Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 137, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 l'immissione in pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione, di acque reflue provenienti da una piscina, che sono equiparabili a quelle domestiche solo a condizione che provengano da piccole e medie imprese e che rispettino i parametri indicati dall'art. 2 del d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, essendo altrimenti applicabili gli artt. 74 e 101 del citato D.Lgs. n. 152 del 2006. (Fattispecie in cui è stata confermata la sentenza di condanna nei confronti del titolare di un agriturismo, privo di attestazione di appartenenza alla categoria delle PMI, per i reflui della piscina convogliati nelle acque domestiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2014, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 07/10/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 2723
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 49103/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE ES, nata il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Udine - sezione distaccata di Cividale del Friuli del 2 aprile 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 2 aprile 2013, il Tribunale di Udine - sezione distaccata di Cividale del Friuli ha condannato l'imputata alla pena dell'ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, perché, quale titolare di un agriturismo, effettuava uno scarico di acque reflue industriali in mancanza della prescritta autorizzazione, convogliando le acque reflue provenienti dalla piscina nello scarico delle acque reflue delle cantine, queste ultime acque domestiche (il 14 ottobre 2009).
2. - Con impugnazione qualificata come appello, il difensore dell'imputata sostiene - in primo luogo - che alla data del 14 ottobre 2009 i lavori per la realizzazione della piscina erano quasi ultimati e che la stessa era inutilizzata. Vi era stato anche un collaudo delle pompe e dei macchinari, senza alcuno scarico nella rete fognaria e senza che vi fosse - contrariamente all'ipotesi accusatoria - una presenza di morchia nelle fogne. La sporcizia di alcuni dei pozzetti avrebbe dovuto essere spiegata con le infiltrazioni di acqua piovana. Vi era, inoltre, un impianto di trattamento dei reflui, posto prima del convogliamento dello scarico. Si contesta, in secondo luogo, l'assimilazione delle acque di scarico provenienti dalle piscine alle acque reflue industriali, sul rilievo che la L.R. n. 25 del 1996, art. 4, comma 5-ter, prevede che le piscine annesse alle strutture agrituristiche utilizzate esclusivamente dai fruitori di dette strutture sono considerate ad uso privato fino a una superficie di 120 m2. E la piscina installata presso l'agriturismo dell'imputata avrebbe una superficie di 98 m2 con una profondità di m2 1,35. La difesa ricorda anche che, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7, lett. a) ed e), sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura e quelle aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale. Il D.P.R. n. 227 del 2011 avrebbe poi assimilato alle acque reflue domestiche quelle provenienti dalle piscine, con la sola esclusione delle acque di contro lavaggio dei filtri, non preventivamente trattate. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Preliminarmente l'impugnazione - trasmessa a questa Corte dalla Corte d'appello di Trieste con ordinanza del 25 settembre 2013 - deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3, in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda.
Il ricorso è infondato.
3.1. - La prima doglianza - relativa ai profili di fatto della responsabilità penale - è inammissibile.
Essa consiste, infatti, in generiche critiche del tutto sganciate dalla motivazione della sentenza impugnata, dalle quali non emergono, neanche in via di semplice prospettazione, vizi rilevabili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.. Si richiede, in sostanza, una rivalutazione del compendio probatorio in chiave meramente alternativa.
Deve in ogni caso rilevarsi che, con motivazione logica e coerente, il Tribunale ha evidenziato che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa e ribadito con il ricorso per cassazione sulla base di indimostrate asserzioni - dalle testimonianze dei tecnici che hanno proceduto all'accertamento è emerso che la piscina, alla data del 14 ottobre 2009 era pienamente utilizzata, con la presenza di un retino per la pulizia, di un tubo aspirante, di ombrelloni e sdraio a bordo vasca.
È emerso altresì che le condotte che portavano i reflui della piscina si congiungevano con quelle che portavano le acque della cantina, in un unico pozzetto di campionamento per poi congiungersi allo scarico esterno. Si è anche verificato che i pozzetti a valle della pompa della piscina erano sporchi, perché vi erano stati cicli di lavaggio dei filtri con scarico in fognatura, e che non vi era stato alcun previo trattamento delle acque. Tale ultimo profilo trovava ulteriore conferma nella successiva installazione di una fossa per il trattamento dei liquami, a seguito della quale l'autorizzazione allo scarico era stata poi concessa. 3.2. - Il secondo motivo di impugnazione - con il quale si contesta l'assimilazione delle acque reflue provenienti dalla piscina dell'agriturismo alle acque reflue industriali - è infondato. 3.2.1. - Al momento del fatto (14 ottobre 2009) la fattispecie in esame era disciplinata alla L.R. Friuli Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13, art. 18, comma 25.
