Sentenza 15 ottobre 2002
Massime • 1
È manifestamente infondata, in relazione agli art. 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale della disciplina concernente le perquisizioni ed il sequestro probatorio disposti dal Pubblico Ministero, nella parte in cui non prevede alcun preventivo controllo giurisdizionale, in quanto i principi del giusto processo e della partità delle armi tra difesa ed accusa, recepiti dal novellato art. 111 Cost., attengono alla fase del 'processo' e non a quella delle indagini preliminari. La perquisizione ed il sequestro probatorio, finalizzati al riscontro della notitia criminis e all'eventuale raccolta degli elementi di prova, non rientrano infatti nel processo, ne' hanno natura cautelare come il sequestro preventivo, per cui non devono conformarsi ai principi dell'art. 111 Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 40974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40974 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 15/10/2002
1. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudio - Consigliere - N. 1255
3. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - N. 19831/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- PA RM;
- TO AR;
- AN SA;
- TO D'RR PE;
- RI PE;
- US LU;
- CL AN;
- AN SA;
- AS DO;
- LÌ ET;
- SI BA;
avverso l'ordinanza del 22-25/3/2002 pronunciata dal Tribunale di Siracusa, sezione per il riesame. - Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. V. Meloni, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
- sentiti i difensori, avv. E. Musco ed E.P. Reale, che insistono per l'accoglimento del gravame;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, con decreto 12/3/2002 - a seguito di disposta perquisizione dello stabilimento EniChem di IO GA (Reparto cloro-soda), dei luoghi pertinenziali, di eventuali veicoli nella disponibilità di dipendenti della ditta, di soggetti "sospetti" trovati all'interno dei detti luoghi, ecc. - disponeva il sequestro probatorio di circa kg. 2 di fanghi da salamoia inertizzati, dal punto di scarico del filtro in uscita, ipotizzando - nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe - i reati di miscelazione non autorizzata dei rifiuti indicati, nonché quelli di cui agli artt. 53-bis D. L.vo n. 22/1997, 59 D. L.vo n. 152/1999 e 635, comma 2, c.p..
Le indagini erano state avviate a seguito di una riscontrata anomala colorazione delle acque marine antistanti il detto stabilimento, che poteva esserne quindi causa, ed erano proseguite sulla base di analisi chimiche che confermarono tali sospetti;
inoltre dall'esame dei registri di carico e scarico dello stabilimento era emerso, nell'ultimo quinquennio, "un andamento anomalo di quantità di rifiuti", e, dalla documentazione sequestrata presso i destinatari (smaltitori e detentori) dei rifiuti della EniChem, era risultata una "gestione anomale" degli stessi. In particolare era emersa una generazione anomala di rifiuti contenenti mercurio in rapporto alla produzione del "reparto cloro-soda", probabilmente dovuta ad attività (non autorizzata) di inertizzazione dei rifiuti mercuriosi (soprattutto fanghi da salamoia).
Su impugnazione degli indagati, il Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza indicata in premessa, confermava i provvedimenti impugnati, ritenendo sussistente sia il fumus dei reati ipotizzati, sia l'esigenza di acquisire elementi probatori attraverso i beni in sequestro.
Ricorrono per Cassazione gli indagati, con un unico atto di impugnazione, e chiedono l'annullamento dei decreti di perquisizione e di sequestro, nonché della gravata ordinanza.
A sostegno del ricorso, richiamati i requisiti normativi di legittimità delle perquisizioni e del sequestro probatorio, deducono: 1) inosservanza od erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 178, lett. b) e c), 247 e 253 c.p.p., anche in relazione all'art. 2 punto 37 L. n. 81/1987, agli artt. 13, 14, 24 e 112 Cost., agli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ed all'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione stessa, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, difettando, nei provvedimenti di perquisizione e sequestro in questione, l'individuazione delle concrete condotte che potrebbero astrattamente costituire fatti penalmente rilevanti, ne' perché esse sarebbero addebitabili agli indagati, contenendo gli atti impugnati solo l'indicazione delle norme che si assumono violate;
2) inosservanza od erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 324 e 309, commi 9 e 10, c.p.p. in relazione all'art. 24 Cost. ed all'art. 178, lett. c), c.p.p., nonché mancanza della motivazione, avendo il P.M. omesso di trasmettere al Tribunale del riesame tutti gli atti sui quali si fondavano i provvedimenti impugnati, con grave pregiudizio dei diritti della difesa;
inoltre, irrazionalità della mancata previsione del contestuale deposito del provvedimento del P.M. e degli atti sui quali lo stesso si fonda, ai quali si può accedere solo previa richiesta di riesame;
3) inosservanza od erronea applicazione degli artt. 247 e 253 c.p.p. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 14, 15, 24, 97 e 111 Cost., agli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ed all'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione stessa ed in confronto con gli artt. 267, 279, 291, 293, comma 2, 317, 321, 390 e 406 c.p.p., contrastando con la Costituzione, informata ai principi del giusto processo e della parità delle armi tra accusa e difesa, l'attribuzione al P.M., pur sempre parte del processo e non terzo, del potere di disporre la perquisizione personale o domiciliare, e quindi di incidere sui diritti inviolabili della persona senza alcun preventivo controllo giurisdizionale;
anche il sequestro probatorio, infatti, come quello conservativo e preventivo, "dovrebbe essere affidato alla competenza del Giudice". All'odierna udienza camerale, il P.G. ed i menzionati difensori concludono come sopra riportato.
