Sentenza 19 luglio 2017
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, non è necessaria l'assunzione delle prove dichiarative in contraddittorio tra le parti, essendo sufficiente che al proposto sia consentito, mediante l'esame degli atti, la possibilità di piena conoscenza del loro contenuto ed il diritto di controdedurre. (Fattispecie in cui la misura di prevenzione patrimoniale era stata adottata anche sulla base di sommarie informazioni, oltre che su prove dichiarative assunte nel corso del parallelo giudizio penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2017, n. 40552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40552 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2017 |
Testo completo
40552-17 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1527 Sent. Sez. n. Giacomo Paoloni - Presidente - CC. 19/7/2017 Maurizio Gianesini Stefano Mogini RGN 10063/2017 Orlando Villoni Emilia Anna Giordano Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da MA AN, n. a Milano il 21/2/1960 RI NA RI, n. a Milano il 2/5/1964 avverso il decreto del 16/1/2017 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha respinto gli appelli proposti da AN MA e NA RI RI avverso il decreto del 7 luglio 2016 del Tribunale di Milano con il quale era stata disposta nei confronti del MA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni due nonché la confisca 1 avente ad oggetto due immobili ubicati in Marcallo con Casone e i saldi di diversi rapporti bancari, tra i quali quello, dell'importo di euro 113.543, facente capo ad un conto corrente intestato a NA RI RI, moglie del proposto, ma ritenuto a questi riferibile.
2. La Corte milanese ha dato atto che nei confronti del MA, nella qualità di amministratore di diritto della COFIMA e di amministratore di diritto e di fatto della società MAECO s.r.l. e MAECO s.a.a, si era proceduto, sulla scorta di indagini condotte dalla Guardia di Finanza, in un procedimento penale, il cui esito non era ancora irrevocabile, per i reati di usura, accertati nel 2010 e fino al 2015 - traendone profitti per non meno di circa 245.000,00 euro e per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti consumati negli anni dal 2007 al 2014. Attraverso le indicate società il MA aveva autoprodotto fatture false, di imponibile complessivo di euro 4.800.000,00 ed IVA pari a 978.000,00. La Guardia di Finanza, in particolare, aveva ricostruito il reato di usura, all'esito di controlli incrociati e della dichiarazioni rese dai soggetti usurati, anche sulla scorta della documentazione sequestrata poiché il MA, per occultare i movimenti di denaro connessi alla vicende usurarie, aveva dato ad essi veste fittizia di corrispettivi concernenti regolari operazioni commerciali, fatturate e imputate nella contabilità delle due società. La Corte ha dunque, ritenuto accertata l'attuale pericolosità sociale del MA, inquadrandolo nelle categorie dei soggetti di cui all'art. 1, lett. a) e b) del d. lgs. 159/2011, quantomeno a partire dall'anno 2007, in quanto orientato stabilmente alla consumazione di traffici di reato e a vivere, anche in parte, con i proventi di detti reati. Nel decreto impugnato si rileva che i redditi conseguiti dalle società attraverso le quali il MA operava, benché dichiarati, dovevano ritenersi illeciti poiché le società si erano avvalse di fatture per operazioni inesistenti di ingente importo per mascherare i costi. La stessa cosa doveva ritenersi per i redditi percepiti dalla RI, quale dipendente della società MAECO fino all'anno 2012 poiché solo apparentemente la RI svolgeva lavoro dipendente, riteneva, dunque che era stato alimentato con provvista illecita, proveniente dal MA e dalla MAECO, anche il conto corrente intestato alla RI. In relazione agli immobili confiscati, si rileva che gli stessi erano stati acquistati con una provvista riveniente dai conti della MAECO, quindi illecita, e che l'importo acquisito a titolo di mutuo dalla Ing direct era affluito sui conti del proposto e della moglie ma non era stato utilizzato per l'acquisto.
3. Con motivi affidati ai difensori di fiducia, e di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini 2 della motivazione, propongono ricorso AN MA e la terza interessata, NA RI RI.