Tale disposizione richiamava Il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 28, comma 7, lett. e), precisando che, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni aventi caratteristiche qualitative e quantitative equivalenti alle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, in quanto derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico, e purché separate dagli altri reflui. Il criterio fissato dall'art. 28 comma 7, lettera e), del D.Lgs. n. 152 del 1999 è stato, poi, sostanzialmente confermato, dopo la sua abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 175, dall'art. 74, comma 1, lett. g), di tale ultimo testo normativo. Il ricordato L.R. n. 13 del 2002, art. 18, comma 25, è stato poi sostituito ad opera della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, art. 179, comma 1, lett. a) e attualmente prevede che, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per quanto non disposto dal successivo comma 26 - che si riferisce attualmente a scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari e di acque utilizzate per scopi geotermici - si applicano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche indicati al D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, art. 2.
È necessario dunque verificare se e in che misura la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 227 del 2011 sia più favorevole della disciplina previgente e sia applicabile nel caso di specie. 3.2.2. - Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il criterio distintivo tra insediamenti civili insediamenti produttivi deve essere ricercato in concreto sulla base dell'assimilabilità o meno dei rispettivi scarichi, per quantità e qualità dei reflui, a quelli provenienti da insediamenti abitativi. Tale principio, già espresso più volte nella vigenza della L. n. 319 del 1976, è stato ribadito anche nella vigenza delle successive discipline (ex plurimis, sez. 3^, 6 dicembre 2011, n. 45341; sez. 3^, 13 maggio 2014, n. 24330, la quale contiene una disamina della giurisprudenza sul punto).
Deve, dunque, ribadirsi quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la definizione di acque reflue domestiche, contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, quali acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, è tale da non ricomprendere (ai sensi del successivo art. 101, comma 7, lett. e) le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche (ex plurimis, sez. 3^, 15 dicembre 2010, n. 2313, Rv. 249532; sez. 3^, 18 giugno 2009, n. 35137, Rv. 244587). Pertanto, nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche e non sono costituiti da acque meteoriche di dilavamento (ex multis, sez. 3^, 7 luglio 2011, n. 36982). 3.2.3. - In Friuli Venezia Giulia - come sopra visto - la normativa regionale di riferimento (L. n. 13 del 2002, art. 18, comma 25, nel testo attualmente vigente) richiama i criteri di assimilazione di cui al D.P.R. n. 227 del 2011. L'art. 1 di tale ultimo decreto ne individua l'ambito di applicazione, richiedendo la sussistenza di due presupposti:
1) la riconducibilità dello scarico alle categorie di imprese di cui al D.M. attività produttive 18 aprile 2005, art. 2 e, cioè, alle piccole e medie imprese (PMI);
2) l'attestazione, da parte del titolare dell'impresa, dell'appartenenza alla categoria delle piccole e medie imprese mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, presentata allo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dello stesso D.P.R. n. 227 del 2011, art.
5. Sul piano oggettivo, si precisa all'art. 2 che, in assenza di disciplina regionale e fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7, lett. e), trovano applicazione i criteri di assimilazione di cui al precedente comma 1. Tale comma prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 101 dall'allegato 5 alla parte terza del D.L. n. 152 del 2006, sono assimilate alle acque reflue domestiche: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'allegato A;
b) le acque provenienti da servizi igienici, cucine e mense;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività indicate nella tabella 2 dell'allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa.
Per quanto rileva nel caso in esame, la tabella 2 dell'allegato A al D.P.R. prevede, al n. 19, che sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque delle piscine, con l'esclusione delle acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate. Si tratta di un quadro assai articolato, da cui emerge che la normativa di cui al D.P.R. n. 227 del 2011, seppure in astratto più favorevole rispetto al d.lgs. n. 152 del 2006, non trova applicazione automatica e, dunque, non muta in via generale le categorie delle acque di scarico. La sua applicazione è, infatti, limitata alle imprese che abbiano attestato, con dichiarazione sostitutiva presentata allo sportello unico per le attività produttive, l'appartenenza alla categoria delle PMI. Del resto, l'assoluta prevalenza del profilo procedimentale si quello sostanziale emerge anche dal tenore del D.L. n. 78 del 2010, art. 49 comma 4-quater, aggiunto dalla Legge di Conversione n. 122 del 2010, che costituisce il fondamento normativo dell'emanazione del richiamato D.P.R. n. 227 del 2011. Tale disposizione autorizza il governo ad adottare regolamenti di delegificazione volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base a: criteri di proporzionalità; semplificazione dei regimi autorizzatori, con l'eliminazione degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero all'attività esercitata;
ampliamento dell'ambito di utilizzo dell'autocertificazione; informatizzazione degli adempimenti e delle procedure;
coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni.
