Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2002, n. 4773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4773 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 007419.6 S 9 O . 1 I / N Z A 4 A / I 6 R OME L POPOLO0 47 73/ 02 E R 2 T . . S A L I R . L T REPUBBLICA ITALIANA G P . A U E . D B R B I L A E R A T D T D A I 1 S I 3 E N 1 A CORTE UPREMA DI CASSAZIONE R T E . E S Oggetto N I N E T A S A SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario CICALA Presidente - R.G.N. 894/01 Cron. 10793 Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere Rep. CECCHERINI Rel. Consigliere Dott. Aldo Ud. 25/01/02 Dott. Stefano BENINI Consigliere C.C. CORTE SUPREMA D. CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA 74196 sul ricorso proposto da: N. PERUGIA, in MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE Richiesta copiast elettivamente dal Sig. persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, per dirici € 15 presso 9 APR. 2002 il 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
Richiesta cogia, studio da! Sig. sen
contro
LL UA;
per di 19 APR. 2002 IL GANDEALS intimato € 0,77 1.1500 avversO la sentenza n. 336/99 della Commissione CANCELLERIA 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 320 20/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale dell'Um- sentenza depositata in data 20 dicembre bria, con confermò la decisione di primo grado, che 1999, aveva annullato la cartella esattoriale notificata al signor UA RI. Con la predetta car- tella, l'Amministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte dovute sulla premessa che erano state a suo avviso illegittimamente detratte dalla base imponi- bile, a norma della legge n. 363 del 1984, le somme relative alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso in camera di consiglio per la sua mani- festa infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che: nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- comma primo 1. 27 bre 1985 n. 791, dell'art. 13, 10 1. 28 febbraio dicembre 1997 n. 449, dell'art. dell'art. 2 d. P. R. n. 597 del 1973 e1986 n. 46, del d.l. 29 maggio 1989 n. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- impugnata, impone di interpretare l'art. 3 tenza d. l. n. 791/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi;
- il Procuratore generale ha chiesto dichiarar- si manifestamente infondato il ricorso dell'Ammini- strazione;
secondo la consolidata giurisprudenza di que- sta Corte, la norma agevolativa è da intendere nel senso che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette sopra ricordate, nonché dei contri- buti assistenziali e previdenziali "non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor", e che essa si configura come una de- roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte est.Il cons. tel. dr. Aldo Caccherini non deve essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle imposte pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- tazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l.1999 n. n. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- te a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato sospeso per calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata, e pertanto la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, e dunque che l'esclusione dal concorso alla forma- zione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pa- gata, se ciò non sia previsto da speciali diverse disposizioni di legge;
non sono addotti argomenti nuovi che imponga- una rinnovata considerazione della questione;
no il ricorso è pertanto manifestamente infonda- to;
in difetto di costituzione del contribuente non v'è luogo a pronuncia sulle spese;
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 25 gennaio 2002. Il Cons. est. Il Presidente. нел сли (Mario Cicala)Ma (Aldo Ceccherini) IL CANCELLIERE C1 Innocent Battista DEPOSITATO IN CAN ZERIA - 3 APR 2 Oggi e IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N O I Z 6 8 A 9 5 R 1 . T / S 4 N I / 6 G A 2 E I B . R R R . L A P L A . T A D D U . L B E E B T A I D T R N I A S E I 1 T N S 3 R E 1 E S E . I T N A A M cons. Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini