Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
Ai fini della legittimazione a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione, il soggetto "estradando" non è assimilabile al "condannato", indicato dall'art. 625-bis cod.proc.pen. quale unico possibile legittimato, poiché l'avallo a procedura estradizionale non produce effetti diretti, costituendo piuttosto decisione pregiudiziale e strumentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2007, n. 29937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29937 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/06/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 1031
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 007772/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CURA CL NA, N. IL 25/10/1969;
avverso SENTENZA del 05/10/2006 SESTA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con sentenza datata 5 ottobre 2006, la Sezione Sesta di questa Corte rigettava il ricorso proposto da Cura UD NA contro la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 15 marzo 2006 che dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione della Cura avanzata dalla Repubblica di Romania.
Contro il provvedimento ricorre la Cura a questa Corte ex art. 625 bis c.p.p., chiedendone l'annullamento per avviso ad un difensore di fiducia, in precedenza revocato, della fissazione della udienza del 5/10/2006; tale omissione era stata a sua volta indotta da errore di fatto, per non essere stata percepita dalla Corte che la nomina dei difensori era stata revocata. Inoltre, un'errata percezione del contenuto degli atti aveva indotto il Giudice di legittimità a supporre l'esistenza di una sentenza definitiva, mentre dagli atti trasmessi dalla Romania, risultava trattarsi di una sentenza di 1^ grado non irrevocabile.
Chiede, pertanto, la ricorrente che questa Corte Suprema voglia adottare i provvedimenti ritenuti necessari per eliminare, gli errori di fatto contenuti nella sentenza della Sezione Sesta della Corte di legittimità.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, il procedimento di estradizione è strutturalmente inidoneo alla compromissione degli stessi beni che vengono colpiti con la sentenza di condanna, perché non si conclude con l'inflizione di alcuna pena, e prevede misure cautelari solo come strumento di tutela dell'effettività della decisione. Sia in caso di estradizione per esigenze processuali, sia in caso di estradizione per espiazione di pena, le eventuali conseguenze pregiudizievoli a carico dell'estradando, incidenti su beni di rango costituzionale, derivano dai provvedimenti adottati dallo Stato richiedente, e non già dalla pronuncia giurisdizionale che rende possibile l'eventuale determinazione positiva del Ministro di Giustizia. In questo senso, l'avallo a procedura estradizionale è ancor meno stabile di quelle procedure incidentali che le S.U. di questa Corte escludono dall'applicabilità dell'art. 625 bis c.p.p., a causa della loro precarietà all'interno del processo: essa, infatti, non producendo effetti diretti, non può mutuare la propria stabilità da effetti che non produce, e si colloca piuttosto nell'ambito logico della pregiudizialità e della strumentalità. Non si può, quindi, fondatamente ritenere che esista alcuna similitudine tra il condannato e l'estradando, ed anzi deve concludersi la comparabilità delle due situazioni specialmente quando le si innalzi al livello dei beni pregiudicati e del rapporto eziologico tra tale pregiudizio e la pronuncia della Corte di Cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2007