Sentenza 19 ottobre 2005
Massime • 1
L'aumento di pena per la recidiva, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, è valutabile ancorché essa sia contestata per la prima volta dopo trascorso il termine di prescrizione previsto per l'imputazione non aggravata, purché la contestazione preceda la pronuncia della sentenza.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 gennaio 2024
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Leggi di più… - 3. Irrilevante recidiva contestata se prescrizione già maturata (Cass. 49935/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2024
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
Leggi di più… - 4. Recidiva contestata su reato prescritto: rimessa alle SSUU (Cass. 26756/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 giugno 2023
Rimessa alle Sezioni Unite la questione riguardante la possibilità di contestare la recidiva anche successivamente al decorso del termine di prescrizione, calcolato alla luce dell'originaria imputazione. Cassazione penale, sez. V, ud. 11 aprile 2023 (dep. 20 giugno 2023), n. 26756 Presidente De Gregorio – Relatore Cuoco Ritenuto in fatto Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto D.F. responsabile dei reati di minaccia aggravata, violazione di domicilio e tentato furto con strappo. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di tre motivi di censura, formulati tutti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2005, n. 9769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9769 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/10/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2079
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 022751/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AN N. IL 11/10/1966;
avverso SENTENZA del 08/03/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione osserva.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Lucca, con sentenza emessa in data 17 aprile 2003, condannava AN RA per la violazione degli artt. 56, 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 1, per essere stato l'imputato sorpreso nel cortile della abitazione della parte lesa, ove era penetrato scavalcando la recinzione.
Lo RA era stato identificato attraverso il numero di targa dell'auto con la quale si era allontanato dal luogo del tentato furto.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa il giorno 8 marzo 2004, rigettava una eccezione di prescrizione del reato, negava le attenuanti generiche per i precedenti penali e confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito proponeva ricorso per Cassazione AN RA, che, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Vizio di motivazione, violazione della legge penale ed inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento alla:
a) violazione dell'art. 192, comma 2 in ordine alla mancata identificazione, essendo unico elemento indiziario a carico la proprietà dell'autovettura;
b) utilizzazione non corretta - violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 2 - della testimonianza CH;
c) utilizzazione non corretta della dichiarazione del maresciallo CI, che aveva riferito in ordine alle dichiarazioni di testimoni - articolo 195 c.p.p., comma 4;
d) mancata motivazione in ordine alla insussistenza del reato di cui all'articolo 614 c.p., reato che sarebbe prescritto e per il quale mancherebbe la querela;
e) al comportamento equivoco ed alla condotta non idonea;
2) Violazione di legge in relazione all'articolo 157 c.p.; in effetti la recidiva sarebbe stata contestata soltanto con il decreto di citazione a giudizio, non essendo prevista nella originaria imputazione;
inoltre il decreto di citazione sarebbe stato emesso quando il termine quinquennale di prescrizione era già decorso;
in ordine a tali punti il Giudice di secondo grado non avrebbe motivato. Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da AN RA non sono fondati.
Infondato è, infatti, il primo motivo di impugnazione. Non è ravvisabile la violazione dell'art. 192 c.p.p. perché i Giudici di merito hanno utilizzato corretti criteri di valutazione della prova relativamente alla identificazione dello RA AN. In effetti i giudici di merito hanno messo in evidenza che nel cortile della parte lesa ER era stato visto un giovane - all'epoca dei fatti lo RA aveva soltanto trenta anni -, che, di fronte alle precise domande del teste CH, scavalcò nuovamente la recinzione del cortile e, giunto in strada, si mise al volante di una vettura risultata poi di proprietà dello RA. Ebbene la circostanza che l'auto dell'imputato si trovasse in quel luogo e nell'ora in cui fu tentato il furto non è mai stata smentita dall'imputato, il quale si è limitato a dire negli atti difensivi che la circostanza poteva essere anche interpretata in altro modo, ma si è ben guardato dal suggerire una spiegazione plausibile della presenza della sua auto in quel posto ed a quell'ora. Di fronte alla mancanza di qualsiasi fatto processuale che contrastava gli elementi indicati i giudici di merito correttamente hanno ritenuto che la presenza dell'auto dello RA utilizzata per la fuga del ladro costituiva prova a suo carico.
