CASS
Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 31/08/2023, n. 36398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36398 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI UE - C.U.I. 06NYY2F nato a [...] ( ROMANIA) il 03/01/1993 avverso la sentenza del 09/08/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Procuratore generale LIDIA GIORGIO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata , richiamando le argomentazioni esposte nella memoria scritta depositata. Nessuno è comparso per il ricorrente RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, dec:idendo su rinvio di questa Corte di cassazione, che aveva annullato la sentenza resa il 13 giugno 2023 dalla medesima corte di merito, ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di IU EL all'Autorità giudiziaria rumena in forza del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Vatra Dornei il 19/4/2023 per il reato di furto pluriaggravato previsto dagli artt. 228 e 229 del Codice rumeno. Questa Corte aveva annullato la prima pronunzia della Corte di Bologna affinchè la stessa acquisisse dallo Stato richiedente elementi informativi sulle specifiche condizioni di detenzione cui il consegnando sarebbe stato scttoposto, "così da valutarne la conformità agli stardard costituzionali e convenzionali". •Con il provvedimento impugnato la corte territoriale ha dato atto di avere acquisito le informazioni richieste in ordine alle condizioni cui verrà sottoposto IU durante Penale Sent. Sez. F Num. 36398 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 29/08/2023 il periodo di detenzione e ha osservato che le stesse soddisfano i criteri precisati dalla giurisprudenza convenzionale e di questa Corte, in ordine alle dimensioni minime della cella in cui il detenuto verrà ristretto e alle altre possibilità di movimento che gli verranno garantite nel corso della giornata, in modo da escludere il rischio che il ricorrente possa essere sottoposto a trattamenti contrari al senso di umanità o degradanti. 2.Avverso la detta pronunzia propone ricorso IU EL deducendo. 2.1 Violazione degli artt. 2 e 16 I. n.69/2005 poiché alla stregua delle informazioni assunte la corte di merito ha escluso il rischio che il detenuto possa essere sottoposto a trattamenti disumani e degradanti e, in particolare ha affermato che le dimensioni della cella in cui verrà ristretto il ricorrente, pari a tre metri quadrati incluso il letto e il mobilio, rispettano i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e della CEDU. Rileva il ricorrente che, secondo numerosi arresti della giurisprudenza di legittimità, uno dei dati sintomatici del rischio di esposizione a trattamenti contrari alla dignità umana è costituito dalle dimensioni della cella inferiori ai tre metri quadrati, e che detta superficie deve essere calcolata al netto del mobilio e cel letto, risultando indifferente che si tratti di letto a castello o singolo, in quanto l'area occupata da questi elementi non può essere liberamente fruita dal detenuto per muoversi. Dopo avere richiamato il tenore di diverse pronunzie di legittimità anche in tema di cause risarcitorie per inumana detenzione, il ricorrente lamenta che la corte di appello non abbia escluso il letto dal calcolo della superfice minima della cella. Inoltre la corte di appello ha valorizzato come elementi compensativi della ridotta estensione del locale destinato al detenuto la possibilità di usufruire di passeggiate e spazi di movimento più ampi per non meno di un'ora al giorno e fino ad un massimo di 4 ore, mentre avrebbe dovuto ritenere tali elementi come ulteriormente significativi del rischio concreto che il condannato venga sottoposto ad un trattamento disumano. 2.2 Violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. per motivazione apparente in quanto la corte ha valorizzato come elementi positivi che dovrebbero mitigare l'asprezza della condizione carceraria alcuni fattori che ne acuiscono la afflittività e cioè la prolungata permanenza in regime di carcere chiuso, che si protrarrà per oltre 18 mesi, e la possibilità molto limitata di uscire all'esterno della cella in aree comuni o aperte. 