3.1 AN MA, denuncia vizio di violazione di legge per la ritenuta sussistenza del presupposto di applicazione della misura, cioè l'attuale pericolosità sociale. In particolare, nel ricorso a firma dell'avv. Pio Eugenio Pomponio, deduce che le conclusioni, su tale punto, del decreto impugnato sono contrastate dalla circostanza che il MA si trova sottoposto dall'agosto 2015 alla misura degli arresti domiciliari e non aveva mai dato adito a rilievi, svolgendo, al contrario, attività di volontariato in favore di varie onlus, dato, questo, da apprezzare con riguardo al contenuto della sentenza n. 291 della Corte Costituzionale. Denuncia, inoltre l'indebito automatismo nella trasposizione delle risultanze del processo penale di merito nel giudizio di prevenzione, incentrato sulla prognosi della reiterazione di etiche delinquenziali e non alla punizione di illecite condotte pregresse. Rileva che, ai fini della ritenuta sproporzione degli accumuli patrimoniali, non possono essere valutati i redditi sottratti a imposizione fiscale giacché ai fini della misura ablativa rileva che i redditi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, accertamenti nel caso non eseguiti poiché, semplicisticamente, è stato effettuato un raffronto fra redditi percepiti e redditi consumati pur essendo assodato lo svolgimento di lavoro dipendente, anche per il tramite di COFIMA e MAECO, del ricorrente. Anche rispetto agli immobili ubicati in Marcallo con Casone, la decisione della Corte è frutto di mero formalismo poiché, pur essendo stato pagato il corrispettivo con anticipazione di denaro riveniente dalla MAECO, ciò non toglie che la somma sia poi refluita nella società con il mutuo Ing Direct, il cui importo va pertanto restituito al ricorrente.
3.1.1 Anche nel ricorso a firma dell' avvocato Francesca Cattaneo e avvocato Alessandro Zonca si denuncia, con il primo motivo violazione o erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 1,4 e 6 D. Ivo 159/2011 poiché il giudizio di pericolosità, posto a fondamento della misura di prevenzione personale, appare fondato unicamente sul periodo di tempo e modalità con le quali si sono svolti i fatti oggetto del procedimento penale n. 4923/2013, pretermettendo la valutazione del complessivo giudizio sulla personalità quindi lo stato di incensuratezza del ricorrente, il fatto che si tratta di persona dotata di elevata preparazione professionale svolta presso istituti di primario livello e che è soggetto estraneo a contesti delinquenziali. Erroneo è anche l'automatismo che sottostà all'impugnato decreto e la pretermissione delle deduzioni difensive quanto al lungo periodo di arresti domiciliari al quale è stato sottoposto;
al fatto 3 che le società, delle quali si era avvalso non sono più operative;
all'assoluzione dal reato di estorsione. Analogo vizio inficia la disposta misura si prevenzione patrimoniale non essendo stato raggiunto il necessario livello di prova per ritenere sussistente la "sproporzione" tra beni confiscati e reddito ed attività svolta, ovvero la prova che i beni oggetto di confisca siano frutto di reimpiego di attività illecite, conclusione nel caso fondata sul mero raffronto tra redditi percepiti e redditi consumati e trascurando la natura, in parte lecita, dell'attività svolta. Non può giustificare la misura ablatoria la mera condotta presuntivamente evasiva. La misura è inapplicabile, con riguardo al reato di usura poiché il ricorrente svolgeva mera attività di consulenza e l'acquisto dell'immobile di Marcallo con Casone può essere ricondotto all'erogazione del mutuo conseguito da Ing Direct.. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 191 cod. proc. pen. poiché il giudizio di prevenzione si fonda su atti acquisiti nel procedimento penale e sommarie informazioni testimoniali raccolte in assenza di contraddittorio, in violazione delle regole del giusto processo sancite dall'art. 111 Cost.e che si risolvono in una inutilizzabilità patologica e, pertanto, sussumibili nella richiamata applicabile anche al procedimento di prevenzione.
