Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2016, n. 22827
CASS
Sentenza 26 aprile 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero, incombe sull'estradando l'onere di allegare gli elementi e le circostanze idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda ad un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona.

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava sussistenti le condizioni per l'estradizione chiesta dal Governo della Repubblica di Romania per l'esecuzione della pena di tre anni di reclusione inflitta a Daniel Vasile F. con la sentenza esecutiva dalla Pretura di Deva per plurimi reati di truffa e falso, commessi sino al febbraio 2002. La Corte di appello respingeva le eccezioni difensive incentrate sull'estinzione della pena per prescrizione e per l'indulto concesso in Italia dalla l. n. 241 del 2006 (ritenendo a tal fine inapplicabile il Trattato italo-rumeno di estradizione dell'11 novembre 1972). 2. Avverso la suddetta sentenza, …

     Leggi di più…

  • 2Estradizione e persecuzione mascherata, quale prova? (Cass. 29226/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 dicembre 2024

    Ai fini dell'accertamento delle condizioni ostative all'estradizione, consìstente in un rischio di discriminazioni per motivi razziali, il Giudice di merito deve utilizzare elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni esistenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio. Si è, però, precisato come gravi sull'estradando, nei rapporti che si svolgono su base convenzionale, l'onere di allegare gli elementi da cui evincere la sussistenza della causa obbligatoria di rigetto intesa quale richiesta di consegna che dissimuli la finalità di persecuzione politica che preluda alla violazione di uno dei diritti fondamentali …

     Leggi di più…

  • 3Custodia cautelare estradizionale e poteri ministeriali (Cass. 23252/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2021

    Per l'applicazione di una misura cautelare la richiesta ministeriale dopo decisione favorevole all'estradizone non è vincolante per l'autorità giudiziaria, dovendo la misura cautelare essere comunque disposta in vista delle specifiche esigenze cautelari afferenti al procedimento di estradizione. La previsione di un'automatica restrizione della libertà personale dell'estradando, che prescinda cioè dalla possibilità per il giudice di procedere a valutazioni individualizzate, verrebbe infatti a contrastare sia con l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari limitative della libertà personale, ispirato ai principi di …

     Leggi di più…

  • 4Estradando deve allegare elementi oggettivi per trattamento inumano (Cass. 29860/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 novembre 2020

    La Corte d'appello deve valutare se sussiste un rischio generalizzato di trattamento penitenziario disumano o degradante nel Paese richiedente, con conseguente pericolo che ciò si realizzi anche nei confronti del singolo estradando: incombe, tuttavia, su quest'ultimo l'onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili ed opportunamente aggiornati, in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda ad un trattamento incompatibile coni diritti fondamentali della persona. Compatibile con gli standard di detenzione la situazione carceraria in Albania, alla luce di provvedimenti adottati e della …

     Leggi di più…

  • 5Estradizione e verifica d'ufficio del rispetto dei diritti fondamentali (Cass. 8529/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2017

    Quando il pregiudizio per i diritti fondamentali della persona estradanda costituisce fatto notorio, compete all'autorità giudiziaria verificare, a norma dell'art. 705 c.p.p. , la presenza di cause ostative all'estradizione e segnatamente la sussistenza del pericolo concreto di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiesto. La circostanza che la procedura di consegna per ragioni di diritto intertemporale non sia soggetta al regime del mandato di arresto europeo e alle garanzie per esso previste, non deve determinare una tutela deteriore dei diritti fondamentali della persona da estradare. Cassazione penale Sezione VI, sentenza 22-02-2017, n. 8529 sul ricorso …

     Leggi di più…
Mostra tutto (7)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2016, n. 22827
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22827
Data del deposito : 26 aprile 2016

Testo completo