Sentenza 16 maggio 2019
Massime • 2
In tema di revisione, è inammissibile la richiesta fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma alla dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato. (Fattispecie relativa a un'istanza di revisione volta a escludere la ricorrenza di un'aggravante, con conseguente riduzione di pena).
In tema di maltrattamenti in famiglia seguiti da lesioni o morte della vittima, l'espressione "derivare" di cui all'art. 572, comma terzo, cod. pen. deve essere interpretata in relazione ai principi posti dall'art. 41 cod. pen. e, pertanto, impone un rinvio alle regole con cui è regolamentata l'imputazione oggettiva degli eventi causati dall'autore di un reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la patologia da cui sarebbe stato affetto il minore deceduto non interrompeva il nesso di causalità tra i maltrattamenti e l'evento morte, potendo assurgere, al più, quale concausa dell'evento morte, non essendo idonea a rendere irrilevante il fatto violento del ricorrente).
Commentario • 1
- 1. La richiesta di revisione è inammissibile se fondata su elementi che danno luogo alla dichiarazione di responsabilità per un meno grave reatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 giugno 2022
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 631) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Perugia dichiarava inammissibile una istanza di revisione formulata avverso una sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma, Sezione seconda, che aveva condannato l'istante alla pena di anni sedici e mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 630 cod. pen. (capo A), 110, 61 n. 5, 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 1, cod. pen. (capo B), uniti dal vincolo della continuazione. In particolare, il ricorrente aveva evidenziato due distinti profili, ritenuti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2019, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2019 |
Testo completo
04121-20 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere leg ale gli altri doti esalficativi, a norma delart. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA ☐ a richiesta di parte In nome del OL TA (imposto dalla legge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.910 Stefano Mogini - Presidente - C.C. 16/05/2019 Gaetano De Amicis R.G.N. 5308/2019 Riccardo Amoroso AR BI Vigna Pietro Silvestri -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA A.P. Sul ricorso proposto da omissis avverso l'ordinanza emessa dalla visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Paola Filippi, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha dichiarato "de plano" inammissibile l'istanza di revisione presentata nell'interesse di A.P. condannato alla pena di 16 anni di reclusione dalla Corte di assise di appello di Genova perché ritenuto colpevole, in concorso con la sua convivente, del delitto di maltrattamenti in famiglia, aggravati ai sensi dell'art. 572, comma 2, cod. pen., in danno del figlio di due anni della donna;
A.P. Lavrebbe procurato la morte del bambino con un calcio all'addome, cioè con un gesto che, in un contesto compromesso, avrebbe prodotto lo sfacelo traumatico e lo spappolamento del lobo destro del fegato della vittima, con conseguente decesso. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione - fondata su una "nuova" prova scientifica volta a dimostrare che la vittima soffrisse di una infezione virale al fegato in stato avanzato 1 SM (epatite) e da una patologia di linfoisticitosi emofagocitica, e sull'assunto secondo cui il decesso del minore non sarebbe stato causato da un "atto finale" (il calcio sferrato dal ricorrente), ma da una patologia sistemica - perché comunque le evidenze scientifiche, ove pure attendibili: a) non avrebbero avuto decisivo rilievo per escludere la rilevanza concausale della condotta di A.P.; b) avrebbero avuto come effetto solo quello di eliminare l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 572 cod. pen. e, dunque, non sarebbero state di per sé idonee a far giungere ad un giudizio assolutorio, elemento, quest'ultimo, indispensabile ai fini della ammissibilità del giudizio di revisione 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione;
la Corte, al fine del giudizio di astratta ammissibilità della richiesta di revisione, avrebbe dovuto valutare solo la complessiva idoneità della domanda e la "novità" della prova indicata: dunque, l'ordinanza sul punto sarebbe viziata.
2.2. Con il secondo ed il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione;
nel giudizio di merito sarebbe emerso che la morte era stata causata "solo" dallo shock emorragico derivante dallo spappolamento del fegato e, quindi, si assume, ove fossero fondate le risultanze della "nuova prova", cioè che il fegato deflagrò a causa della grave patologia riscontrata, l'evento morte dovrebbe considerarsi causalmente non imputabile al condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili per più ragioni.
