Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2015, n. 29154
CASS
Sentenza 3 giugno 2015

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Massime1

Non integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento l'atto di disposizione di un bene immobile compiuta dopo la notifica dell'atto di pignoramento ma prima della trascrizione di quest'ultimo. (Fattispecie in cui l'atto di disposizione era consistito nella risoluzione consensuale di una donazione).

Commentario1

  • 1Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 2. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2015, n. 29154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29154
Data del deposito : 3 giugno 2015

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