Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
Nel caso in cui il querelante manifesti contestualmente la volontà di perseguire alcuni colpevoli e non altri, l'intento punitivo ha prevalenza, in quanto esso, in base all'art 123 cod.pen., permane e si espande, mentre la rinuncia risulta inoperante, in quanto implicitamente sottoposta alla condizione che vengano perseguiti gli altri responsabili e, dunque, priva di efficacia, secondo quanto disposto dall'art. 339 comma 2 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/1999, n. 10398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10398 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 18.6.1999
1. " SC Calbi Consigliere SENTENZA
2. " AL Perrone " N. 1340
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio RA " N. 41662/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: AN Amali, Palagiano 1.6.46. 2) SS OC, Taranto 4.11.65. 3) ME RA, Palagiano 20.10.43. 4) AN IU, Palagiano 9.10.54. 5) GI RO, Palagiano 30.9.20. 6) AN ES, Palagiano 4.5.52. 7) UC SC, Palagiano 7.8.51. 8) LL SC, Palagiano 18.12.38. 9) AT MI, Taranto 5.2.54.
avverso sentenza g.i.p. tribunale di Taranto del 29.06. 1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Uditi i difensori avv. R. Errico per ME, AN e AT;
avv. E. Curci (AN AM e ES, UC e LL. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza condannava i nove imputati per il reato p. e p. dagli artt. 110, 595 co. 1 e 3 c.p., per avere - in concorso tra loro - offeso la reputazione dell'avv. Stallaccio Vincenzo, sindaco di Palagiano, stampando sottoscrivendo e diffondendo un volantino in cui l'avv. Stellaccio veniva tacciato di "arroganza e meschinità", di "pochezza morale ed umana" nonché di "brutalità e mancanza di sensibilità".
Il g.i.p. disattendeva la prospettazione difensiva di estensione della rinuncia alla querela ("fatta eccezione per UC RO ed i responsabili della Sinistra Giovanile") a tutti i responsabili, ex art. 124 co. 4 c.p. Riteneva, inoltre, non configurabile l'esimente di esercizio del diritto di critica politica, siccome superato il limite della continenza.
Proponevano separati ricorsi gli imputati SS OC e GI RO, personalmente, nonché i difensori di AN ES, AN AM, LL SC e UC SC (avv. Curci) e di AT MI, AN IU e ME RA (avv. R. Errico), denunciando violazione art. 124 c.p. e falsa applicazione dell'art.123 c.p. nonché violazione artt. 51 e 595 c.p. in relazione all'esercizio del diritto di cronaca politica.
Chiedevano tutti l'annullamento dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno accolti per quanto di ragione.
Con il primo motivo tutti gli imputati reiterano sostanzialmente la tesi difensiva in ordine all'effetto estensivo della rinuncia al diritto di querela (art. 124 co. 4 c.p.), correlativo alla estensione della querela ex art. 123 c.p. Si pone la questione giuridica se, nel caso in cui il querelante abbia chiesta la punizione di tutti i responsabili del fatto ritenuto diffamatorio escludendone alcuni ben individuati, debba prevalere il principio di estensione della querela (art. 123 c.p.) o quella opposta di estensione della rinuncia (art. 124 c. 4 c.p.). Le disposizioni del codice penale riguardano, indubbiamente, il caso tipico di esercizio del diritto che si estrinsechi - alternativamente - in senso positivo (querela) o negativo (rinuncia), poiché la persona offesa ha la facoltà di chiedere - nel termine di tre mesi dalla notizia di reato - la punizione dei responsabili o rinunciare espressamente a tale diritto.
Le due facoltà, aventi contenuto contrastante, si escludono a vicenda e non possono coesistere, poiché entrambe fanno riferimento al fatto-reato e non ai singoli responsabili, come è desumibile proprio dalle disposizioni attinenti all'estensione di querela e rinuncia (art. 123 e 124 co. 4 c.p.). Una volta esercitato il diritto ex art. 120 c.p. (per c.d. "in senso affermativo") non è più possibile la "rinuncia" (art. 124 co. 4 c.p.) ma solo la "remissione" (art. 152 c.p.) che non agisce più
sulla procedibilità dell'azione penale ma ha effetto estintivo sul reato.
Quid iuris nell'ipotesi di contestuale espressione di volontà "contrastante", nel senso di scindere le posizioni dei singoli presunti responsabili?
Ritiene questa corte che la lettura sistematica della normativa deve condurre a ritenere la prevalenza della volontà punitiva. Occorre considerare, infatti, che la querela ha una sua naturale efficacia espansiva che travolge ogni contraria volontà (in tale senso vanno guardati gli artt. 122 e 123 c.p. rispettivamente sotto il profilo soggettivo ed oggettivo), sicché ogni condizione contraria si ha per non apposta ("vitiatur sed non vitiat"). La rinuncia al diritto di querela, invece, assume la medesima capacità espansiva (art. 124 co. 4 c.p.) solo quando non sia sottoposta a termini o condizioni.
L'art. 339 co. 2 c.p.p. prevede, infatti, che "la rinuncia sottoposta a termini o condizioni non produce effetti", ossia che l'apposizione di una condizione rende inefficace la stessa volontà abdicatoria ("vitiatur et vitiat").
Ne discende che nella fattispecie sottoposto all'esame di questa corte (contestuale volontà di perseguire alcuni colpevoli e non altri ) l'intento punitivo permane e si espande, mentre la rinuncia perde ogni efficacia siccome sottoposta alla "condizione" che vengano puniti altri responsabili.
La soluzione adottata dall'impugnata sentenza appare, pertanto, corretta.
Quanto al secondo motivo, attinente all'esercizio del diritto di critica politica, l'impugnata sentenza non ha alcuna remora a riconoscere che il volantino fu redatto e diffusa "perché le maggiori associazioni politiche e sociali del Comune di Palagiano intesero reagire contro il provvedimento dell'amministrazione" volto a sacrificare spazi destinati a verde pubblico per convertirli a parcheggio, nonostante la preventiva mobilitazione di varie associazioni ambientaliste e culturali.
Ammette, dunque, il diritto di critica politica.
Questo, per sua natura, va esercitato anche con toni aspri che, senza divenire gratuita invasione della sfera personalissima della p.a., conservano la loro funzionalità alla battaglia politica in atto perché volti ad attaccare il soggetto in relazione alla carica pubblica occupata.
Nella specie (come si desume dalla stessa sentenza che riporta integralmente il contenuto delle frasi assunte come non discriminate) veniva sottolineato "l'atteggiamento arrogante e meschino dell'amministrazione comunale e particolarmente del primo cittadino, sindaco Stellaccio..."; la "brutalità e mancanza di sensibilità dell'amministrazione Stellaccio" in relazione all'abbattimento di alberi;
la "pochezza morale ed umana", accostata alla "debolezza ed inefficienza politica ed amministrativa".
In definitiva dalla stessa lettera dell'impugnato provvedimento risulta chiara la non corretta disapplicazione dell'esimente del diritto di critica connesso all'art. 51 c.p., nonostante l'esatta individuazione del suo contenuto di connessione funzionale ad una tipica disputa sulle scelte di carattere politico-amministrativo. Si impone, pertanto, l'affermazione della scriminante per il legittimo esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato e, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999