3.2 NA RI RI, in qualità di terza interessata denuncia:
3.2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 4, comma 10, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 richiamato dall'art. 2 ter, comma 2, della legge n. 575 del 31 maggio 1965, avendo la Corte elaborato una motivazione meramente apparente, come già il Tribunale, omettendo di considerare la consulenza tecnica contabile del dr. Leonardi, depositata in data 25 maggio 2016, unitamente a nota esplicativa la cui valutazione avrebbe condotto a valutazioni diametralmente opposte. In particolare rileva che la consulenza tecnica · confermando l'impianto della memoria depositata il 24 febbraio 2016 aveva sottoposto ad analisi le - consistenze patrimoniali finanziarie della RI ed esaminato tutti i conti, nel periodo 2009-2015 (con i due sotto-periodi 2009-2013 e 2014-2015) e si era focalizzata sui flussi di denaro in entrata ed in uscita aventi come controparte il coniuge, AN MA. La consulenza aveva accertato che la RI vantava un autonomo reddito reddito derivante da attività lavorativa (all'uopo erano state prodotte le relative buste-paga) e che i flussi provenienti dal coniuge ( euro 120.000), intervenuti su un unico conto corrente, che corrispondevano alla metà delle spese sostenute dalla RI, costituivano il contributo alle spese per il mantenimento della famiglia, sopportate direttamente dalla RI. Il vizio motivazionale emerge dalla circostanza che la Corte ha ritenuto che i versamento le la metà diti provento dell'attività economica dell RI si 4 arrestano all'anno 2011, a fronte di documentazione, evidentemente ingnroata, attestante versamenti leciti e derivanti da attività lavorativa continuativa fino all'anno 2015 e che la somma riveniente dal MA si attestava a 143.264.00 euro posto che i versamenti da lavoro dipedendente della RI a favore della CO non trovavano corrispondenza sul conto della donna. La consulenza ha calcolato il diverso importo spalmato su maggiore arco temporale, ed ha accertato la totale coincidenza delle competenze nette maturate dalla RI in relazione al rapporto lavorativo con la CO e quanto incassato. Erronea è la deduzione della Corte che ha ritenuto ingiustificati gli accrediti sul presupposto che la RI, avendo reddito autonomo, dovesse contribuire alle spese familiari, rapportata ai computi del consulente che hanno individuato i versamenti del MA nella metà di quanto, nei corrispondenti periodi, sopportato dalla RI e la conseguente affermazione che il conto corrente de quo fosse, almeno per i corrispondenti versamenti eseguiti dal MA, nella disponibilità di questi avendo i coniugi optato per il regime di separazione dei beni;
3.2.2 violazione dell'art. 24 d. lgs. 159/2011 stante la insussistenza della intestazione fittizia delle somme di denaro confiscate e la mancanza di disponibilità da parte dell'ing. MA, che consegue dalla considerazioni innanzi svolte poiché la consulenza tecnica ha dimostrato che le somme erano versate dal maggi a compensazione delle spese sopportate in proprio dalla RI per il mantenimento del nucleo familiare ed in assenza di operazioni che denotassero la disponibilità dello stesso da parte del MA. Congruenti con la spesa media, adeguata al tenore di vita di una coppia con figlio, erano le spese sopportate dalla RI ed il conseguente vizio di motivazione del decreto impugnato secondo il quale non era possibile imputare le somme corrisposte alle diverse causali e la scomposizione puramente virtuale tra somme affluite e giacenze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono, per plurime e convergenti ragioni, entrambi inammissibili.
2. Giova rammentare che in relazione al decreto in materia di misura di prevenzione, sia che esso disponga la misura personale che quella patrimoniale, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, commi 10 e 11, richiamato dalla legge n. 575 del 31 maggio 1965, dall'art. 3 ter, comma 2, confluito nell'art. 10 del d. I.vo 159/2011, richiamato dall'art. 27 del medesimo decreto, in riferimento alla misura patrimoniale. In tale nozione si devono 5 る ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura. Tale vizio è, infine, ravvisabile quando il provvedimento non affronti le tematiche poste con l'impugnazione, nella sostanza eluse ma non è estensibile fino a ricomprendervi difetti motivazionali, consistenti nell'insufficienza, contraddittorietà ed illogicità, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità quali vizi di violazione di legge essendo espressamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e) quali vizi di motivazione. A siffatta circoscrizione del perimetro cognitivo, proprio dei procedimenti di prevenzione, riconosciuta come coerente con i precetti costituzionali (Corte cost. 8 sentenza nr. 106 del 15/4/2015), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale si sommano i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, che, com'è noto, non può occuparsi della revisione del giudizio di merito, né della valutazione dei fatti, ma deve attenersi alla verifica della correttezza giuridica e logica del provvedimento impugnato, rispetto alle cui statuizioni la Corte di cassazione non dispone del potere di sostituire una propria alternativa decisione.
