Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
Non integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento l'atto di disposizione di un bene immobile compiuta dopo la notifica dell'atto di pignoramento ma prima della trascrizione di quest'ultimo. (Fattispecie in cui l'atto di disposizione era consistito nella risoluzione consensuale di una donazione).
Commentario • 1
- 1. Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudicehttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 2. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2015, n. 29154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29154 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 03/06/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 927
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 47786/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ER, n. Sorrento (Na) 22.9.1943;
avverso il decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Torre Annunziata del 14/08/2014;
nel procedimento nei confronti di:
FI MA;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in Camera di Consiglio la relazione del consigliere, Dott. VILLONI Orlando;
lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto PG, Dott. FODARONI G., che ha concluso per l'inammissibilità;
letta la memoria difensiva prodotta dal difensore del resistente FI, avv. ARMANO Angelo, che ha chiesto di rigettare i dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato, emesso de plano, il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti di FI MA per l'ipotesi di reato di cui all'art. 388 c.p., previa dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla parte offesa, LL ER. Il giudice ha ritenuto superflue le indagini suppletive sollecitate dall'opponente, rilevando l'impossibilità di configurare il reato ipotizzato nella fattispecie in valutazione, connotata dalla circostanza che l'indagato, dopo avere ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare su istanza del LL, ma prima della relativa trascrizione, aveva stipulato un atto pubblico di mutuo dissenso, mediante il quale aveva proceduto allo scioglimento della donazione intervenuta in epoca risalente tra lui e la madre, avente ad oggetto tutti gli immobili di cui al pignoramento, al quale li aveva di fatto sottratti.
2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il LL, osservando preliminarmente che il GIP aveva, con la pronuncia emessa de plano, sacrificato il diritto al contraddittorio spettante alle parti;
nel merito, ha sostenuto la tesi che il pignoramento si perfeziona con la semplice notificazione al debitore, da cui la configurabilità del reato di cui all'art. 338 c.p., comma 3; in ultimo, lamenta mancanza di motivazione in ordine all'incidenza delle nuove indagini sollecitate ai fini di una diversa valutazione dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestante infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
2. La tesi sostenuta in iure dal ricorrente è palesemente infondata e si scontra, oltre e in primo luogo che con il dato normativo circa la funzione della trascrizione per l'esecuzione e gli effetti del pignoramento immobiliare (art. 2693 in relazione agli artt. 2193, 2914, 1925 e 2916 c.c.), anche con la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione circa la non configurabilità del reato ipotizzato proprio nella fattispecie in verifica.
È stato, infatti, già affermato il principio che non integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento la donazione di un bene immobile dopo la notifica, ma prima della trascrizione dell'atto di pignoramento (Sez. 6^, sent. n. 38099 del 19/05/2009, Piazza e altro, Rv. 244552; Sez. 6^, sent. n. 35854 del 06/05/2008, Leggio, Rv. 241247), a causa della funzione costitutiva, e non solo meramente dichiarativa, che la trascrizione assume nel dar vita al vincolo d'indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
Nè evidentemente muta i termini del problema la circostanza che nella specie sia intervenuto non già un atto di donazione bensì lo scioglimento di una pregressa donazione, poiché il principio rilevante è l'inefficacia degli atti di alienazione e di quelli che limitano la disponibilità dei beni pignorati in pregiudizio del creditore pignorante soltanto dopo e non prima l'effettuazione della trascrizione, principio che rifluisce in maniera immediata sulla configurabilità o meno del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 3. 3. Dalla correttezza delle valutazioni del giudicante circa la non configurabilità in astratto del reato discende anche quella concernente il carattere superfluo o inidoneo a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio delle investigazioni suppletive sollecitate dall'opponente, situazione che abilita a disporre l'archiviazione del procedimento anche in pendenza di rituale opposizione proposta dalla parte offesa, previa dichiarazione d'inammissibilità ai sensi dell'art. 410 c.p.p., (v. da ultimo per la giurisprudenza di tal senso Sez. 6^, sent. n. 6579 del 13/11/2012, P.O. in proc. Febbo, Rv. 254869).
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in Euro 500,00 (cinquecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2015