2.3 Violazione dell'art. 18 bis della L. 69/2005 poiché la corte non ha tenuto conto del radicamento in Italia di IU. Il ricorrente dà atto che detta doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata dalla pronunzia rescindente di questa Corte, che ha ritenuto il radicamento del condannato non comprovato da adeguata documentazione, ma osserva che tale pronunzia è frutto di un evidente errore oji fatto del giudice di legittimità, poiché la 2 documentazione allegata al primo ricorso dimostrava che IU: risiede in Italia da oltre dieci anni ed è inserito in un ampio contesto familiare. Nel reiterare detta censura, osserva che non opera alcuna preclusione in merito alla sua rivalutazione, in quanto la decisione di questa Corte sul punto sarebbe frutto di un errore di fatto idoneo in ipotesi a legittimare il ricorso straordinario ecx art. 624 bis cod.proc.pen.. 2.4 Con memoria trasmessa il 23 agosto 2023 l'avv. Paolo Campana ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Come correttamente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la questione posta dalla sentenza rescindente e, di riflesso, dal ricorrente nel motivo in esame riguarda, in particolare, il tema delle modalità di computo dello spazio minimo accessibile inframurario, ai fini del divieto di trattamenti umani o degradanti ex art. 2 L. n. 309/2005. Sul punto le Sezioni unite di questa Corte con la pronunzia n. 6551/2020, Commisso, hanno precisato che "per i detenuti all'interno di una cella, mentre il tavolino, le sedie, i letti singoli possono essere spostati da un punto all'altro della camera (sono, quindi, "mobili"), non altrettanto può dirsi per gli armadi o i letti a castello, sia a causa della loro pesantezza o del loro ancoraggio al suolo o alle pareti, che dalla difficoltà di loro trasporto al di fuori della cella". Con l'ulteriore precisazione che "In definitiva, la duplice regola dettata dalla Corte EDU può essere legittimamente interpretata nel senso che, quando la Corte afferma che il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili, con tale ultimo sostantivo intende riferirsi soltanto agli arredi che possono essere facilmente spostati da un punto all'altro della cella. E', al contrario, escluso dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientra anche il letto a castello". Successive e anche recenti pronunce di questa Suprema Corte hanno sottolineato la necessità di verificare, tramite informazioni "individualizzate" da acquisirsi presso lo Stato richiedente, anche i criteri adottati nel computo dei tre metri quadri, oltre al numero dei detenuti per ciascuna cella e agli altri elementi nel caso di specie richiamati nella decisione impugnata (p. 2), nella prospettiva di detrarre dallo spazio minimo quello impegnato da strutture sanitarie e arredi fissi (così Sez. Il Cassazione penale sez. II, 13/07/2021, n.27661, nonché di recente VI, 28/04/2023, n.18369). A dispetto di quanto sostenuto in ricorso, può ribadirsi che lo spazio occupato dal letto singolo e non a castello può essere incluso nel calcolo dello spazio minimo 3 poiché l'unica pronunzia che ha affermato il contrario è rimasta isolata e non ha tenuto conto della necessità, sottolineata dalle Sezioni Unite, di considerare le caratteristiche del mobilio (se fisso o meno, ovvero se suscettibile o meno di agevole spostamento), con distinzione non casuale tra letto singolo e letto a castello. (così Cassazione penale sez. I, 20/12/2022, n.18760). Se questa è la cornice dei principi da applicare nel caso concreto, deve rilevarsi che nel caso in esame la corte di appello, pur affermando che le dimensioni della cella, incluso il letto e gli arredi, rispettano i criteri stabiliti dalla giurisprudenza convenzionale, ha poi osservato che dalle informazioni assunte emerge che IU usufruirà di uno spazio minimo non inferiore a tre metri quadrati, in essi incluso il letto e il mobilio, con esclusione dello spazio riservato al gabinetto. Dal tenore del provvedimento non possono desumersi in concreto le caratteristiche del letto, e conseguentemente la possibilità di spostarlo agevolmente, così da non essere equiparabile alle pareti e da non incidere sullo spazio calpestabile, e neppure il numero di detenuti collocati in un locale. Ne consegue che le inFormazioni acquisite e così esposte nel provvedimento non consentono di escludere il rischio che le condizioni di detenzione, e in particolare le dimensioni della cella, siano tali da violare i diritti della persona e i criteri indicati da questa Corte e dalla Corte Edu, a prescindere da eventuali fattori compensativi. 