3. Rileva il Collegio che i motivi proposti nell'interesse del MA, sia quelli sviluppati nell'impugnazione dell'avv. Pomponio che quelli del ricorso sottoscritto dagli avv. Cattaneo e Zonca, si risolvono nella esatta riproposizione - anche con piena coincidenza letterale, in più passaggi- dei motivi di appello, disattesi dalla Corte milanese. Per tale aspetto i motivi non sfuggono alla censura di inammissibilità, per aspecificità, mancando di confrontarsi criticamente con la decisione impugnata e sollecitando alla Corte come rilevato dal Procuratore generale una verifica quale terzo giudice del merito, ambito del perimetro di - legalità che, come noto, circoscrive e definisce anche il motivo di impugnazione devoluto al giudizio della Corte di Cassazione.
4. Dalla struttura dei motivi di impugnazione discende anche la loro genericità poiché le valutazioni svolte con riguardo al giudizio sulla personalità del MA - quale lo stato di incensuratezza, la elevata capacità professionale, l'avere operata in contesti estranei alla criminalità organizzata, passando per quelle che attengono alla unicità e non definitività della condanna -, omettono di 6 各 confrontarsi con gli elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale, quindi della sua attualità e sulla proiezione prognostica desunto dalle condotte che sono state ritenute integrare gravi reati, reiterati nel tempo secondo la scansione temporale riportata al punto 2 del ritenuto in fatto - e frutto di una precisa e specifica organizzazione criminosa, facente capo alle società COFIMA e MAECO attraverso le quali il MA, con sistematicità e professionalità, si è dedicato alle attività di usura utilizzando, anche per mascherare tali condotte illecite, le strutture societarie. Diffusamente, a pag. 5 del decreto impugnato, il giudice di appello si è soffermato sulle deduzioni difensive evidenziando la irrilevanza dello stato di incensuratezza, della estraneità a contesti mafiosi, dello svolgimento di attività professionale, anche da lavoro dipendente, lecita poiché perlomeno dal 2006 al 2013 il MA si è dedicato, in modo sistematico e professionale, ad attività delinquenziali realizzando ingenti evasioni fiscali e altrettanto ingenti profitti usurai.
4.1 Ritiene il Collegio che la decisione impugnata non denuncia alcuna aporia aporia logica ovvero carenza motivazionale poiché, sulla scorta di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, la Corte d'appello, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del giudizio di pericolosità sociale e di attualità della stessa, evidenziando al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che gli aspetti di positiva valutazione sulla personalità del MA, illustrati dalla difesa, erano superati dal fatto che si fosse dedicato, prima di essere scoperto, per lungo tempo, ad attività di reato svolte in modo sistematico, professionale realizzando, attraverso il noto sistema delle società cd. cartiere, ed avvalendosi di strutture imprenditoriali apparentemente lecite, ingenti evasioni fiscali e altrettanto ingenti profitti usurari, non essendo emersi elementi di segno contrario che ne attestino il definitivo distacco dagli ambienti illeciti. Tali requisiti sono stati, correttamente ricondotti alla categoria di cui all'art. 1, lett. a) e b) del d. lgs. 159/2011 con conclusioni che riposano, in definitiva, su un quadro indiziario linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico argomentativa.
5. Né è fondato il rilievo difensivo secondo il quale la decisione è carente sotto il profilo del giudizio di attualità della pericolosità tenuto conto del periodo di custodia cautelare scontato dal MA agli arresti domciliari senza dar adito a rilievi di sorta e, anzia svolgendo attività socialmente utile. E' noto che con 7 sentenza n. 291 del 2013 la Corte costituzionale ha statuito, per quanto è qui di interesse, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del d. I.vo n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura, statuizione che, in buona sostanza, rimette, comunque al giudice della prevenzione l'onere di accertare l'attualità della pericolosità del proposto (Sez. 1, n. 30101 del 25/03/2015 - dep. 13/07/2015, Cambareri, Rv. 264616).
