Sentenza 26 aprile 2016
Massime • 1
Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero, incombe sull'estradando l'onere di allegare gli elementi e le circostanze idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda ad un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona.
Commentari • 7
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava sussistenti le condizioni per l'estradizione chiesta dal Governo della Repubblica di Romania per l'esecuzione della pena di tre anni di reclusione inflitta a Daniel Vasile F. con la sentenza esecutiva dalla Pretura di Deva per plurimi reati di truffa e falso, commessi sino al febbraio 2002. La Corte di appello respingeva le eccezioni difensive incentrate sull'estinzione della pena per prescrizione e per l'indulto concesso in Italia dalla l. n. 241 del 2006 (ritenendo a tal fine inapplicabile il Trattato italo-rumeno di estradizione dell'11 novembre 1972). 2. Avverso la suddetta sentenza, …
Leggi di più… - 2. Estradizione e persecuzione mascherata, quale prova? (Cass. 29226/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 dicembre 2024
Ai fini dell'accertamento delle condizioni ostative all'estradizione, consìstente in un rischio di discriminazioni per motivi razziali, il Giudice di merito deve utilizzare elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni esistenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio. Si è, però, precisato come gravi sull'estradando, nei rapporti che si svolgono su base convenzionale, l'onere di allegare gli elementi da cui evincere la sussistenza della causa obbligatoria di rigetto intesa quale richiesta di consegna che dissimuli la finalità di persecuzione politica che preluda alla violazione di uno dei diritti fondamentali …
Leggi di più… - 3. Custodia cautelare estradizionale e poteri ministeriali (Cass. 23252/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2021
Per l'applicazione di una misura cautelare la richiesta ministeriale dopo decisione favorevole all'estradizone non è vincolante per l'autorità giudiziaria, dovendo la misura cautelare essere comunque disposta in vista delle specifiche esigenze cautelari afferenti al procedimento di estradizione. La previsione di un'automatica restrizione della libertà personale dell'estradando, che prescinda cioè dalla possibilità per il giudice di procedere a valutazioni individualizzate, verrebbe infatti a contrastare sia con l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari limitative della libertà personale, ispirato ai principi di …
Leggi di più… - 4. Estradando deve allegare elementi oggettivi per trattamento inumano (Cass. 29860/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 novembre 2020
La Corte d'appello deve valutare se sussiste un rischio generalizzato di trattamento penitenziario disumano o degradante nel Paese richiedente, con conseguente pericolo che ciò si realizzi anche nei confronti del singolo estradando: incombe, tuttavia, su quest'ultimo l'onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili ed opportunamente aggiornati, in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda ad un trattamento incompatibile coni diritti fondamentali della persona. Compatibile con gli standard di detenzione la situazione carceraria in Albania, alla luce di provvedimenti adottati e della …
Leggi di più… - 5. Estradizione e verifica d'ufficio del rispetto dei diritti fondamentali (Cass. 8529/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2017
Quando il pregiudizio per i diritti fondamentali della persona estradanda costituisce fatto notorio, compete all'autorità giudiziaria verificare, a norma dell'art. 705 c.p.p. , la presenza di cause ostative all'estradizione e segnatamente la sussistenza del pericolo concreto di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiesto. La circostanza che la procedura di consegna per ragioni di diritto intertemporale non sia soggetta al regime del mandato di arresto europeo e alle garanzie per esso previste, non deve determinare una tutela deteriore dei diritti fondamentali della persona da estradare. Cassazione penale Sezione VI, sentenza 22-02-2017, n. 8529 sul ricorso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2016, n. 22827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22827 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2016 |
Testo completo
2 2 8 2 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 612 -· Presidente - Domenico Carcano Stefano Mogini - Relatore - Massimo Ricciarelli Emanuele Di Salvo Anna Criscuolo -CC 26/4/2016 R.G.N. 13233/16 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RE LE NS AN, nato a [...] 1'11/10/1986 avverso la sentenza n. 5/2016 pronunciata dalla Corte di appello di Trieste 3/3/2016; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Marco Fattori, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RE LE NS AN ricorre per mezzo del proprio difensore avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'Appello di Trieste ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione del ricorrente verso la Colombia. La richiesta di estradizione è stata formulata sulla base di misura cautelare (mandato n. 1131 emesso dal Tribunale di Bogotà il SH 24.9.2015) per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, tentato omicidio e detenzione di armi da sparo.