2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito laddove deduce l'illogicità della motivazione, poiché il sindacato di questa Corte avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna del ricorrente in esecuzione di mandato di arresto europeo è circoscritto alla sola violazione di legge, ed è manifestamente infondato laddove deduce omessa motivazione poiché la corte ha motivatamente osservato che la possibilità di trascorrere non meno di un'ora fuori dalla cella costituisce un elemento idoneo a mitigare la afflittività della detenzione nel periodo di regime carcerario chiuso che si protrarrà in proporzione alla durata complessiva della pena da espiare. 3. Il terzo motivo è inammissibile poiché la sentenza rescindente lo ha già esaminato e ritenuto manifestamente infondato, sicchè non può essere riproposto né dinanzi al giudice di rinvio, nè in questa sede di legittimità, in ragione di un'indiscutibile preclusione, che il ricorrente mostra di conoscere. Né sembra possibile valutare la censura ex art. 625 bis cod.proc.pen. come tesa a far valere un errore straordinario di fatto, poiché lo strumento revisorio disciplinato dalla norma suindicata è di stretta interpretazione, insuscettibile di estensioni analogiche, essendo lo stesso esperibile dal solo "condannato" in riferimento ad errori percettivi concernenti una decisione di legittimità confermativa di una sentenza di merito di condanna (rigetto o declaratoria di inammissibilità del corrispondente ricorso); di tal che le nozioni di condannato e di decisione di condanna non paiono attribuibili - rispettivamente - alla persona attinta da una procedura di consegna per 4 un mandato di arresto europeo ed alla relativa decisione giudiziaria (Corte di Appello) disponente la consegna L. n. 69 del 2005, ex art. 17, (v.: Cass. Sez. 2, 27.6.2007 n. 29937, Cura rv. 237480; Cass. Sez. 2^, 9.2.2007 n. 7946, Tolocka, rv. 235633)t. 4.Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata poiché, non rispondendo alle specifiche prescrizioni fornite dalla prima pronunzia rescindente e non applicando i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dimensioni minime dello spazio libero di movimento all'interno della cella, è incorsa in violazione di legge. Il giudizio va rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Bologna affinchè, anche acquisendo ulteriori e più dettagliate informazioni dall'autorità rumena, verifichi nello specifico se le condizioni di detenzione rispettano i criteri sopraesposti e adotti provvedimenti conseguenziali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Roma 29 agosto 2023
sentite le conclusioni del Procuratore generale LIDIA GIORGIO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata , richiamando le argomentazioni esposte nella memoria scritta depositata. Nessuno è comparso per il ricorrente RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, dec:idendo su rinvio di questa Corte di cassazione, che aveva annullato la sentenza resa il 13 giugno 2023 dalla medesima corte di merito, ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di IU EL all'Autorità giudiziaria rumena in forza del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Vatra Dornei il 19/4/2023 per il reato di furto pluriaggravato previsto dagli artt. 228 e 229 del Codice rumeno. Questa Corte aveva annullato la prima pronunzia della Corte di Bologna affinchè la stessa acquisisse dallo Stato richiedente elementi informativi sulle specifiche condizioni di detenzione cui il consegnando sarebbe stato scttoposto, "così da valutarne la conformità agli stardard costituzionali e convenzionali". •Con il provvedimento impugnato la corte territoriale ha dato atto di avere acquisito le informazioni richieste in ordine alle condizioni cui verrà sottoposto IU durante Penale Sent. Sez. F Num. 36398 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 29/08/2023 il periodo di detenzione e ha osservato che le stesse soddisfano i criteri precisati dalla giurisprudenza convenzionale e di questa Corte, in ordine alle dimensioni minime della cella in cui il detenuto verrà ristretto e alle altre possibilità di movimento che gli verranno garantite nel corso della giornata, in modo da escludere il rischio che il ricorrente possa essere sottoposto a trattamenti contrari al senso di umanità o degradanti. 2.Avverso la detta pronunzia propone ricorso IU EL deducendo. 