5.1 La Corte milanese, confermando le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale di Milano, ha congruamente motivato, con l'impugnato decreto, l'attualità del giudizio di pericolosità sociale del MA, intesa quale prognosi di reiterazione futura di condotte illecite, evidenziando la recente e prolungata dedizione ad attività criminali che scolora i trascorsi e risalenti trascorsi di vita lecita del MA e l'effetto deterrente della sofferta custodia cautelare, anche per un periodo protratto e senza rilievi di sorta. Siffatta lettura, operata nell'osservanza di un percorso rispettoso del richiesto accertamento sull'estremo della pericolosità, non può qualificarsi come viziata da carenza o apparenza di motivazione e risulta, invece adeguata e conforme alla più rigorosa giurisprudenza di questa Corte, per la quale il giudizio di pericolosità sociale, ai fini della persistenza della pericolosità, all'esito dello stato di detenzione, deve avere ad oggetto la condotta del proposto, senza che possa prescindersi dal tipo e dal grado di pericolosità ravvisata, una volta posto a raffronto con un atteggiamento antisociale e delinquenziale protrattosi per anni, poiché la formulazione del giudizio di pericolosità e della sua attualità non attiene esclusivamente ad un mero dato temporale ma richiede la verifica della "predisposizione del soggetto nei confronti di valori della convivenza civile".
6.Generici e manifestamente infondati sono i rilievi difensivi che denunciano l'automatismo della trasposizione dell'esito dell'unico procedimento penale a carico del MA e la violazione dell'art. 191 cod. proc. pen.. Costante nella giurisprudenza di legittimità è l'affermazione della piena autonomia dei due tipi di procedimenti quello penale e quello di prevenzione e l'affermazione - - dell'ampia libertà di cognizione da parte del giudice della prevenzione nell'apprezzamento degli elementi probatori tratti da procedimenti penali in corso, apprezzamento svincolato dal rispetto obbligatorio delle regole di giudizio proprie del dibattimento penale in tema di prova indiziaria e di prova 8 dichiarativa, con gli unici vincoli di non fare ricorso a prove vietate e di dar conto delle ragioni per le quali da quegli elementi si traggano i presupposti applicativi della misura imposta (Sez. 1, n. 6613 del 17/01/2008, Carvelli e altri, Rv. 239358; Sez. 1 n. 20160 del 29/04/2011, Bagalà, Rv. 250278; Sez. 5, n. 49853 del 12/11/2013, L., Rv. 258939).
6.1 A fronte dell'ampia disamina delle risultanze investigative riportate nel decreto impugnato con riferimento al tenore delle dichiarazioni rese dalle - vittime di usura ed alla natura pressocchè documentale degli elementi acquisiti - nel rispetto del principio di autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice della prevenzione ha fatto ricorso a circostanze di fatto emergenti dal procedimento penale non ancora irrevocabile sottoposti a - - puntuale esame critico e dalle quali risultanze ha dedotto l'esistenza sul piano della realtà delle specifiche circostanze fattuali che hanno consentito la ricostruzione delle condotte del proposto, e giustificato la diretta incidenza sul giudizio di pericolosità sociale, il tutto con motivazione esistente ed effettiva. Sul punto il proposto ricorso si limita a deduzioni del tutto generiche e che investono il metodo, consentito dalla legge ed avallato dalla giurisprudenza di legittimità che lo stesso richiama, sulla scorta dell'asserita, ma insussistente, automatica trasposizione dell'esito del procedimento penale in quello di prevenzione al cui panorama valutativo, in sé come detto sufficiente, è rimasto estraneo il reato di estorsione.
7.Con riguardo all'ultimo motivo di ricorso il ricorrente fa discendere dalla mancata assunzione in contraddittorio della prova dichiarativa, un vizio che non è sovrapponibile, stante l'autonomia tra i due procedimenti, alla procedura in camera di consiglio, regolata dall'art. 127 cod. proc. pen., dall'art. 666 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 7, comma 9, del d. I.vo 159 del 2011 e dal complesso delle disposizioni, pure integrate da interventi additivi del giudice delle leggi, in materia di pubblicità dell'udienza, ovvero dall'interpretazione di questa Corte (come statuito in tema di prova contraria in relazione alla confisca da Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli ed altro, Rv. 262606) che disciplinano il procedimento di applicazione della misura patrimoniale e nel quale il dispiegamento del contraddittorio è, comunque, consentito mediante l'esame degli atti, la possibilità di piena conoscenza del loro contenuto e della valenza dimostrativa ai fini del procedimento e di controdeduzione. Ne consegue la genericità del rilievo difensivo tenuto conto che la difesa ha potuto acquisire piena conoscenza di tutti gli atti posti a fondamento della misura e che neppure allega di aver richiesto ai giudici di merito, senza averlo ottenuto, l'esame in 9 udienza delle persone escusse nella fase delle indagini preliminare, il che esclude sotto ogni possibile profilo la violazione del contraddittorio e della parità di facoltà deduttive tra accusa e difesa.