Sono invece del tutto assenti, nella disposizione che autorizza la delegificazione, riferimenti agli ambiti di materia nei quali la semplificazione degli adempimenti amministrativi può trovare spazio, quali la tutela dell'ambiente o, più nello specifico, la tutela delle acque dall'inquinamento. E proprio la mancanza di espressi riferimenti alla materia dell'inquinamento delle acque, concretizzandosi nella mancanza dell'autorizzazione a delegificare tale materia, ha reso necessaria, da parte della disciplina regolamentare, la precisazione che i criteri di assimilazione di cui al comma 1 non derogano a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7, lett. e); con la conseguenza che l'applicazione di tali criteri di assimilazione deve intendersi soggetta all'ulteriore condizione che gli scarichi abbiano "caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche". Del resto, il regolamento di delegificazione non avrebbe potuto in nessun caso modificare le definizioni generali contenute nel codice dell'ambiente, perché la base legale della delegificazione era limitata - come visto - alla semplificazione degli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese.
A fronte di un siffatto quadro normativo, deve essere confermata la conclusione - già anticipata con le sentenze sez. 3^, 7 novembre 2012, n. 2340/2013; sez. 3^, 14 novembre 2012, n. 4844/2013; sez. 3^, 3 maggio 2013, n. 29416 - secondo cui l'assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque reflue generate da attività produttive trova applicazione solo per le PMI, in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi sopra richiamati, e non vale ad innovare in via generale la sistematica del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1, lett. g) e h) e art. 101, comma 7.
In tali pronunce, infatti, l'applicabilità del D.P.R. n. 227 del 2011, è stata esclusa in radice, proprio per la mancanza di deduzioni difensive circa la sussistenza dei necessari presupposti. In altri termini, deve ribadirsi che non è sufficiente, per escludere la punibilità dell'esercizio di uno scarico industriale in mancanza di autorizzazione, invocare in astratto la riconducibilità delle acque di detto scarico alle categorie di cui alla tabella 2 dell'allegato A del richiamato D.P.R.. È infatti onere della difesa prospettare e provare la sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione della disciplina speciale derogatoria, trovando altrimenti applicazione la disciplina generale e, in particolare, i richiamati del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 74 e 101. 3.2.4. - Nel caso in esame - come in quelli decisi con le menzionate sentenze nn. 2340 e 4844 del 2013 - una tale prospettazione manca del tutto, sia con riferimento all'appartenenza dell'impresa esercitata alla categoria delle PMI, sia con riferimento all'attestazione di tale appartenenza con dichiarazione sostitutiva presentata allo sportello unico per le attività produttive, sia con riferimento alle caratteristiche qualitative delle acque.
A tali considerazioni deve aggiungersi che, in ogni caso, le acque di contro lavaggio dei filtri delle piscine non preventivamente trattate - la cui presenza nello scarico è stata ampiamente riscontrate nel caso di specie - sono escluse espressamente anche sul piano oggettivo dall'ambito di applicazione del D.P.R. n. 227 del 2011; con la conseguenza che il reato contestato avrebbe dovuto essere ritenuto comunque sussistente anche in presenza della prova della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso D.P.R.. 3.2.5. - Nè vale invocare - come fa il ricorrente - l'applicazione della L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 1996, art. 4, comma 5 ter (comma aggiunto dalla L.R. . 17 ottobre 2007, n. 25, art. 4, comma 4) - il quale prevede che le piscine annesse alle strutture agrituristiche utilizzate esclusivamente dai fruitori di dette strutture sono considerate ad uso privato fino a una superficie di 120 m2 - perché la disposizione è inserita nella disciplina regionale dell'agriturismo ed è semplicemente diretta all'individuazione degli edifici e delle costruzioni destinate all'esercizio di tale attività, mentre non ha nulla a che vedere con la tutela dell'ambiente. In altri termini, il riferimento all'"uso privato" delle piscine contenuto in tale disposizione non ha in alcun modo l'effetto di rendere assimilabili agli scarichi domestici gli scarichi delle piscine, trattandosi di una definizione normativa data per altri fini.
4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015