I ricorsi non meritano accoglimento.
La prima doglianza trova risposta puntuale, adeguata ed esauriente nei provvedimenti impugnati, risultando tutt'altro che vago ed indistinto il thema probandum, e le condotte che potrebbero costituire fatti penalmente rilevanti;
pur essendo diversi, come si è detto, i reati astrattamente ipotizzati, in ordine ai quali il P.M. ha ritenuto di dover raccogliere prove, attraverso l'adozione del provvedimento de quo, ritiene il Collegio che, al momento, il fumus delicti non è contestabile quantomeno con riferimento alle contravvenzioni di miscelazione non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 9 D. L.vo n. 22/1997) e di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 59 D. L.vo n. 152/1999). Il Tribunale ha fornito, sul punto, ampia e corretta motivazione, facendo presente peraltro che i gravati provvedimenti si inseriscono in un complesso procedimento penale nell'ambito del quale sono stati adottati ed impugnati molteplici altri provvedimenti analoghi, per cui la ricostruzione dei fatti posti a fondamento dei decreti di perquisizione e sequestro de quibus deve essere necessariamente operata, non solo in relazione alla c.d. "rubrica", ma con riferimento alla situazione complessiva risultante dal coacervo degli atti processuali.
Gli indagati, dunque, sono stati concretamente posti, fin dall'inizio, nella condizione di esercitare adeguatamente i propri diritti di difesa, anche in relazione al decreto di perquisizione e sequestro in questione, sorretto da motivazione *sufficientemente articolata e completa", come rilevato dal Tribunale. In ordine alla seconda censura, di natura processuale, ritiene il Collegio che il Tribunale correttamente abbia rilevato l'infondatezza della stessa de iure condito, evidenziando che il principio di tassatività delle nullità non consente di superare la normativa processuale vigente e, quindi, di dichiarare nullo un atto adottato, come quello in discussione, nel pieno rispetto di essa. Peraltro, in difetto di qualsiasi indicazione da parte dei difensori, idonea ad individuare specifici atti di indagine non trasmessi dal P.M., quantunque essenziali per l'adozione dei provvedimenti impugnati, il Collegio non può giungere a conclusioni diverse.
Il Tribunale ha poi anche correttamente rilevato la manifesta infondatezza della questione di legittimità posta dalla difesa in sede di riesame, sottolineando le ragioni logiche della scelta del legislatore - in materia di deposito di atti di indagine - di dettare discipline processuali differenti per le misure cautelari personali (art. 293 c.p.p.) e per quelle reali (art. 366 c.p.p.). Per quanto concerne la terza doglianza, ritiene il Collegio che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, per quanto soggettiva, sia manifestamente infondata.
Si rileva, infatti, oltre a quanto correttamente osservato dal Tribunale, che i principi del "giusto processo" e della parità delle armi tra accusa e difesa, recepiti dal novellato art. 111 Cost., attengono chiaramente alla fase processuale e non certo a quella delle indagini preliminari. L'art. 111 si riferisce sempre al "processo", mai all'attività processuale, e, al comma 4, sancisce il principio del contraddittorio nella formazione della prova, ma la formazione della prova avviene, col nuovo codice di rito, solo in dibattimento.
Dunque la perquisizione ed il sequestro probatorio, finalizzati al riscontro della notitia criminis ed all'eventuale raccolta degli elementi di prova, pur incidendo in qualche modo sui diritti della persona, non rientrano nel "processo", dè hanno natura cautelare come il sequestro preventivo, per cui non devono conformarsi ai principi dell'art. 111 Cost.; conseguentemente si ritiene insussistente qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale degli artt. 247 e 253 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte, dichiara la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2002