Sentenza 9 luglio 2002
Massime • 1
L'impugnazione del recesso intimato nell'ambito di un rapporto di lavoro a termine per mancato superamento della prova non soggiace - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del patto non come impugnazione di licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto - al termine di decadenza previsto dall'art. 6 della legge da ultimo citata, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla qualificazione del recesso come atto unilaterale del datore di lavoro idoneo di per sè ad estinguere il rapporto di lavoro.
Commentario • 1
- 1. Dichiarazione di invalidità di cessione di ramo d’azienda. Nota a a Tribunale di Genova 4 maggio 2010 ,n.667 Giud.Bossi;Ric. TI..; Res.Punz.Viceconte Massimo · https://www.diritto.it/ · 2 dicembre 2010
Cessione di ramo d'azienda-Insussistenza –Conseguente invalidità della cessione del contratto di lavoro per mancanza del consenso del lavoratore -Conseguenza –Situazione qualificabile come sospensione di fatto del lavoratore-. Ove alla dichiarazione di invalidità della cessione di un ramo di azienda consegua la dichiarazione d' invalidità della cessione del rapporto di lavoro da una Società ad altra ******à collegata,per mancanza del consenso del lavoratore interessato, si determina una situazione qualificabile in termini di sospensione di fatto del lavoratore e ove si verifichi il rifiuto unilaterale,ingiustificato, del datore di lavoro, costituito in mora, di ricevere la prestazione,ne …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9962 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR MO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCHI MANILIO ST MARUCCHI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA FISCO OLDRINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CALZATURIFICIO GRAVATI MARIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ITALO MAGGIONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 128/99 del Tribunale di VIGEVANO, depositata il 22/04/99 R.G.N. 524/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato MAGGIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SI LO ricorre per cassazione per ottenere, per quanto ancora interessa questa vicenda, l'annullamento della sentenza descritta in epigrafe del Tribunale di Vigevano che, riformando la condanna, in primo grado, del Calzaturificio Garavati Mario spa al risarcimento del danno chiesto dal lavoratore con domanda subordinata per l'illegittima risoluzione del rapporto intervenuta durante la prova, stabilita in un mese, a fronte d'un contratto a termine di tre mesi, per cui aveva invocato la nullità del patto e la continuità del rapporto (v. ricorso, svolgimento del processo, pg. 2, 1^ alinea), ha accolto l'appello incidentale del Calzaturificio, ritenendo il LO decaduto dal diritto di impugnare il recesso, comunicatogli il 24 luglio 1996 dopo sette giorni dall'inizio del lavoro, avendo notificato il ricorso alla controparte il 1^ dicembre 1997.
La sentenza impugnata, premesso che l'appellato LO aveva reclamato la nullità del patto di prova, non avendolo sottoscritto, essendo stato, altresì, adibito a mansioni diverse da quelle d'assunzione, dopo un tempo troppo breve per valutarne l'esito, ha precisato che in relazione all'eccepita decadenza "debba essere applicato il combinato disposto degli artt. 6 e 10, l. 604/66, che prevede quale termine massimo per l'impugnativa quello di sei mesi (più sessanta giorni) dall'inizio del rapporto di lavoro" in prova, aggiungendo che se si fosse trattato di nullità del patto di prova, peraltro da escludere nel caso di specie, trattandosi di una questione di validità del patto, la decadenza dall'impugnazione sarebbe intervenuta al compimento di sessanta giorni dalla comunicazione.
Contro questa sentenza il ER denuncia due motivi di ricorso per cassazione. Resiste il Calzaturificio con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso per cassazione parte ricorrente illustra la violazione e falsa applicazione della legge n. 604/66 e dell'art. 2096, cod.civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., in quanto il Giudice d'appello non avrebbe compreso che il termine di sei mesi dall'inizio del rapporto previsto dall'art. 10 della l. 604 costituisce il limite entro il quale, per il lavoro in prova, non opera la tutela della legge stessa e non il termine dal quale decorre quello prescritto per l'impugnazione del recesso.
