Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Il diritto alla pensione non reversibile prevista a favore dei ciechi assoluti dalla legge 10 febbraio 1962 n. 66, non avendo la specifica funzione di compensare l'inabilità e non essendo normativamente limitato all'età lavorativa, è riconosciuto senza limiti di età e la relativa domanda può essere proposta anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5138 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
US OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13274/95 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/10/95 N.R.G. 47980/89;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/9/98 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19 settembre 1989 il MINISTERO DELL'INTERNO propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Roma in funzione di giudice del Lavoro aveva dichiarato il diritto di RI LI alla pensione di inabilità civile. Motivi della decisione
Con unico articolato motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ed 8
della legge 15 febbraio 1962 n. 66 e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1970 n. 382 in riferimento agli artt. 12 e 19 della legge 30 marzo 1971 n. 118 ed agli artt. 10 ed 11 della legge 18 dicembre 1973 n. 854 nonché difetto di motivazione, la ricorrente, dopo aver premesso che il diritto alla pensione per cecità assoluta (fondato sulla legge 15 febbraio 1962 n. 66) non cessa al compimento del 65 anno di età, sostiene che pur avendo ella chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione quale cieca civile "il Tribunale aveva applicato tout court le norme previste in materia di invalidi e mutilati civili"; e conclude chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Con il controricorso il MINISTERO attraverso un lucido quadro normativo sostiene che anche il diritto alla pensione di inabilità spettante al cieco assoluto per la sua residua potenzialità lavorativa resta limitato nello spazio delineato dai relativi presupposti, fra i quali l'età del titolare.
Il motivo del ricorso è fondato. È necessario premettere che attraverso un'attenta articolata normativa sono disposte a favore dei ciechi molteplici forme di tutela, che hanno storicamente preceduto paralleli strumenti normativi disposti a favore di altre forme di minorazioni. Funzione strettamente economica ha il diritto ad una somma mensile, che inizialmente riconosciuto (come assegno) dalla legge 9 agosto 1954 n. 632 ed attuato con il d.P.R. 15 gennaio 1956 n. 32, è poi disciplinato la legge 10 febbraio 1962 n. 66 ed analiticamente dal d.P.R. 11 agosto 1963 n. 1329 come pensione, il cui importo è poi elevato con la legge 27 maggio 1970 n. 382, ed erogato per legge 18 dicembre 1973 n. 854 dal Ministero dell'Interno (assistenza per altre forme di minorazioni sono disposte con la legge 30 marzo 1971 n. 118). Con la funzione di contribuire economicamente alle necessità determinate dai rapporti sociali la legge 28 marzo 1968 n. 406 attribuisce poi ai ciechi assoluti un'indennità di accompagnamento (a coloro che per altre cause siano non autosufficienti è attribuita parallela indennità con la legge 11 febbraio 1980 n. 18). Poiché "non implica di per sè" assenza di capacità lavorativa (come poi espressamente afferma anche l'art. 1 della legge 28 marzo 1991 n.120), la condizione di soggetto privo della vista è stata tutelata anche nel mercato del lavoro attraverso l'obbligatorio avviamento, inizialmente disposto presso la pubblica amministrazione con la legge 14 luglio 1957 n. 594, e poi esteso con la legge 2 aprile 1968 n. 482 anche presso aziende private (e solo con questa legge sono tutelate nel mercato del lavoro altre forme di minorazioni); e la relativa attività lavorativa è qualificata come particolarmente usurante (legge 28 marzo 1991 n. 120). Il formale riconoscimento della perdita della capacità lavorativa è fondamento del diritto alla pensione di inabilità civile (quale compenso della carenza di questa capacità). Per il suo stesso fondamento (la perdita della residua capacità), l'inabilità non può trarre ragione esclusiva dalla cecità, bensì da fatti esterni che investono altri aspetti limitativi della capacità. Di ciò è conferma l'esclusione prevista dall'art. 2 terzo comma della legge 30 marzo 1971 n. 118 (che ha per oggetto l'invalidità determinata dalla cecità, ed alla quale "non provvedono altre leggi"). E pertanto, anche nello spazio di questa esclusione (assorbita peraltro dalla più aperta formula dell'art. 8 primo comma del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509) il diritto alla pensione di inabilità
civile resta escluso nelle situazioni tutelate da "altre leggi" (come la cecità, in presenza delle condizioni che consentono il godimento della pensione prevista dalla legge 10 febbraio 1962 n.66), e permane nelle situazioni non tutelate da "altre leggi": in questo spazio rientrano l'inabilità per cecità ed in assenza delle condizioni per il godimento della pensione (art. 15 del d.P.R. 11 agosto 1963 n. 1329; art. 5 della legge 27 maggio 1970 n. 382) e l'inabilità determinata da cause contestuali alla cecità. E pertanto il diritto del cieco assoluto alla pensione non reversibile prevista dalla legge 10 febbraio 1962 n. 66 è ben distinto, nel fondamento e nei presupposti, dal diritto alla pensione per inabilità civile allo stesso spettante. Per quanto attiene in generale (ed indipendentemente dalle cause che la determinano) all'inabilità civile prevista dall'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, come questa Corte ha affermato, dal complessivo sistema normativo ed in particolare dall'art. 8 secondo comma del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509 (che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento) si deduce che il diritto alla pensione non può essere riconosciuto a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni o che ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di questa età (Cass. 12 marzo 1996 n. 2011). Diversamente è a dirsi per il diritto alla pensione non reversibile prevista dalla legge 10 febbraio 1962 n. 66: non avendo la specifica funzione di compensare l'inabilità e non essendo normativamente limitato all'età lavorativa, il diritto è da riconoscere, nella sua nascita e nella sua permanenza, anche agli ultrasessantacinquenni. E pertanto il cieco assoluto ha diritto, per la stessa cecità e senza limiti di età, alla pensione prevista dalla legge 10 febbraio 1962 n. 66; ed in assenza delle condizioni (quali il limite di reddito) ivi previste od in presenza di determinanti cause di assoluta incapacità (diverse dalla cecità, pur con questa interagenti) ha diritto alla pensione di inabilità prevista dalla legge 30 marzo 1971 n. 118, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. E fra questi è da ricomprendere anche l'età del titolare. Nel caso in esame la ricorrente sostiene di avere inutilmente chiesto in sede di merito il riconoscimento del diritto alla pensione quale cieca civile. Anche nell'ambito dell'interpretazione della domanda (al cui fine assume determinante rilievo non tanto la qualificazione dal ricorrente conferita bensì la causa petendi ed il petitum della domanda stessa) e nella logica della conseguente decisione, il Tribunale non ha dato conto di questa specifica richiesta e delle ragioni che lo hanno condotto a disattenderla. Per l'applicazione di questi principi la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che provvederà anche alla disciplina delle spese.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Velletri. Così deciso in Roma il 23 settembre 1998.