Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2008, n. 13383
CASS
Sentenza 4 marzo 2008

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È configurabile il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) anche quando trattisi di possesso di un documento valido per l'espatrio che sia falsificato solo parzialmente, sempre che la falsità riguardi una parte significativa di esso, intendendosi per tale quella che attesti un fatto, un dato o una circostanza che il documento medesimo sia destinato a provare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui il documento, pur consentendo l'identificazione del titolare, recava però alcune impronte di timbri falsi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2008, n. 13383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13383
    Data del deposito : 4 marzo 2008

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