Sentenza 10 marzo 2004
Massime • 1
L'omessa statuizione, nella sentenza di cassazione, in ordine alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile non è rimediabile mediante la procedura di correzione degli errori materiali, atteso che, dovendosi fare applicazione del criterio di cui all'art. 91 cod.proc.civ.(per il quale l'onere delle spese va valutato tenendo conto delle alterne vicende verificatesi nei diversi gradi del giudizio, con riguardo al suo esito finale ed alla effettiva spendita di attività processuale), il giudice, anche in sede penale, a prescindere dalla totale o parziale soccombenza dell'imputato, deve pur sempre procedere ad una valutazione dell'attività svolta dal difensore della parte civile per cui, sulla base del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, non solo deve tener conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla tariffa forense, ma può anche disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale delle spese sostenute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2004, n. 22445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22445 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 10/03/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 360
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 028976/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ES ER N. IL 27/09/1954;
avverso SENTENZA del 17/01/2002 QUINTA SEZ. CORTE CASSAZI di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con istanza ex articoli 130 e 547 c.p.p., il difensore di ES ER, parte civile nel procedimento penale a carico di ER AD per il reato di diffamazione continuata, esponeva che il tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, in data 22VMM999, aveva condannato l'imputato alla pena di 400.000 di multa;
che, l'impugnazione in appello, a seguito di eccezione della comparente, trattandosi di sentenza inappellabile era stata rimessa alla Corte di Cassazione;
che alla parte civile non era stato notificato il relativo avviso di fissazione dell'udienza e che la sentenza emessa non aveva provveduto sulle spese dovute alla parte civile per l'attività svolta avanti la Corte di Appello di Ancona;
che in tal modo la parte civile avrebbe dovuto sobbarcarsi degli oneri relativi all'attività svolta dal proprio difensore avanti la Corte territoriale, che, quindi, doveva farsi ricorso all'istituto della correzione dell'errore materiale, integrando la sentenza della Corte di Cassazione con le statuizioni relative alle spese dovute alla parte civile, da liquidare in complessivi Euro 1870,00. Va disposto il non luogo a provvedere.
Il principio di definitività delle sentenze della Corte di Cassazione preclude salvo i rimedi straordinari il successivo ulteriore esame di ogni questione che comporti la modifica del provvedimento, sia pure adottato dal giudice per errore od omissione. La statuizione in ordine alle spese processuali sostenuta dalla parte civile, pur essendo prevista legislativamente, comporta pur sempre una valutazione discrezionale da parte del giudice. Infatti, nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è conseguente alla soccombenza, secondo il criterio di cui all'art. 91 c.p.c., per il quale l'onere delle spese va valutato tenendo conto delle alterne vicende verificatesi nei diversi gradi del giudizio, con riguardo al suo esito finale e tenendo conto della spendita di attività processuale effettivamente posta in essere.
Pertanto, considerato che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, introduce una domanda privatistica (alla restituzione o al risarcimento del danno), il giudice, a prescindere dalla totale o parziale soccombenza dell'imputato, deve pur sempre procedere ad una valutazione con riguardo all'attività svolta dal difensore della parte civile, per cui sulla base del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, non solo deve tener conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla tariffa forense, ma può sempre disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale delle spese sostenute.
Ritiene, pertanto, la Corte che la procedura della correzione degli errori materiali, prevista dall'articolo 130 c.p.p., con riguardo alla omessa statuizione in ordine alle spese processuali sostenute dalla parte civile, non sia applicabile, in quanto non solo introdurrebbe nel dispositivo una nuova voce di condanna, ma anche perché strettamente connessa e partecipe del processo volitivo del giudicante.
L'eventuale omissione in ordine alle spese processuali sostenute dalla parte civile assume, invece, il carattere di una voce di danno ulteriore, sempre conseguente al reato ritenuto a carico dell'imputato e, come tale esercitabile civilmente in sede di valutazione del danno stesso.
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004