Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUB ICA IT1075/02 IN MEDEL POPOLO HALIAN CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE IN CALCE LA CORTIS PREMA DIC SSAZIONE Oggetto RESP. SEZIONE TERZA CIVILE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23649/99 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron. 2768 Dott. Renato PERCONTE LICATESE- Rel. Consigliere Dott. NC TRIFONE Consigliere Rep. 303 Ud. 19/09/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti 1,55 sul ricorso proposto da: il 2.9 GEN. 2002... ALPI ASSICURAZIONI s.p.a., in liquidazione coatta IL CANCELLIERE amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, Wladimiro Catarisano, elettivamente domiciliato in ROMA M VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente 15511000 CANCELLERIA
contro
ST NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 109, presso 10 studio dell'avvocato ENRICO DG724549 2001 VOLPETTI, che lo difende, giusta delega in atti;
1606 controricorrente 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE nonchè
contro
Rilasciata copia legale al Sig. IA. ASSITALIA SPA, VALLEROTONDA MARIA;
per diritti € 6,20+ intimati 11.27 APR. 2002 IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 14218/99 del Tribunale di ROMA, emessa il 21/6/1999 depositata il 26/07/99; RG.37385/98, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito 1'Avvocato LL IA (per delega Avv. Gregorio Iannotta); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento I, assorbito il II. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ST CE conveniva in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Roma, DA IA, la società per azioni Alpi Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa e l'impresa designata Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti, il 7 febbraio 1994, alla mano destra, che era stata urtata dallo specchietto laterale dell'auto con- dotta dalla prima, mentre esso attore, in qualità di capo cantoniere stradale, era intento a regolare il traffico, invitando gli automobilisti in transito a rallentare la velocità e а spostarsi nella corsia di sorpasso. L'adito giudice, con sentenza del 2 aprile 1998, condannava la DA e l'impresa designata, in solido, a pagare al ST un risarcimento, che veniva quantificato in lire 5.468.000 nella parte motiva, pari ai due terzi, e in lire 8.202.000, pari all'interno, nella parte dispositiva, e dichiarava tale sentenza Co- me di mero accertamento nei confronti dell'impresa in liquidazione. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 26 luglio 1 1999, il Tribunale di Roma ha rigettato il gravame principale proposto dall'impresa in liquidazione, cui M ha aderito l'impresa designata, in contumacia della DA. In accoglimento dell'appello incidentale del ST, ha dichiarato la DA unica ed esclusiva responsabile del sinistro, condannandola a pagare al ST lire 10.000.000, oltre agli interessi legali, e l'impresa designata tenuta all'adempimento (fermo l'accertamento nei confronti della Alpi). Per la cassazione di tale sentenza ricorre la 80- cietà Alpi in liquidazione, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il ST. Non hanno svolto difese la DA e le Assicurazioni d'Italia. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente, denunciando la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 116 C.p.c., 2697 e 2043 C.c., nonché dei principi e norme che rego- lano, rispettivamente, la valutazione delle prove, l'onere della prova ẹ la responsabilità extracontrat- tuale, e altresì omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.); sostiene che la responsabi- lità esclusiva della DA è stata affermata in m assoluta assenza di prove sull'"an debeatur", sulla ba- se di un'erronea valutazione della deposizione del te- ste PI, il quale, in realtà, non si è detto in grado di confermare che la mano del ST sia stata colpita dallo specchietto laterale dell'auto della convenuta. Al contrario, dall'istruttoria espletata, e trascurata dal giudice "a quo", è emerso che il danneggiato, in un improvviso scatto d'ira, ha colpito con un pugno il ve- tro posteriore della vettura, dopo che la stessa si era debitamente fermata e aveva quindi ripreso la marcia. Pertanto il danno è da imputarsi all'esclusiva re- sponsabilità del ST, che è stato "l'artefice indi- scusso del danno subito". La vera dinamica dei fatti, come sopra esposti, ri- sulta anche dalla denuncia resa da NT NC, 4 confermata dalla "annotazione di servizio" a firma di NT DR, che viaggiava con lui, entrambi pre- senti al gesto autolesionistico del ST. Col secondo motivo deduce la violazione dell'art. 112 C.p.c. nonché dei principi e norme che regolano la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e