Quanto alla presunta violazione dell'articolo 500 c.p.p., comma 2 in relazione alla testimonianza del CH, è necessario rilevare che la Corte di merito ha chiarito che la prova...è costituita dalle dichiarazioni rese dal teste in dibattimento e quindi essa in tale sede si è formata.
Le contestazioni di cui all'art. 500 c.p.p., comma 2, come si desume dalla sentenza impugnata, si erano rese necessarie ai fini della valutazione di attendibilità del teste, che, in una fase iniziale della deposizione, era apparso incerto, anche a causa del lungo tempo - circa otto anni - trascorso dal fatto Nessuna censura sul punto può essere mossa all'operato dei giudici del merito, che hanno correttamente applicato le norme processuali in vigore. Quanto poi alla eccepita inutilizzabilità della deposizione del teste maresciallo CI per violazione dell'articolo 195 c.p.p., comma 4, in quanto avrebbe riferito in giudizio il contenuto delle deposizioni assunte nel corso delle indagini preliminari dalle persone informate sui fatti, va detto che siffatta deposizione non è stata utilizzata dalla Corte di merito.
La sentenza impugnata fa, invero, riferimento soltanto alle indagini espletate dal maresciallo per individuare il proprietario dell'auto che era stata vista sul luogo del fatto e non vi è dubbio che sul punto la testimonianza è pienamente utilizzabile.
Quindi anche a volere ammettere, come sembra corretto, la inutilizzabilità della deposizione del CI che tratta delle dichiarazioni di persone informate sui fatti, ed a voler prescindere dal fatto che il motivo è affetto da evidente aspecificità e che non era stato dedotto in sede di appello, va detto che essa non comporta alcuna conseguenza sul quadro probatorio esistente a carico dello RA.
Non è poi vero che la Corte di merito non abbia preso in considerazione la tesi della difesa, secondo la quale gli atti posti in essere dallo RA configurerebbero altre ipotesi di reato, quale ad esempio il delitto di cui all'articolo 614 c.p.. La Corte ha preso in considerazione tale ipotesi e la ha esclusa, stabilendo che la condotta del ricorrente andava qualificata come tentativo di furto aggravato.
La motivazione sul punto non presta il fianco a critiche. I Giudici di merito hanno, infatti, rilevato che l'imputato era penetrato nel cortile scavalcando la recinzione - fatto che ovviamente rende non plausibile la sua giustificazione di trovarsi sul posto per cercare una fabbrica di statuine, ovviamente inesistente, - e si stava dirigendo verso la porta della abitazione del ER che era stata lasciata aperta.
Con valutazione di merito, sorretta da una motivazione del tutto logica, i Giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno stabilito che gli atti posti in essere dal ricorrente fossero senz'altro diretti a commettere il delitto di furto in abitazione. La motivazione non merita alcuna censura di legittimità sul punto. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione. Il ricorrente ha sostenuto che ai fini del calcolo del termine di prescrizione non si sarebbe dovuto tenere conto della recidiva perché contestata soltanto con il decreto di citazione diretta dopo la scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 157 c.p., per il delitto di tentato furto aggravato.
Il ricorrente ha ricordato in punto di fatto che il reato era stato commesso il 13 agosto 1995 e che il decreto di citazione era datato 5 luglio 2001, mentre il termine quinquennale era scaduto il 13 agosto 2000.
La Corte di merito nel respingere l'eccezione ha rilevato che allo RA era stato contestato il delitto di tentato furto monoaggravato con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e che pertanto il termine prescrizionale breve sarebbe maturato in dieci anni dal fatto e non in cinque come sostenuto dal ricorrente. La tesi dello RA, benché fondata su alcuni precedenti giurisprudenziali, secondo i quali non può tenersi conto dell'aumento di pena ai fini della prescrizione ove la circostanza non sia stata contestata anteriormente allo spirare del tempo necessario a prescrivere, calcolato secondo la originaria configurazione del fatto - reato (così Cass. 3 novembre 1987 n. 5610, in CP 1989, 1233 ), non può essere condivisa. Nessun dubbio vi può essere sul fatto che agli effetti del computo della pena edittale per l'applicazione della prescrizione debba tenersi conto della recidiva (Cass. 28 febbraio 1979, Corbisiero, in Giust. Pen. 1979, 2^, 695 ), e ciò indipendentemente dal fatto che l'applicazione della stessa sia facoltativa (Cass. 28 novembre 1978, Sacco, Cass. Pen. Mass. Ann. 1980, 1068). È stato poi più specificamente rilevato da autorevole dottrina che la recidiva, pur essendo una circostanza inerente alla persona del colpevole, viene considerata dal codice vigente come una vera e propria circostanza aggravante del reato (vedi anche Cass. 5 marzo 1999 n. 4412, CED 213111).