Con il secondo mezzo, denunciando la violazione e falsa applicazione della legge n. 604/66 in relazione alla legge n. 230/62 e difetti di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.) il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha trascurato di considerare che la legge suì licenziamenti individuali non è applicabile ai contratti di lavoro a tempo determinato.
Alle ridette argomentazioni di parte ricorrente, l'opposta difesa ha obiettato, anche nel corso della discussione orale, la correttezza della decisione di merito.
Il ricorso, i cui due motivi che lo sorreggono possono essere esaminati congiuntamente, va accolto per le seguenti considerazioni. Va, anzitutto, premesso che il contratto di lavoro a tempo determinato non esclude l'inserzione del patto di prova (art. 2096, cod.civ.), atteso che esso è, tra l'altro, funzionalmente destinato alla verifica delle qualità attitudinali del lavoratore in ordine all'adempimento della prestazione e a tale valutazione concorrono molteplici fattori, quali quelli attinenti al sopravvenire di problemi di salute del prestatore di lavoro, adombrati in sede di ricorso.
Sussiste, pertanto, la totale deducibilità, in sede giudiziaria, di tutte le questioni che sorgono intorno alla sua previsione contrattuale e allo svolgimento della prova.
Ciò detto l'incidenza delle regole della legge 15 luglio 1966, n. 604 e, in particolare dell'art. 10 e, quindi, anche di quella dell'art. 6, relativa al termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, in base alle qualì esse si applicano ai lavoratori assunti in prova "dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro" con la legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, non ha alcuna ragion d'essere in questa vicenda, non soltanto perché la legge 604, sui licenziamenti individuali, si applica ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma anche perché, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte "il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di recesso da parte del datore di lavoro senza obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso (ex multis, Cass., 4 agosto 1998, n. 7644). Pertanto, la costruzione del Tribunale secondo cui il recesso andava impugnato entro otto mesi (circa) dalla sua comunicazione (sei mesi più sessanta giorni) appare un fuor d'opera che non merita particolare confutazione perché, in aggiunta a quanto più sopra indicato, dove essere confermato il principio secondo cui le domande del lavoratore volte all'accertamento della nullità del patto di prova e della conseguente nullità del recesso del datore di lavoro motivato con il mancato superamento della prova non sono assoggettate al termine per l'impugnazione del licenziamento fissato dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966.
D'altra parte costituisce principio condiviso da questo supremo Collegio quello secondo cui "l'onere d'impugnazione del licenziamento nel termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 non opera nel caso di recesso per esito negativo della prova, poiché un tale recesso, intimato ad nutum, viene ad essere prospettato dallo stesso datore di lavoro come non soggetto a contestazione".
Dovendosi, pertanto applicare il regime delle nullità, deriva che il lavoratore può far valere l'illegittimità del patto e chiedere conseguentemente l'accertamento della perdurante sussistenza del rapporto, con condanna, nel caso in cui venga accertata detta nullità, del datore di lavoro a riattivarlo, riammettendolo al lavoro non in funzione dell'art. 18, dello Statuto dei lavoratori, ma in considerazione della perdurante validità del contratto. (v. Cass. 18 marzo 1997, n. 2359; 13 marzo 1998, n. 2755 e SS.UU. 6 luglio
1991, n. 7471). Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto e la sentenza di essere cassata.
La Corte d'appello di Milano, cui la causa va rinviata per un nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità, dovrà attenersi nella decisione, al seguente principio di diritto: "L'impugnazione del recesso intimato nell'ambito di un rapporto di lavoro a termine per mancato superamento della prova non soggiace - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del patto non come impugnazione di licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto - al termine di decadenza previsto dall'art. 6 della legge da ultimo citata, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla qualificazione del recesso come atto unilaterale del datore di lavoro idoneo di per sè ad estinguere il rapporto di lavoro.".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2002