Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2003, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 63891 VINV O IN VINCEN SN TTV VL ISI N IS SIV 9861/5/98 PROIZVE DEN VO02248 REPUBBLICA ALLANA IN NOME DEL POR ITALANO LA CORTE SUPREMA DICAS. etto ibutaria SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6952/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Cron. 5153 Consigliere Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 18/06/02 - Rel. Consigliere Dott. Stefano BENINI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente . N
contro
ET ES, ET RA, BL RI, elettivamente domiciliati in ROMA PZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato BRUNO GUARDASCIONE, che li difende unitamente all'avvocato ENRICO PARENTI, giusta procura in calce;
2002 2785 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 7/98 della Commissione regionale di MILANO, depositata il tributaria 12/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contro l'avviso di liquidazione dell'Ufficio registro successioni di Milano con il quale veniva accertato il loro debito, in qualità di eredi di RE AN, di maggiori interessi, relativamente alla rateizzazione stipulata il 31.10.1991 - dell'imposta di successione, in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. 31.10.1990 n. 346, che elevava gli interessi sulle dilazioni dal 5 al 9%, RE SA e CA e LU IS proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale accoglieva il ricorso. La decisione era impugnata dall'Ufficio davanti alla Commissione regionale della Lombardia, che rigettava il gravame argomentando che l'art. 63 d.lgs. 346/90 fissava al 1.1.1991 la data da cui diveniva applicabile la nuova normativa in materia anche di interessi sulle rateazioni dei pagamenti per imposte di successione, mentre la successione de quo si era aperta il 9.10.1987. Ricorre per cassazione il Ministero delle finanze, in base ad un unico motivo, cui si oppongono con controricorso gli eredi RE, che hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'urico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38, secondo comma, e 63, d.lgs. 31.10.1990 n. 346, 11 disp. prel. c.c., 1418, 1419, secondo comma, 1339 e 1374 c.c., censura la sentenza impugnata per aver conferito al d.p.r. 26.10.1972 n. 637, che prevedeva l'interesse sulle dilazioni nella misura del 5%, un'ultrattività che lo stesso non può avere, attesa l'autonomia dell'accordo di dilazione rispetto alla fonte dell'obbligazione tributaria, e la sottoposizione di questo, in quanto costituente subprocedimento all'interno della più generale procedura di definizione e percezione del tributo, alla norma vigente al momento della pattuizione, che ha carattere inderogabile, e va per questo a sostituirsi a clausole contrarie. Il ricorso è infondato. Alla stregua della disposizione di cui all'art. 63 d.lgs. n. 346 del 1990, la quale stabilisce che le norme del T.U. sulle successioni e donazioni in esso contenute entrino in vigore il 1 gennaio 1991 e si applichino alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data, ove una successione si sia aperta entro il 31 dicembre 1990, non vale ad assoggettarla alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990) il fatto che, successivamente al 1 gennaio 1991, sia intervenuto un accordo fra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria relativo alla dilazione del pagamento dell'imposta ed agli interessi (Cass. 11.9.1999, n. 9685; 17.4.1999, n. 3840). L'art. 38, secondo comma del d.lgs. 346/90, che prevede la diversa misura di interess (9 %, rispetto al tasso del 5 % stabilito dal previgente art. 43 d.p.r. 26.10.1972 n. 637) per il caso di dilazione del pagamento dell'imposta di successione, non si applica dunque, ai sensi dell'art. 63 della stessa normativa, per le successioni che si siano aperte anteriormente al 1 gennaio 1991, anche se posteriore a detta data si riveli la concessione della dilazione in questione (Cass. 30.6.2000, n. 8823; 28.6.2000, n. 8783; 28.6.2000, n. 8779; 28.6.2000, n. 8776; 28.6.2000, n. 8772). La natura della dilazione, se provvedimentale o contrattuale, ha poco rilievo a fronte del chiaro disposto legislativo, secondo il quale tutto il corpus normativo è applicabile, senza esclusioni, alle successioni apertesi dal 1.1.1991, e che, a contrario, per il periodo precedente si verifica il globale assoggettamento alla legge previgente dei rapporti tributari discendenti da fatto generatore anteriore a quella data, indipendentemente dalla loro pendenza a quella data stessa. Il ricorso va dunque rigettato. L'oscillazione giurisprudenziale all'epoca di proposizione del ricorso, è giusto motivo per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. ESENTE DA REGISTRAZIONE AL ST ་ ་་༣༦ Così deciso in Roma il 18.6.2002 N. 114 MATERIA TRIBUTARIA IL PRESIDENTE Стиме опитам RN ASАриет Саше IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 FEB. 2003. Oggi IL CANCELLIERE C1 RN AS wold