Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10666
CASS
Sentenza 22 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'irregolare comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, dell'ordinanza istruttoria emessa fuori udienza, non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado a norma degli art. 353 e 354 cod. proc. civ., ma rende operante il potere - dovere di tale giudice di decidere nel merito, previo compimento dell'attività istruttoria impedita "in prime cure" dall'anzidetta irregolarità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10666
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10666
    Data del deposito : 22 luglio 2002

    Testo completo