al- insufficiente e contraddittoria motiva- tresì omessa, un punto decisivo della controversia (art. 360 zione su 3 e 5 C.p.c.). n. Nel corso del giudizio di appello la difesa del Me- stice ha chiesto, in accoglimento della domanda inci- dentale proposta, la condanna della DA e dell'impresa designata al risarcimento del danno in mi- sura pari a lire 8.202.000. Il Tribunale ha invece con- 77 dannato le dette parti al pagamento della maggior somma di lire 10.000.000. Il primo motivo è fondato. A giudizio della sentenza impugnata, "il danneggia- (...), attraverso la precisa e circostanziata deposi- to zione dell'attendibile teste oculare PI", ha dimo- strato che la conducente dell'auto di proprietà della DA si arrestò sul ciglio destro della strada, dopo aver superato il capo cantoniere ST, intento a segnalare agli automobilisti "di rallentare la marcia per esigenze stradali". Anche dalle "prodotte scritture 5 private", sottoscritte da NT CO e DR, risulta "che la conducente della vettura ha arrestato la stessa repentinamente, in seguito alla segnalazione effettuata dal capo cantoniere, che indicava la corsia di sorpasso, e che quest'ultimo s'è rivolto contro gli occupanti della vettura con frasi offensive ed infine (...), quando la conducente dell'auto aveva ripreso la marcia, ha colpito con un pugno il vetro posteriore della stessa". E ' dimostrata quindi "la sussistenza d'un rapido succedersi d'avvenimenti, dati dall'eccessiva velocità mantenuta dalla guidatrice della vettura, nonostante la segnalazione (...) che imponeva di rallentare e di spo- starsi sulla corsia di sorpasso, l'inosservanza della detta segnalazione da parte della conducente (...) e la reazione del capo cantoniere, che ha espresso, con in- vettive verbali ed il pugno sul vetro posteriore dell'auto, il dolore, causato dall'urto della mano de- stra contro lo specchietto laterale di sinistra della vettura". Conclude la sentenza che "il rapporto di causalità delle lesioni con il predetto urto trova il suo fonda- mento nell'immediata reazione su descritta e nella com- parsa del gonfiore alla mano, constatato dal teste Mon- toneri, escusso in prime cure". Orbene, contrariamente a quanto assume il resisten- la censura in esame non solo ben risponde, nel suo te, complesso, alla tipologia del ricorso per cassazione, ma coglie altresì nel segno, laddove denuncia che il giudice di appello è pervenuto all'affermazione della responsabilità della DA con una grave insuf- ficienza del procedimento logico argomentativo, ossia senza alcuna seria valutazione critica delle prove rac- colte ed anzi in aperto contrasto con esse. La sentenza è infatti muta proprio sul punto deci- sivo della causa, ossia l'asserito urto della mano del ST contro lo specchietto laterale della vettura, giacchè dal testo della motivazione non risulta da qua- li fonti sia stata desunta detta circostanza, essendo posto l'accento unicamente sul pugno sferrato dal can- toniere contro il vetro posteriore della stessa vettu- ra. Specialmente lacunosa ed oscura è la motivazione laddove accenna ad un "urto della mano destra contro lo specchietto", senza precisare in quali circostanze di modo e di tempo sarebbe avvenuto;
o addirittura apodit- ticamente presenta il pugno come la rabbiosa reazione del ST all'urto in questione, senza nemmeno chie- dersi se altre cause possano aver determinato quel ge- sto, e, in definitiva, se la lesione possa essere deri- 7 vata solo da esso. All'accoglimento perciò del primo motivo consegue "quantum l'assorbimento del secondo (sul am debeatur"), con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese della fase di legit- timità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e di- 109T 129,11 chiara assorbito il secondo;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'appello di Ro- 453T 20,66 TOT/49.77 ma. Così deciso a Roma, addì 19 settembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. вибаси Шибы Diakhal Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE 61 79.1.02 ог Gina Gasoli joggi, fi IL CANCELLIERE C* Ging asoli AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie 4 Registrato in data 149.77 aln versate ... CENTOQUARANTANOVE/77 IDr. M. RACOCHIN) % (euro p. Il Dirigento Area Servizi (Dott.ssa IA Grazia D UPPO Il Responsabile Servizio Aty Giudiziari 8 Le Corte Supere di Cassazione con ordinanse m. 3592/04 ordine le corresione dell'errore materiale esistente nel dispositive delle sentense gennaio 1075, disponendo che le parole 29 2002 Ladi altro Sesione delle Corre di Appello di Rome > M. siano sostituite con le parole cad atro semione del Tribunale di Rone's. Rome 24.03.04 IL CANCELLIERE C1 Antonella Fontana CAS for