2.1 Violazione degli artt. 2 e 16 I. n.69/2005 poiché alla stregua delle informazioni assunte la corte di merito ha escluso il rischio che il detenuto possa essere sottoposto a trattamenti disumani e degradanti e, in particolare ha affermato che le dimensioni della cella in cui verrà ristretto il ricorrente, pari a tre metri quadrati incluso il letto e il mobilio, rispettano i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e della CEDU. Rileva il ricorrente che, secondo numerosi arresti della giurisprudenza di legittimità, uno dei dati sintomatici del rischio di esposizione a trattamenti contrari alla dignità umana è costituito dalle dimensioni della cella inferiori ai tre metri quadrati, e che detta superficie deve essere calcolata al netto del mobilio e cel letto, risultando indifferente che si tratti di letto a castello o singolo, in quanto l'area occupata da questi elementi non può essere liberamente fruita dal detenuto per muoversi. Dopo avere richiamato il tenore di diverse pronunzie di legittimità anche in tema di cause risarcitorie per inumana detenzione, il ricorrente lamenta che la corte di appello non abbia escluso il letto dal calcolo della superfice minima della cella. Inoltre la corte di appello ha valorizzato come elementi compensativi della ridotta estensione del locale destinato al detenuto la possibilità di usufruire di passeggiate e spazi di movimento più ampi per non meno di un'ora al giorno e fino ad un massimo di 4 ore, mentre avrebbe dovuto ritenere tali elementi come ulteriormente significativi del rischio concreto che il condannato venga sottoposto ad un trattamento disumano. 2.2 Violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. per motivazione apparente in quanto la corte ha valorizzato come elementi positivi che dovrebbero mitigare l'asprezza della condizione carceraria alcuni fattori che ne acuiscono la afflittività e cioè la prolungata permanenza in regime di carcere chiuso, che si protrarrà per oltre 18 mesi, e la possibilità molto limitata di uscire all'esterno della cella in aree comuni o aperte. 2.3 Violazione dell'art. 18 bis della L. 69/2005 poiché la corte non ha tenuto conto del radicamento in Italia di IU. Il ricorrente dà atto che detta doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata dalla pronunzia rescindente di questa Corte, che ha ritenuto il radicamento del condannato non comprovato da adeguata documentazione, ma osserva che tale pronunzia è frutto di un evidente errore oji fatto del giudice di legittimità, poiché la 2 documentazione allegata al primo ricorso dimostrava che IU: risiede in Italia da oltre dieci anni ed è inserito in un ampio contesto familiare. Nel reiterare detta censura, osserva che non opera alcuna preclusione in merito alla sua rivalutazione, in quanto la decisione di questa Corte sul punto sarebbe frutto di un errore di fatto idoneo in ipotesi a legittimare il ricorso straordinario ecx art. 624 bis cod.proc.pen.. 2.4 Con memoria trasmessa il 23 agosto 2023 l'avv. Paolo Campana ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Come correttamente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la questione posta dalla sentenza rescindente e, di riflesso, dal ricorrente nel motivo in esame riguarda, in particolare, il tema delle modalità di computo dello spazio minimo accessibile inframurario, ai fini del divieto di trattamenti umani o degradanti ex art. 2 L. n. 309/2005. Sul punto le Sezioni unite di questa Corte con la pronunzia n. 6551/2020, Commisso, hanno precisato che "per i detenuti all'interno di una cella, mentre il tavolino, le sedie, i letti singoli possono essere spostati da un punto all'altro della camera (sono, quindi, "mobili"), non altrettanto può dirsi per gli armadi o i letti a castello, sia a causa della loro pesantezza o del loro ancoraggio al suolo o alle pareti, che dalla difficoltà di loro trasporto al di fuori della cella". Con l'ulteriore precisazione che "In definitiva, la duplice regola dettata dalla Corte EDU può essere legittimamente interpretata nel senso che, quando la Corte afferma che il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili, con tale ultimo sostantivo intende riferirsi soltanto agli arredi che possono essere facilmente spostati da un punto all'altro della cella. E', al contrario, escluso dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientra anche il letto a castello". Successive e anche recenti pronunce di questa Suprema Corte hanno sottolineato la necessità di verificare, tramite informazioni "individualizzate" da acquisirsi presso lo Stato richiedente, anche i criteri adottati nel computo dei tre metri quadri, oltre al numero dei detenuti per ciascuna cella e agli altri elementi nel caso di specie richiamati nella decisione impugnata (p. 2), nella prospettiva di