2. La Corte di cassazione in tema di revisione ha chiarito che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029; Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Conti, Rv. 253437). Si tratta di un principio che deve essere posto in connessione con quello per cui, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento in termini di - ragionevole sicurezza di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067).t Nel caso di specie, in cui non è in contestazione lo stato del corpo del bambino deceduto, descritto puntualmente nelle sentenze di merito, né i gravissimi maltrattamenti subiti dal piccolo, nè il fatto che la morte sia derivata da uno shock emorragico dovuto "a spappolamento del fegato", la tesi posta a fondamento della domanda di revisione è quella per cui detto spappolamento sarebbe derivato dalla 2 私 る patologia riscontrata con la perizia valorizzata in chiave difensiva, e cioè da una grave forma di epatite da cui il bambino era affetto (così testualmente il ricorso). La Corte di appello, tuttavia, ha correttamente notato che la tesi in questione non si confronta e non mina affatto le risultanze scientifiche acquisite nel corso del processo, e cioè che lo spappolamento fu cagionato da "una azione violenta di terzi attuata mediante un corpo a margini smussi o con un calcio o un pugno" (cosi la sentenza della Corte di assise di appello di Genova). Ne deriva che il contenuto della perizia, ove pure fondato, non avrebbe valenza disarticolante delle evenienze istruttorie poste a fondamento del giudizio di condanna;
la circostanza che la vittima potesse essere ammalata ed avesse l'epatite non elude "il fatto" che lo spappolamento del fegato fu causato (solo/anche) dall'azione violenta del terzo, non negata nemmeno con la richiesta di revisione. Correttamente la Corte di merito ha evidenziato come la patologia da cui sarebbe stato affetto il bambino avrebbe potuto assurgere - al più - al ruolo di concausa nella produzione dell'evento morte, ma non sarebbe stata di per sè idonea a rendere irrilevante il fatto violento del terzo, posto a fondamento del giudizio di penale responsabilità nei confronti del ricorrente . L'espressione "derivare", contenuta nell'art. 572, comma secondo, cod. pen., in tema di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli seguiti da lesioni o morte della vittima, va interpretata infatti in relazione ai principi posti dall'art. 41 cod. pen., ed impone quindi un rinvio alle regole con le quali viene regolamentata l'imputazione oggettiva degli eventi causati dall'autore di un reato. (Sez. 6, n. 29631 del 16/04/2010, M, Rv. 248199, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il sopravvenire di un'infezione non interrompa il nesso di causalità tra i maltrattamenti e l'evento-morte, dovendo l'insorgere dell'infezione considerarsi come una causa simultanea che ha potenziato l'efficienza causale dei maltrattamenti, concorrendo a produrre il predetto evento). Ne consegue, già sotto tale profilo, la inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso.