8.Parimenti generiche sono le ulteriori censure che investono la disposta misura patrimoniale. Anche per tale aspetto la denuncia del ricorrente non si confronta con il decreto impugnato che, esaminando le deduzioni sollevate con i motivi di appello, si è soffermato sulla illiceità delle acquisizioni patrimoniali conseguite dal MA attraverso le attività illecite, innanzi indicate, e la genericità e la indimostrata esistenza di leciti profitti che, secondo la difesa, questi avrebbe conseguito attraverso lo svolgimento di attività consulenziali in favore delle società predette. La Corte ha sottolineato l'ingente volume di affari illecite che gravitava intorno alle società e dei correlativi ingenti profitti da reato confluiti anche nella disponibilità del ricorrente i cui redditi, dal 2004 al 2013 consistono in compensi erogati da MAECO s.a.s e dividenti derivanti dalle attività di MAECO s.a.s/s.r.l. e COFIMA s.a.s-, rispetto ai quali, eventuali profitti leciti, peraltro privi di supporto documentale, perderebbero ogni autonoma rilevanza, amalgamandosi nel coacervo degli ingenti profitti in modo da non consentire la scomposizione della relativa provenienza ed imputabilità delle somme erogate o giacenti sui conti correnti. A riguardo dell'acquisto degli immobili di Marcallo con Casone la pretesa surroga del pagamento del prezzo di acquisto - imputabile a somme rivenienti dalla società MAECO con il mutuo contratto da Ing direct è stata smentita, sulla scorta di una puntuale ricostruzione in fatto insindacabile nel presente giudizio, dal rilievo che una parte consistente della somma mutuata venne fatta transitare sul conto della RI, la quale non aveva effettuato il pagamento al venditore.
9. Conclusivamente dalla motivazione del decreto impugnato, con ineccepibile motivazione, espressiva di insindacabile apprezzamento di merito, si evince che il giudice a quo ha ricostruito la causale illecita, le modalità e l'entità dei proventi riconducibili all'attività svolta, quindi della sproporzione dei beni posseduti rispetto a indimostrate fonti legittime idonee a giustificare, in presenza del giudizio di pericolosità sociale, l'ablazione dei beni riconducibili al proposto, senza alcun automatismo ablativo. 10. Non si sottrae all'esito della inammissibilità il ricorso proposto nell'interesse della RI. 10 11. La consulenza prodotta dalla difesa in primo grado è stata oggetto di illustrazione (cfr. pag. 9) ed analitica disamina sia nel decreto impositivo (cfr. pag. 33) che nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 7), provvedimenti che non ne hanno condiviso le conclusioni sul punto della illecita provenienza delle somme, fittiziamente intestate alla ricorrente ma ritenute nella disponibilità del MA e della sproporzione tra le somme oggetto di confisca e la capacità reddituale della RI con motivazione del tutto aliena dalla mera apparenza, censurata con i motivi di ricorso che, per tale aspetto, non sono aderenti alla realtà e che, a ben vedere, si risolvono in una censura di puro merito, estranea al perimetro di valutazione del giudice di legittimità, descritto al punto 2 del considerato in diritto. 12.In particolare, nel decreto impositivo ed in risposta ai risultati illustrati nella richiamata consulenza e nelle deduzioni difensive si dà atto, con riguardo alla somma confiscata, che risulta comunque di importo non superiore alle somme pervenute sul conto della RI da versamenti eseguiti dal MA e dalla soc. MAECO, che, oltre alla somma di 40.000 euro, riveniente direttamente dal mutuo Ing direct apparentemente contratto dal proposto per il pagamento del corrispettivo di acquisto degli immobili di Marcallo con Casone, sono pervenuti, a firma del MA, assegni bancari e circolari, distribuiti a partire dall'anno 2009 fino all'anno 2015, di importo pari a 77.292 e 56.778 euro negli anni 2012 e 2013 e di importo minore cioè euro 8.500,00 nell'anno 2009, euro 1.400,00 nell'anno 2011, euro 16.300,00 nell'anno 2014 ed euro 5.500,00 nell'anno 2015, con la conseguenza che, in particolare per le annualità 2012 e 2013 i saldi recati dal conto corrente confiscato risultano decisamente superiori agli importi percepiti dalla RI quale reddito di lavoro dipendente dalla MAECO s.r.l./s.a.s.. Il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della