Sentenza 19 gennaio 2011
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È punita ora con le sanzioni previste per la guida senza patente, ora con quelle previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità, la condotta dello straniero di guida di veicolo con patente estera, scaduta di validità, a seconda che lo straniero abbia acquisito la residenza in Italia da oltre o da meno di un anno.
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3279 Anno 2013 Presidente: MARZANO FRANCESCO Relatore: IZZO FAUSTO SENTENZA Sul ricorso proposto da : MINZAT Marcel Vasile, n. a Jichisu De Jos -Romania- il 31\7\1968 avverso la sentenza del Tribunale di Varese del 22\4\2010 (n. 840\09); udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ; udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Oscar Cedrangolo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; Data Udienza: 18/10/2012 RITENUTO in FATTO 2. Avverso la sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, il difensore dell'imputato, lamentando che il Tribunale non aveva tenuto conto il Minzat era titolare di patente …
Leggi di più… - 2. Patente scaduta: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2011, n. 6821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6821 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 19/01/2011
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 95
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 29793/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OK ON, N. IL 24/12/1958;
avverso la sentenza n. 357/2009 TRIB. Di Teramo, SEZ. DIST. di ATRI, del 27/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) OK ON ha proposto ricorso avverso la sentenza 27 aprile 2010 del Tribunale di Teramo, sez. dist. di Atri, che l'ha condannato alla pena di Euro 2.000,00 per il reato di cui all'art. 116 C.d.S., comma 13 (guida di un'autovettura senza essere munito della patente di guida) commesso in Roseto degli Abruzzi il 19 febbraio 2008. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante che l'imputato disponesse di una patente albanese, peraltro già scaduta di validità, e ha quindi ritenuto che dovesse pronunziarsi sentenza di condanna per il reato indicato.
Con il proposto ricorso l'imputato censura la sentenza del Tribunale di Teramo contestando, in particolare, che nella sua condotta sia configurabile il reato contestato perché, in realtà, la condotta ipotizzabile è quella della guida con patente scaduta di validità. 2) Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. Il problema da risolvere nel presente processo concerne la soluzione del problema relativo all'inquadramento giuridico della condotta accertata dal giudice di merito e precisamente se la medesima integri la fattispecie prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 13 (guida senza patente) ovvero dal cit. D.Lgs., art. 126,
comma 7 (guida con patente scaduta di validità).
La disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da altri Stati è contenuta nell'art. 136 che, al comma 1, regola la possibilità di sostituire la patente rilasciata da uno stato comunitario con la patente nazionale. E, al comma 2, estende questa possibilità, a condizione di reciprocità, ai titolari di patenti di guida rilasciate da paesi non comunitari.
E anche l'ipotesi della patente di guida straniera scaduta di validità è disciplinata dal medesimo art. 136, i commi 6 e 7 riguardano, rispettivamente, l'ipotesi del conducente che guidi con patente di guida straniera non più in corso di validità a seconda che l'agente abbia acquisito la residenza in Italia da meno o da oltre un anno. Nel primo caso (comma 7) si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità; nel secondo caso (comma 6) si applicano le sanzioni previste per chi guida senza patente.
È da rilevare che l'art. 136, commi 6 e 7 non fanno alcuna distinzione tra patenti rilasciate da Stati esteri a seconda che si tratti o meno di Stati membri della Comunità europea o meno. 3) Risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente fu controllato il 24 aprile 2008 dalla polizia stradale ed esibì una patente di guida, rilasciata dalle autorità albanesi, che risultava scaduta il precedente 16 gennaio 2008.
Ciò è bastato al Tribunale per ritenere configurata l'ipotesi prevista dall'art. 116, comma 7, ma questa conclusione richiedeva che venisse accertata invece l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 136 che, in talune ipotesi, applica la disciplina riguardante la guida senza patente e in altre quella della guida con patente scaduta di validità.
In particolare il giudice di merito doveva accertare se l'imputato risiedesse effettivamente in Italia (come risulta peraltro dall'intestazione della sentenza) e da quanto tempo. Questo accertamento gli avrebbe consentito di verificare se era applicabile il ricordato art. 136, comma 6 (nel qual caso correttamente l'imputato sarebbe stato ritenuto responsabile del reato di guida senza patente) o il comma 7 (che avrebbe invece avuto come conseguenza quella di ritenere esistente la sola violazione amministrativa che sanziona la guida di un veicolo con patente scaduta di validità).
Alle considerazioni svolte consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo che si atterrà ai principi in precedenza enunciati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011