Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DE0 45 1 5 /03 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 10797/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 10228 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. i Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 20/05/02 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ET AR;
intimata avverso la sentenza n. 4505/99 del Tribunale di 2002 TREVISO, depositata il 02/12/99 R.G.N. 1863/96; 2245 - : -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento ed estinzione del giudizio. 1 -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 2 dicembre 1999 il Tribunale di Treviso, decidendo sull'appello proposto dall'INPS contro la sentenza di primo grado che l' aveva condannato a riliquidare a MA SE la pensione di reversibilità nella misura del 60% dell'importo spettante al dante causa comprensivo dell'integrazione al trattamento minimo, ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo non applicabile la speciale disciplina sulla estinzione dei giudizi pendenti, di cui all'art.36 della legge n.448 del 1998, alla questione (di decadenza dal diritto) dedotta dall' Istituto appellante. Di questa sentenza l'INPS chiede la cassazione con un unico motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS, denunciando violazione dell'art.1, commi 181, 182 e 183, della legge n.662/96, dell'art.36, comma 5, della legge n.448/98 e vizi di motivazione, sostiene che, pacifico essendo in causa che l'oggetto della controversia era costituito dalla richiesta di riliquidazione della pensione di reversibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.495/93, appare errata la sentenza del Tribunale che ha ritenuto la questione non rientrante tra le previsioni della disciplina sulla estinzione dei giudizi pendenti, da questa argomentandosi, al contrario, che essa contempla in modo specifico l'applicazione della sentenza suddetta. Il ricorso è fondato. I limiti di applicabilità che la giurisprudenza della Corte ha individuato come propri della speciale disciplina dell'estinzione dettata dall'art. 1, commi 181-183, della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998 riguardano i soli giudizi nei quali vengano in discussione per legge o per domanda di parte (sicché il relativo accertamento ricada nell'ambito non solo dei poteri cognitori, ma anche di quelli 3 decisori) diritti diversi da quelli nascenti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, ancorché fra gli uni e gli altri sussista un rapporto di pregiudizialità - dipendenza, che condizioni l'applicabilità degli effetti di tale sentenze. Quando, pertanto, si faccia questione esclusivamente di applicazione della sentenza n.495 del 1993 e di diritti dalla stessa scaturenti, senza che l'oggetto del giudizio a tal fine introdotto risulti esteso a diritti presupposti, anche la questione di decadenza, in quanto proposta in questo ambito oggettivo e non implicante accertamenti su diversi diritti, è e si configura come una questione inerente in modo immediato e diretto a siffatta applicazione e nessun oggetto di autonomo accertamento sopravvive alla previsione di estinzione. 의 Ciò posto, è agevole osservare che, nel caso in esame, oggetto del giudizio era esclusivamente il diritto alla fruizione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 (diritto rispetto al quale l'INPS aveva dedotto la intervenuta decadenza); e, in tale situazione, il provvedimento di estinzione totale del idaribalize, giudizio non poteva non essere adottato, dovendosi escludere, qualsiasi estraneità della materia controversa ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che identificano (con disciplina, poi, ribadita dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) l'area di applicabilità dello speciale regime estintivo da essa introdotto nei procedimenti giudiziali aventi ad oggetto il " pagamento delle somme maturate ...sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n.240 del 1994...” (così, testualmente, l'art.1, comma 181, della legge n.662 del 1996) (per tutte, vedi Cass. 11 giugno 1999 n.5789). In conclusione, il ricorso dell'INPS va accolto e, in ragione della riscontrata sussistenza delle condizioni per la declaratoria della totale estinzione del giudizio, deve a quest'ultima provvedere direttamente la Corte, in virtù della disciplina dell'art.36, h comma 5, della legge n.448 del 1998 sopra richiamata, la quale trova immediata applicazione anche in sede di giudizio di legittimità (Cass. 20 gennaio 2001, n. 825). Il presente giudizio, pertanto, va dichiarato estinto, restando così prive di ef effetto, sempre per esplicito disposto dell' art.36, comma 5, le statuizioni delle sentenze di merito. pagna in quanto non coperte da giudicato. Quanto al regolamento delle spese processuali, ritiene la Corte, anche questo caso richiamando la propria costante giurisprudenza (per tutte, Cass.19 giugno 1999 n.6171, 11 gennaio 2000 n. 229), che la previsione legale di integrale compensazione di cui al ricordato art. 36, comma 5, della legge n.448/1998 debba operare in riferimento anche ai pregressi gradi di giudizio, atteso che la disposizione sulla estinzione officiosa, in una con quella sulla perdita di efficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, determinano la caducazione del regolamento delle spese adottato nelle fasi di merito, imponendo al tempo stesso al giudice da ultimo investito di uno dei temi controversi espressamente contemplati dall'art.1, commi 181 e 182, della legge n. 662/96 cit., di rinnovarlo con riguardo all'intero corso del processo e al suo esito finale. Vanno, di conseguenza, compensate le spese dell'intero processo.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 20 maggio 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Pahiellabilit M in. P IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria joggi! 26 MAR/2003. Glovanni Cantelmo