informativa della Guardia di Finanza che, con metodo analitico, aveva proceduto alla ricostruzione del rapporto fonti/impieghi - separatamente per il proposto e per la ricorrente -, ha ritenuto che le somme recate dagli assegni a firma del MA e l'importo degli assegni corrisposti alla RI a titolo di stipendio dalla MAECO, in un periodo pienamente coincidente con l'attività illecita, non possono essere considerate di natura lecita tenuto conto che il pagamento della retribuzione non è giustificato, a meno che per le buste paga, da alcuna documentazione a sostegno che comprovi l'effettivo svolgimento attività lavorativa della RI. Quanto alle modalità di calcolo della sproporzione reddituale, concentrando l'attenzione sulle autonome capacità reddituali, il Tribunale ha rilevato che, per una visione complessiva fonti/impieghi, è necessario effettuare una valutazione unitaria del nucleo familiare con la conseguenza che le spese sostenute dalla RI nel 11 quinquennio 2009/2013 (complessivamente ascendenti a 184.190,74) non possono essere considerate gli unici impieghi della famiglia, tenuto conto della spesa media di una famiglia, riferita al nucleo familiare di tre persone, e dell'analisi dei flussi finanziari rilevabili dai rapporti bancari di cui era titolare il proposto e indici, anch'essi di reddito consumato. A questo fine - cfr. pag. 27 del decreto impositivo - il Tribunale ha richiamato le spese per il mantenimento della famiglia direttamente rivenienti dai conti bancari del proposto e che attestavano, ad es. il pagamento delle utenze domestiche, mediante RID bancario;
delle rate del mutuo per l'acquisto della casa;
il pagamento della scuola privata della figlia, spese mediche, viaggi ed altro ancora. In ogni caso, conclude il Tribunale, sussiste il criterio alternativo, che, cioè, le somme rinvenute sul conto della RI siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, anche per quelle percepite a titolo di stipendi, perlomeno nell'anno 2015. -13.La Corte di appello, esaminando le censure difensive e riassumibili nel dato che la causale degli accrediti del MA era da rinvenire nel contributo di questi alle spese di mantenimento della famiglia sostenute in proprio dalla coniuge e che a queste erano proporzionate, rappresentandone il 44,7% nel periodo 2009/2013 e il 45,9% per il periodo 2013/2015, rispetto all'esborso di euro 168.740,01, a tal fine sopportato dalla ricorrente ha ritenuto che la tesi difensiva muoveva da dati metodologici erronei cioè dall'assunto che le spese sostenute dalla RI (come detto ascendenti nel quinquennio 2009/2013 a euro 184.190,74), siano imputabili esclusivamente al sostentamento del nucleo familiare, e non anche a spese personali e che la destinazione allegata, quella del rimborso delle spese per il sostentamento familiare, era priva di qualsiasi riscontro fattuale e del tutto arbitraria. Il giudice di appello ha, pertanto, ritenuto che è illogico effettuare una scomposizione virtuale delle somme confluite sui conti e delle giacenze, ponendo una correlazione tra esse e le uscite in relazione alla diverse provenienze e, così, legittimare la conclusione, sostenuta dalla difesa, secondo la quale le uscite sono attribuibili alle somme pervenute dal MA e la somma confiscata ai leciti proventi di lavoro dipendente della RI. Viceversa, stante l'autonomia patrimoniale della RI, gli accrediti del MA sono ingiustificati e palesano come vi fosse una sostanziale commistione, che prescinde dalla titolarità o contitolarità del conto e dal regime patrimoniale tra i coniugi, delle relative disponibilità economiche fra il MA e la coniuge, commistione che comporta la riferibilità al MA perlomeno delle somme versate sul conto della RI con versamenti effettuati, ragionevolmente, per costituire una provvista che potesse sfuggire alla scure della confisca, tanto più che sui 12 conti correnti personale del MA sono state rinvenute somme notevolmente inferiori 14. Ritiene il Collegio, che non emergono, sulla scorta della ricostruzione compiuta nel decreto impositivo e richiamata nel provvedimento impugnato, omissioni sostanziali nella ricostruzione del flusso di denaro proveniente dal proposto e dalla MAECO e sulla posizione reddituale, bancaria e finanziaria della RI, sviluppata con metodo analitico (e le cui