3. Sotto altro profilo, il ricorso è inammissibile perché, ove pure fosse fondata la tesi difensiva, e, dunque, non fosse configurabile la fattispecie prevista dall'art. 572, comma 2, cod. pen.- per assenza del nesso causale fra la condotta del condannato e la morte del bambino -, nondimeno la revisione non condurrebbe ad una sentenza di proscioglimento, ma ad una condanna per un reato meno grave. L'inammissibilità della revisione della sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente, dichiarata dalla Corte territoriale in ragione del generale limite previsto dall'art. 631 cod. proc. pen. (revisione funzionale ad un proscioglimento), costituisce un giudizio in tutto conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che esclude la possibilità che, attraverso la revisione, si renda possibile un trattamento sanzionatorio meno afflittivo ovvero una condanna per un reato meno grave (cfr., Sez. 1, n. 23927 del 23.05.2007, Pietroiusti, Rv. 236844; Sez. 1, n. 4464, del 28.02.2000, Ilacqua, Rv. 215810; Se. 6, n. 12307, del 03/08/2008, Racco, Rv. 239328; Sez. 1, n. 19342 del 22/04/2009, Nicodemi, Rv. 243778; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592). Si è fatto rilevare in maniera condivisibile che, se la ragione costitutiva della rivalutazione del giudicato penale attraverso lo strumento della revisione - in deroga al principio cardine dell'intangibilitȧ del giudicato - è costituita dalla necessità di sciogliere un contrasto tra una verità formale (attestata 3 る nella sentenza divenuta irrevocabile) ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna, la "ratio" dell'istituto non può che essere individuata nella irrinunciabile esigenza del "favor innocentiae" che permette di sacrificare il 4 giudicato ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale. (Sez. un., n. 624 del 26/09/2001, (dep. 2002) Pisano, Rv. 220441). È consolidata l'affermazione secondo cui la base giustificativa della "res iudicata" non è infatti di ordine teorico ma di natura eminentemente pratica. L'ordinamento, nell'esercizio di valutazioni di politica legislativa, può limitare e considerare sub-valente il valore del giudicato in nome di esigenze che rappresentano l'espressione di valori superiori. In tale senso, si afferma, "rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, uno dei valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità è costituito proprio dalla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del "favor innocentiae", da cui deriva a corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica - quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di - specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore gludiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna" (Sez. un., Pisano, cit.). Da tale dato di presupposizione discende il senso e la portata del richiamo all'art. 24 Cost., sottolineato in più occasioni dalla Corte costituzionale, secondo cui è necessario garantire l'esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità" (sentenza n. 28 del 1969). La Corte di cassazione, a sua volta, ha chiarito come la revisione assolva alla essenziale funzione di "sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale;
così da ribadire che essa non è ricollegabile tanto all'interesse del singolo ma piuttosto all'interesse pubblico e superiore alla riparazione degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia formale" (Sez. un., Pisano., cit.). Nel codice vigente la predetta funzione è notevolmente rafforzata e ampliata, considerato che l'art. 631 stabilisce a differenza di quanto previsto dagli artt. 554, n. 3, 555 e 566, comma 2, del codice del 1930 - che la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza di prove. Ciò in forza sia del "trasparente tenore letterale dell'art. 631, che esplicitamente richiama tutte le formule di proscioglimento prefigurate dall'art. 530, compresa quella di cui al secondo comma (assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova), sia" delle puntuali indicazioni contenute nella Relazione al progetto preliminare (p. 137), sia, infine", delle "espresse posizioni assunte dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 311 del 1991)" (così, Sez. un., "Pisano", cit.). Si è tuttavia aggiunto come il carattere straordinario della impugnazione in esame e la sua attitudine a superare il giudicato giustifichino i suoi limiti di ammissibilità; l'istituto è infatti finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che "la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di 4 Sa á contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato" (Corte cost. n. 28 del 1969; nello stesso senso, più recentemente, Corte cost., n. 129 del 2008). L'esigenza di bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell'istituto che sono espressione di scelte di valore che si traducono nella elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condizione per l'ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato debba essere prosciolto. La stabilità del giudicato impedisce di accedere ad interpretazioni, come quelle prospettate dal ricorrente, sganciate dal dato testuale della norma e che condurrebbero, in assenza di un intervento normativo, a soluzioni strutturalmente incerte, perché legate a numerose opzioni alternative, la cui scelta non può che essere riservata al legislatore. Estendere la revisione, come chiede il ricorrente, anche ai casi in cui non si domanda il proscioglimento, ma solo la condanna per un reato diverso o meno grave, implica la necessità di delineare ulteriori equilibri tra opposti interessi e valori attraverso la configurazione di nuovi ed ulteriori limiti - diversi da quelli testuali- di nuove condizioni e casi di ammissibilità che, in quanto discrezionali, non possono che essere attribuiti al legislatore.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di duemila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Mogini Pietro Silvestri r Аноріл DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 GEN 2020 IL CANCELLIERE E. Patrizia D urenzia 5