Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9962
CASS
Sentenza 9 luglio 2002

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Massime1

L'impugnazione del recesso intimato nell'ambito di un rapporto di lavoro a termine per mancato superamento della prova non soggiace - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del patto non come impugnazione di licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto - al termine di decadenza previsto dall'art. 6 della legge da ultimo citata, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla qualificazione del recesso come atto unilaterale del datore di lavoro idoneo di per sè ad estinguere il rapporto di lavoro.

Commentario1

  • 1Dichiarazione di invalidità di cessione di ramo d’azienda. Nota a a Tribunale di Genova 4 maggio 2010 ,n.667 Giud.Bossi;Ric. TI..; Res.Punz.
    Viceconte Massimo · https://www.diritto.it/ · 2 dicembre 2010

    Cessione di ramo d'azienda-Insussistenza –Conseguente invalidità della cessione del contratto di lavoro per mancanza del consenso del lavoratore -Conseguenza –Situazione qualificabile come sospensione di fatto del lavoratore-. Ove alla dichiarazione di invalidità della cessione di un ramo di azienda consegua la dichiarazione d' invalidità della cessione del rapporto di lavoro da una Società ad altra ******à collegata,per mancanza del consenso del lavoratore interessato, si determina una situazione qualificabile in termini di sospensione di fatto del lavoratore e ove si verifichi il rifiuto unilaterale,ingiustificato, del datore di lavoro, costituito in mora, di ricevere la prestazione,ne …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9962
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9962
Data del deposito : 9 luglio 2002

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