risultanze sono illustrate nelle pagg. 20 e ss. del decreto impositivo), con inclusione di tutte le fonti di reddito accertate della RI e muovendo proprio dal riconoscimento della autonoma capacità reddituale della ricorrente: il tracciamento bancario dei pagamenti eseguiti dal MA esclude in radice che le somme confiscate siano state apprese in ragione della presunzione derivante dal rapporto di coniugio e, quindi, il denunciato automatismo ablatorio. La completezza della disamina non è inficiata dalla circostanza che il Tribunale si è soffermato nella descrizione delle specifiche fonti di reddito della ricorrente, con riguardo ai redditi percepiti negli anni 2012, 2013 e 2015 rivenienti dalla MAECO, procedimento che non contrasta o nega l'autonoma capacità reddituale della RI poiché mero passaggio motivazionale rilevante ai fini della ricostruzione dei rapporti economici intrattenuti con la MAECO. Si rivela, pertanto, aspecifica la deduzione difensiva, secondo la quale sono stati ignorati i redditi prodotti dall'anno 2011 e fino all'anno 2015 ovvero il denunciato errore di calcolo sui flussi di denaro provenienti dal MA nei sette anni (dal 2009 e fino al 2015) o quello relativo all'importo delle spese - sostenute dalla RI per far fronte a spese personali e relative al nucleo familiare (indicate in consulenza nell'importo di euro 168.740,01) poiché, invece, le diverse conclusioni alle quali i giudici di merito sono pervenuti costituiscono il frutto di valutazioni, per nulla illogiche, che muovono dall'importo delle somme certamente versate sul conto dal MA e, quanto alle somme rivenienti da MAECO, dalla ritenuta fittizietà del rapporto di lavoro della RI con la società, dalla quale la ricorrente aveva conseguito redditi, anzi la totalità dei redditi da lavoro dipendente denunciati negli anni 2012 e 2013, di importo esiguo (pari negli anni in questione a euro 18.197,92 ed euro 12.728,52) rispetto agli importi denunciati negli anni precedenti, agli importi movimentati sui conti ed a quelli direttamente rivenienti dal MA negli anni in esame. Rileva, il Collegio che, il proposto ricorso non smentisce il decreto impugnato nella parte in cui il giudice della prevenzione esclude la sussistenza di elementi storico-fattuali idonei a supportare la tesi della ricorrente, ferma sulla natura di rimborso dei versamenti a proprio favore da parte del MA (dunque in compensazione di un presunto credito maturato verso il coniuge), allegando, a riprova, l'adeguatezza del tenore 13 di vita supportato dall'allineamento all'indice ISTAT delle spese sostenute dalla ricorrente, ed un calcolo percentuale sul complessivo ammontare e neppure calcolato anno per anno, ma sugli importi totali. 15. Manifestamente infondato è l'ulteriore rilievo difensivo che attacca la motivazione della sentenza di appello pervenuta alla conclusione che è illogico effettuare una scomposizione virtuale delle somme confluite e delle giacenze, ponendo una correlazione tra esse e le uscite in relazione alla diverse provenienze e, così, legittimare la conclusione, sostenuta dalla difesa, secondo la quale le uscite sono attribuibili alle somme pervenute dal MA e la somma confiscata ai leciti proventi di lavoro dipendente della RI. Le conclusioni dei giudici di merito riposano sui principi della fungibilità del denaro e dell'anatocismo dell'illecito, che ostano una scomposizione e diversificazione della imputazione delle uscite unicamente ad una parte di tali somme. 16. Ritiene il Collegio, al cospetto di tali motivazioni, che il ricorso non offra elementi per valutare addirittura mancante, perché privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità il ragionamento seguito dai giudici di merito che si sono confrontati con le argomentazioni della consulenza di parte ritenendo che non ne fossero condivisibili le conclusioni disattendendole con una motivazione che è ben lontana dai vizi denunciati e dal rigoroso perimetro che segna la valutazione in sede di legittimità. 17.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della di Euro somma millecinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 luglio 2017 Il Consigliere relatore Il Presidente Giacomo Paoloni Emilia Anna Giordano DEPOSITATO IN CANCELLERIA have 6 SET 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito