Sentenza 1 ottobre 2002
Massime • 1
L'esito positivo del periodo di prova determina l'estinzione di tutti gli effetti penali della condanna (art. 47, ult. co. legge 26 luglio 1975, n. 354), ma non comporta la cancellazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale, di cui si deve escludere la natura di effetto penale della decisione, trattandosi di atto che persegue finalità informative ma non sanzionatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2002, n. 38405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38405 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 01/10/2002
1. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 2895
3. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 009927/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NE AR N. IL 01/01/1964;
avverso ORDINANZA del 25/10/2001 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Riggio Gianfranco;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio Galasso che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
LI CA ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, reiettivo della sua istanza di non menzione nel certificato penale a richiesta di parte delle sentenze di condanna di cui al provvedimento di cumulo n. 172/90, per le quali era intervenuta, ai sensi dell'art. 47 ult. co. L. 354/75, declaratoria di estinzione delle pene e di ogni altro effetto penale.
Deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato sotto molteplici profili.
In primo luogo, erroneamente dalla collocazione delle norme riguardanti il casellario nel libro relativo all'esecuzione è stato desunto che la menzione della condanna nel certificato penale a richiesta di parte non ha natura di effetto penale.
È del tutto apodittica, poi, l'affermazione che l'elencazione dei casi di non iscrizione contenuta nell'art. 689 c.p.p. ha carattere tassativo.
Infine, sostiene il ricorrente, è illogica l'argomentazione relativa alla declaratoria di manifesta infondatezza della proposta questione di costituzionalità dell'art. 689 c.p.p. in relazione alla diversità dei presupposti degli istituti comparativamente indicati (riabilitazione e patteggiamento).
Il ricorso è infondato.
Rilievo decisivo, per la risoluzione della questione qui proposta, ha la considerazione che, secondo un principio ermeneutico costante nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 4^ 30-1-1997, Lacagnina), l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale non rientra nel novero degli effetti penali della condanna stessa, dal momento che non ha contenuto di sanzione, ne' incide in modo diretto su alcun rapporto di diritto penale.
Ne consegue che la previsione dell'art. 47 ult. co. della legge 26-7- 1975 n. 354, secondo cui l'esito positivo del periodo di prova determina l'estinzione di ogni effetto penale, non estende la sua portata alla non iscrizione della condanna, ovvero alla eliminazione della iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale. Sul punto è del tutto inconducente il richiamo - fatto dal ricorrente con la memoria presentata ai sensi dell'art. 611 c.p.p. - alla sentenza delle Sezioni Unite 20-4-1994 (P.M. in proc. Volpe). Tale decisione, infatti, ha definito il criterio di distinzione degli effetti penali della condanna - sul presupposto della sussistenza di effetti non penali - nel senso che esso va ancorato non alla circostanza che un determinato effetto in senso lato pregiudizievole derivi automaticamente o meno dalla condanna (come pretende in questa sede il ricorrente), bensì dalla natura sanzionatoria delle conseguenze correlate alla condanna;
ciò con riferimento alle finalità della norma che, prevedendo una determinata conseguenza in senso lato pregiudizievole, può essere posta con finalità punitiva, oppure per la tutela di specifici interessi pubblici nei vari settori dell'ordinamento giuridico.
Sulla base di tale criterio deve escludersi che le norme in tema di casellario giudiziale perseguano finalità sanzionatorie, avendo, invece, lo scopo di assicurare la conoscenza della biografia giudiziaria di un soggetto e, conseguentemente, che l'iscrizione possa essere qualificata come un effetto penale della condanna, riconducibile alla previsione dell'art. 47 ult. co. ord. pen.. Infine, correttamente il Giudice di merito ha ritenuto manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, sul rilievo che la violazione dell'art. 3 Cost. postula una identità di situazioni giuridiche soggette a differente trattamento legale, mentre gli istituti della riabilitazione e del patteggiamento hanno natura e presupposti diversi rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale, che è misura alternativa alla pena, volta a consentirne l'espiazione in regime extramurario per contribuire alla rieducazione del reo, a condizione che sia assicurata la prevenzione che lo stesso commetta altri reati.
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2002