2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando: a) Violazione dell'art. 698, primo comma, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione alla circostanza che il ricorrente, oggetto di minacce di morte, sarebbe senz'altro soggetto a ritorsioni fatali al suo rientro in Colombia, tenuto conto dell'impossibilità delle autorità colombiane di garantire l'incolumità del detenuto all'interno degli istituti di pena nazionali e delle condizioni di tali istituti quali risultano da rapporti elaborati da organizzazioni non governative. b) Violazione dell'art. 698, primo comma, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione alla mancata acquisizione di adeguate garanzie da parte dello Stato richiedente circa la sottoposizione del ricorrente ad un trattamento diverso da quello previsto nell'ordinario circuito penitenziario, tale da escludere radicalmente la possibilità di assoggettamento a maltrattamenti di qualsiasi natura. c) Violazione dell'art. 698, primo comma, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione alla possibilità che al ricorrente sia irrogata una pena detentiva a vita in assenza di meccanismi che consentano di pervenire, in sede giudiziaria o amministrativa, alla liberazione anticipata o alla commutazione della pena, ovvero alla possibilità che allo stesso ricorrente venga inflitta la pena dei lavori forzati. d) violazione di legge e omessa o illogica motivazione in ordine alla mancata verifica dell'esistenza nell'ordinamento giuridico colombiano di meccanismi che permettano la detrazione dalla pena da eseguirsi del periodo di custodia cautelare sofferto a fini estradizionali. e) Contraddittorietà degli esiti delle indagini poste a fondamento della richiesta di estradizione con riferimento all'erronea interpretazione del documento, prodotto dalla difesa, recante ritrattazione del teste SO OA CH. All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha depositato copia dell'atto di impugnazione del provvedimento amministrativo con il quale al medesimo ricorrente è stato rifiutato il riconoscimento dello status di rifugiato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 801 2 1.1. Privi di pregio sono i primi due motivi di ricorso. Il Collegio sottolinea al riguardo che non possono essere considerati ostativi alla estradizione passiva gli atti di ritorsione o di vendetta suscettibili di essere compiuti a titolo puramente personale, in danno dell'estradando, (C. VI, n. 1625/96), ovvero gli atti di violenza ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, agenti di propria iniziativa (C. VI, n. 9082/10; C. VI, n. 10106/06). Incombe peraltro sull'estradando un preciso onere di allegazione degli elementi e delle circostanze idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sua sottoposizione nello Stato richiedente a un trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona (ex multis, da ultimo, Sez. VI, n. 10965/15; C. VI, n. 38850/08; C. VI, n. 35896/04). Tale onere non è stato adempiuto dal ricorrente in relazione agli specifici elementi di rischio da lui segnalati, non emergendo dagli scritti difensivi le condizioni oggettive che dovrebbero impedire alle autorità colombiane di assicurare l'incolumità del ricorrente rispetto alle affermate esigenze di tutela da ritorsioni di persone estranee agli apparati istituzionali. Inoltre, deve essere esclusa la possibilità di riferire le generali condizioni carcerarie riservate ai detenuti negli istituti di pena colombiani ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, la quale ricorre quando queste si limitano ad assumere l'impegno di intraprendere le dovute iniziative per assicurare ai detenuti le condizioni necessarie a salvaguardare le minime esigenze di rispetto della dignità umana, senza però approntare in concreto misure idonee, nonostante l'ufficiale conoscenza dello stato di degrado in cui versano le strutture carcerarie del Paese (Sez. 6, n. 46212 del 15.10.2013, Rv. 258082). Risulta infatti dal recente Rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America sulle Pratiche in materia di diritti umani in Colombia nel 2014 che la situazione di sovraffollamento e di carenti condizioni igieniche riscontrabile nelle carceri colombiane è in costante miglioramento per l'impegno delle autorità colombiane. Inoltre lo stato delle carceri è sottoposto a monitoraggio indipendente e i detenuti hanno libero e costante accesso all'autorità giudiziaria, alla quale possono presentare agevolmente denunce, e possono essere assistiti a loro richiesta dall'Ombudsman e da associazioni non governative. Il sistema di registrazione elettronica dei detenuti è regolarmente aggiornato e i detenuti possono ricevere visite da familiari e conoscenti. Il sistema carcerario colombiano non appare dunque affetto da disfunzioni tali da far ritenere il fondato rischio che il ricorrente verrà sottoposto, ove estradato, a trattamenti inumani o degradanti o ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona (Sez. 6, n. 43957 del 18.9.2015, RE 3 Soy Echeverry). Sicché va esclusa la necessità di acquisire dalle autorità colombiane specifiche assicurazioni circa la sottoposizione del ricorrente ad un trattamento diverso da quello previsto nell'ordinario circuito penitenziario.
1.2. Del tutto aspecifici sono il terzo e il quarto motivo di ricorso. Essi si sostanziano in mere ipotesi astratte, non ancorate ad alcun dato suscettibile di renderle appena plausibili e di imporre uno specifico obbligo di verifica in capo all'autorità giudiziaria. Il Collegio osserva in particolare che la domanda colombiana riguarda un'estradizione processuale e che, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen., l'eventuale decreto ministeriale di estradizione conterrà precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione, anche in vista della detraibilità del "presofferto" cautelare dalla futura ed eventuale pena detentiva da eseguire. Del resto, e ciò vale per tutti i motivi di ricorso fin qui presi in esame, appare ulteriormente significativo, nel senso di escludere il rischio di violazione dei diritti fondamentali del ricorrente in caso di sua consegna alle autorità colombiane, il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia in data 2.3.2016, al quale, seppure ancora non definitivo per effetto dell'impugnazione proposta dal ricorrente, la sentenza impugnata fa espresso riferimento.
1.3. Infondato è infine l'ultimo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha infatti chiaramente indicato che alla domanda di estradizione in esame risultano applicabili le Convenzioni ONU contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottata a Vienna nel 1988 e contro la criminalità organizzata transnazionale adottata nel 2000, entrambe ratificate da Italia e Colombia. La Corte territoriale ha del resto correttamente proceduto alla delibazione prevista dall'art. 705 cod. proc. pen., ed ha concluso nel senso della concreta idoneità della documentazione trasmessa ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (ex multis, da ultimo, C. VI, n. 9758/14), non potendo riconoscersi allo scritto in quella sede depositato dal ricorrente rilevanza manifesta ed incontrovertibile della sua innocenza (C. IV, n. 16287/11). Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sol 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p. Così deciso il 26/4/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Mogini Domenico Carcano Ave Stain DEPOSITATO IN CANCELLERIA] L 30 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 5