Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2004, n. 22445
CASS
Sentenza 10 marzo 2004

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L'omessa statuizione, nella sentenza di cassazione, in ordine alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile non è rimediabile mediante la procedura di correzione degli errori materiali, atteso che, dovendosi fare applicazione del criterio di cui all'art. 91 cod.proc.civ.(per il quale l'onere delle spese va valutato tenendo conto delle alterne vicende verificatesi nei diversi gradi del giudizio, con riguardo al suo esito finale ed alla effettiva spendita di attività processuale), il giudice, anche in sede penale, a prescindere dalla totale o parziale soccombenza dell'imputato, deve pur sempre procedere ad una valutazione dell'attività svolta dal difensore della parte civile per cui, sulla base del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, non solo deve tener conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla tariffa forense, ma può anche disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale delle spese sostenute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2004, n. 22445
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22445
    Data del deposito : 10 marzo 2004

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