Tutto ciò premesso va detto che, contrariamente alla giurisprudenza richiamata dal ricorrente, altro filone giurisprudenziale ha stabilito che l'aumento per la recidiva è valutabile ai fini della prescrizione anche se la recidiva sia stata contestata per le prima volta dopo trascorso il termine di prescrizione previsto per l'imputazione non aggravata, purché la contestazione preceda la pronuncia della sentenza (vedi Cass. 26 gennaio 1978 n. 373, CPMA 79, 1143).
Tale indirizzo giurisprudenziale appare più corretto e più coerente con il nostro sistema penale.
La recidiva, infatti, come si è già posto in evidenza, è una circostanza inerente alla persona del colpevole - articolo 70 c.p. - ed in quanto tale essa esiste già nel momento in cui viene commesso il reato.
Tanto ciò è vero che ai fini dell'aumento di pena per la recidiva possono essere prese in considerazione soltanto le condanne divenute irrevocabili prima della commissione del reato per il quale si proceda e non anche quelle che divengano definitive dopo che il reato sia stato commesso.
Quindi si tratta di una condizione personale del colpevole certamente preesistente alla contestazione, come ha rilevato autorevole dottrina, che viene portata a conoscenza dell'imputato con la contestazione quando il Giudice da quella condizione già esistente intenda far derivare effetti penali.
Quindi quando l'Autorità Giudiziaria con il decreto di citazione diretta contesta formalmente un delitto compie per così dire una funzione ricognitiva dell'esistente perché porta a conoscenza dell'imputato il fatto - reato attribuitogli con le relative aggravanti oltre alle situazioni personali che possono comportare, come è per il caso della recidiva, un aggravamento della pena. D'altro canto è difficile comprendere la differenza tracciata dalla sentenza citata dal ricorrente tra la recidiva, che per valere ai fini della prescrizione deve essere contestata prima che la prescrizione c.d. breve maturi, e la c.d. originaria configurazione dal fatto - reato, che ben può essere, come nel caso di specie, aggravato, aggravante che però non richiederebbe una specifica contestazione anteriore al decorso del termine prescrizionale. È noto, invero, che anche le aggravanti per essere ritenute dal Giudice debbono essere ritualmente contestate e quindi, logicamente, per fatto - reato originario dovrebbe intendersi soltanto il fatto privo delle circostanze aggravanti.
Siffatta conclusione sarebbe assolutamente irragionevole proprio perché se è vero che le aggravanti per essere ritenute dal Giudice debbono essere ritualmente contestate, è anche vero che esse preesistono alla contestazione formale e debbono obbligatoriamente essere contestate.
Quindi anche a voler seguire la decisione qui criticata, per reato originario deve intendersi certamente il reato circostanziato, e ciò anche con riferimento alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, che hanno lo stesso regime giuridico delle altre circostanze aggravanti.
Ne consegue che il decorso del termine prescrizionale prima della contestazione formale è meramente apparente, dovendosi tenere conto ai fini del calcolo del termine prescrizionale di tutte le circostanze del reato che, pur essendo preesistenti alla contestazione, vengano soltanto con essa portate a conoscenza dell'imputato.
Del resto tale indirizzo giurisprudenziale appare anche conforme all'indirizzo nettamente maggioritario secondo il quale il termine di prescrizione deve essere computato in riferimento alla specifica e concreta configurazione finale del reato, come delineato ed accertato dai giudici di merito e così come derivante dall'applicazione delle circostanze aggravanti - tra le quali ai fini della prescrizione rientra anche la recidiva - ed attenuanti e del relativo giudizio di comparazione (vedi Cass. 9 gennaio 2003 n. 25680, in CED 226420). La tesi del ricorrente non può pertanto essere accolta, considerando altresì che l'azione penale, per il tipo di reato in discussione, viene esercitata proprio con la citazione diretta a giudizio ed è soltanto in tale momento che il PM precisa per quale fatto - reato intende procedere e ne chiarisce tutti gli elementi rilevanti compreso le aggravanti e la recidiva.
Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2006