detrarre dallo spazio minimo quello impegnato da strutture sanitarie e arredi fissi (così Sez. Il Cassazione penale sez. II, 13/07/2021, n.27661, nonché di recente VI, 28/04/2023, n.18369). A dispetto di quanto sostenuto in ricorso, può ribadirsi che lo spazio occupato dal letto singolo e non a castello può essere incluso nel calcolo dello spazio minimo 3 poiché l'unica pronunzia che ha affermato il contrario è rimasta isolata e non ha tenuto conto della necessità, sottolineata dalle Sezioni Unite, di considerare le caratteristiche del mobilio (se fisso o meno, ovvero se suscettibile o meno di agevole spostamento), con distinzione non casuale tra letto singolo e letto a castello. (così Cassazione penale sez. I, 20/12/2022, n.18760). Se questa è la cornice dei principi da applicare nel caso concreto, deve rilevarsi che nel caso in esame la corte di appello, pur affermando che le dimensioni della cella, incluso il letto e gli arredi, rispettano i criteri stabiliti dalla giurisprudenza convenzionale, ha poi osservato che dalle informazioni assunte emerge che IU usufruirà di uno spazio minimo non inferiore a tre metri quadrati, in essi incluso il letto e il mobilio, con esclusione dello spazio riservato al gabinetto. Dal tenore del provvedimento non possono desumersi in concreto le caratteristiche del letto, e conseguentemente la possibilità di spostarlo agevolmente, così da non essere equiparabile alle pareti e da non incidere sullo spazio calpestabile, e neppure il numero di detenuti collocati in un locale. Ne consegue che le inFormazioni acquisite e così esposte nel provvedimento non consentono di escludere il rischio che le condizioni di detenzione, e in particolare le dimensioni della cella, siano tali da violare i diritti della persona e i criteri indicati da questa Corte e dalla Corte Edu, a prescindere da eventuali fattori compensativi. 2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito laddove deduce l'illogicità della motivazione, poiché il sindacato di questa Corte avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna del ricorrente in esecuzione di mandato di arresto europeo è circoscritto alla sola violazione di legge, ed è manifestamente infondato laddove deduce omessa motivazione poiché la corte ha motivatamente osservato che la possibilità di trascorrere non meno di un'ora fuori dalla cella costituisce un elemento idoneo a mitigare la afflittività della detenzione nel periodo di regime carcerario chiuso che si protrarrà in proporzione alla durata complessiva della pena da espiare. 3. Il terzo motivo è inammissibile poiché la sentenza rescindente lo ha già esaminato e ritenuto manifestamente infondato, sicchè non può essere riproposto né dinanzi al giudice di rinvio, nè in questa sede di legittimità, in ragione di un'indiscutibile preclusione, che il ricorrente mostra di conoscere. Né sembra possibile valutare la censura ex art. 625 bis cod.proc.pen. come tesa a far valere un errore straordinario di fatto, poiché lo strumento revisorio disciplinato dalla norma suindicata è di stretta interpretazione, insuscettibile di estensioni analogiche, essendo lo stesso esperibile dal solo "condannato" in riferimento ad errori percettivi concernenti una decisione di legittimità confermativa di una sentenza di merito di condanna (rigetto o declaratoria di inammissibilità del corrispondente ricorso); di tal che le nozioni di condannato e di decisione di condanna non paiono attribuibili - rispettivamente - alla persona attinta da una procedura di consegna per 4 un mandato di arresto europeo ed alla relativa decisione giudiziaria (Corte di Appello) disponente la consegna L. n. 69 del 2005, ex art. 17, (v.: Cass. Sez. 2, 27.6.2007 n. 29937, Cura rv. 237480; Cass. Sez. 2^, 9.2.2007 n. 7946, Tolocka, rv. 235633)t. 4.Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata poiché, non rispondendo alle specifiche prescrizioni fornite dalla prima pronunzia rescindente e non applicando i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dimensioni minime dello spazio libero di movimento all'interno della cella, è incorsa in violazione di legge. Il giudizio va rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Bologna affinchè, anche acquisendo ulteriori e più dettagliate informazioni dall'autorità rumena, verifichi nello specifico se le condizioni di detenzione rispettano i criteri sopraesposti e adotti provvedimenti conseguenziali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Roma 29 agosto 2023