazione tra i due delitti associativi e i reati di cui ai precedenti punti 3) e 4). 8 4.1. Quanto al delitto sub 3), anche in questo caso il provvedimento impugnato ha escluso, del tutto ragionevolmente, la sussistenza di indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, tenendo conto della notevole distanza temporale rispetto ai fatti associativi pregressi e della assenza in tal caso sia di contiguità territoriale che di omogeneità delle violazioni, osservando come non siano ricavabili, neppure dalla sentenza di merito che ha riconosciuto la circostanza aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1992 (oggi contenuta nell’art. 416 -bis.
1. cod. pen.), elementi fattuali da cui desumere la antecedente ideazione e programmazione, durante la direzione del sodalizio mafioso di cui alla sentenza sub 2, neppure nel momento in cui decideva di rendersi irreperibile. 4.2. Rispetto a tali argomenti la difesa propone una alternativa ricostruzione che, tuttavia, non si presenta idonea a scardinare il ragionamento seguito dal giudice di merito perché avulsa dalla rilevantissima distanza temporale tra i fatti, che di per sé sola rende implausibile l’ipotesi della contestuale deliberazione criminosa, con argomenti coerenti con la natura dell'istituto della continuazione, e conformi a consolidati canoni ermeneutici, secondo i quali l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., richiamato per la fase esecutiva dall'art. 671 cod. proc. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, mentre non coincide con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelino una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni e opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615). Si vuole dire – ribadendo quanto già osservato dalla sentenza di annullamento - che non può la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, quand’anche dovuta ad una determinata scelta di vita, o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, integrare di per sè l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, che, per caratterizzare l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., debbono risultare già insieme presenti alla mente del reo (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896), quantomeno in termini di una progettualità già insorta nelle linee essenziali in occasione della commissione del primo dei delitti accertati. Insomma, non vanno confuse la ricaduta nel reato o l'abitualità a delinquere con gli elementi distintivi dell'istituto della continuazione, ovvero con il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione abbracciante i diversi reati commessi) necessario alla riduzione ad unità quoad poenam, dei vari episodi delittuosi compiuti (Sez. 2, n. 2932 del 24/09/1982 (dep. 1983 ) Rv. 158309). Ed è per questo, per l’autonomia di tali piani valutativi, giacchè l'art. 81 cod. pen. non pone limiti temporali all’applicazione dell'istituto della continuazione, che si afferma come, in astratto, la continuazione nel reato non sia esclusa dal fatto che un notevole lasso di tempo separi la commissione di un episodio delittuoso dagli altri, purchè emerga da 9 dati positivi, sia pure in via indiretta e logica, l'appartenenza dei fatti delittuosi ad un'unica matrice ideativa (Sez. 4, n. 6386 del 05/11/1981 (dep. 1982 ) Rv. 154388). Mentre, al contrario, non è riconoscibile l'unicità del disegno criminoso, ai fini della affermazione della sussistenza del vincolo della continuazione, sulla sola base del non eccessivo intervallo di tempo intercorso tra i vari episodi criminosi e della identità delle norme violate, non essendo tali elementi di per sè idonei a dimostrare che tutti gli episodi anzidetti siano stati frutto di una originaria determinazione volitiva, e non invece di un generico programma di attività delinquenziale il quale ben può realizzarsi nella commissione, anche a distanza ravvicinata, di identiche violazioni di legge ciascuna delle quali, però, occasionata da impulsi contingenti. (Sez. 1, n. 2059 del 11/05/1992 Cc. (dep. 05/06/1992 ) Rv. 190530). Né rileva che tra altri analoghi fatti di reato precedenti la continuazione sia stata invece riconosciuta, essendo ovvio che l'ennesima reiterazione delle stesse condotte criminali possa determinare, alla luce di nuovi elementi di valutazione fondati su fatti diversi, una diversa considerazione del profilo criminale dell'imputato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 24886201). 4.3.Posto, quindi, che in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psico- fisiche (come la tossicodipendenza), ciò che rileva, invece, è che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Ed è tale programma criminoso a dovere essere positivamente e rigorosamente provato, gravando il relativo onere sulla parte che invochi la continuazione, non giovando a tale fine la mera indicazione dell'identità delle norme di legge violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze costituenti indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti concernenti i singoli reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 -dep. 30/08/2016, Rv. 267580), e non probanti della preventiva deliberazione a delinquere che ne avrebbe unificato l'ideazione anteriormente alla loro singola commissione.» (Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196545 –01). 5. Di tali coordinate ermeneutiche l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione, avendo operato una valutazione congrua e logica, laddove, con riguardo alle vicende qui in esame, il Giudice dell’esecuzione, come si è già ricordato, ha dato atto della eterogeneità delle condotte, della disomogeneità spazio – temporale e della inverosimiglianza della prospettazione difensiva secondo cui, fin dal 1992, anno in relazione al quale vi è stata condanna per il delitto 10 di cui all’art. 74, il ricorrente, già coinvolto in contesti associativi operanti in Seminara, pur risultando assolto dal delitto di cui all’art. 416 -bis cod. proc. pen. con la sentenza resa nel processo c.d. Ponente, che dubitava finanche della stessa esistenza della associazione denominata clan ‘CA’. 5.1. Allo stesso modo, risulta adeguatamente argomentato il diniego del vincolo della continuazione con riguardo alla condotta di cui alla sentenza sub 3 (reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990), per non essere emersi, se non nell’assertiva prospettazione difensiva, elementi concreti significativi della originaria prefigurazione e rappresentazione della successiva commissione di altri reati, sempre a distanza di anni, anche disomogenei tipologicamente e territorialmente. 5.2. Lo stesso è a dirsi con riguardo al quarto delitto, in relazione al quale il diniego del giudice a quo si fonda sulla ritenuta occasionalità ed estemporaneità della condotta (violazione della misura di prevenzione), senza che possa apprezzarsene alcuna illogicità che la difesa ricorrente affida al tentativo di propugnare una non consentita diversa valutazione degli elementi fattuali, come si ripete, non arbitrariamente valutati dal giudice di merito. 6. In conclusione, la motivazione dell’ordinanza impugnata non impatta nelle denunciate illogicità mentre il ricorso mira a confutare la valutazione del giudice di merito senza farne emergere i vizi che pure denuncia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026 Il consigliere estensore MA ER Belmonte Il Presidente SS TE